L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

   Nella riunione del 26 giugno 2003,
  Premesso che:
    il  combinato  disposto  degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12,
lettera  h),  della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge
n.  481/1995), attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito: l'Autorita) funzioni di regolazione dei servizi di
pubblica  utilita'  dell'energia  elettrica  e  del  gas,  al fine di
garantire,   tra   l'altro,   la   «promozione  della  concorrenza  e
dell'efficienza»;
    l'art.  4,  comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di  seguito:  decreto legislativo n. 79/1999), prevede, tra l'altro,
che  sino  alla data di assunzione da parte della societa' Acquirente
unico  S.p.a.  (di  seguito:  l'Acquirente  unico)  della funzione di
garante  della  fornitura dei clienti vincolati, come determinata dal
Ministro  delle attivita' produttive con proprio decreto, la societa'
Enel  S.p.a.  assicuri  la  fornitura  ai distributori sulla base dei
vigenti contratti e modalita';
    l'art.  4,  comma  9, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede
che   la   misura   del   corrispettivo   per   le  attivita'  svolte
dall'Acquirente  unico  sia  determinata dall'Autorita' e sia tale da
incentivare  la  stessa  societa' allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
    l'art.  3,  comma  3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede
che  l'Autorita'  fissi  le  condizioni  atte a garantire a tutti gli
utenti  della  rete  la  liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita'  e  la  neutralita' del servizio di trasmissione e di
dispacciamento;
  Visti:
    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre  1996,  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti
applicativi;
    il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207
del 3 settembre 1999 (di seguito: decreto 4 agosto 1999);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  26 gennaio  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 27 del
3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
  Visti:
    l'art.  5  dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio
1997,   n.   61/97,  recante  disposizioni  generali  in  materia  di
svolgimento   dei  procedimenti  istruttori  per  la  formazione  dei
provvedimenti di competenza dell'Autorita';
    la   deliberazione   dell'Autorita'  30 aprile  2001,  n.  95/01,
concernente   le   condizioni   per   l'erogazione  del  servizio  di
dispacciamento   di   merito  economico,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito:
deliberazione n. 95/2001);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  297  del  22 dicembre  2001  recante Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi di trasporto, di misura e di
vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2001,  n. 317/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 37 del
13 febbraio  2002  (di  seguito:  deliberazione  n.  317/01)  recante
condizioni    transitorie    per   l'erogazione   del   servizio   di
dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla
medesima deliberazione;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02, recante
modificazione   e  integrazione  della  deliberazione  dell'Autorita'
28 dicembre  2001,  n.  317/01,  recante  condizioni  transitorie per
l'erogazione  del  servizio  dispacciamento  dell'energia  elettrica,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 80 del
5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02);
    la  delibera  dell'Autorita' 26 dicembre 2002, n. 226/02, recante
definizione di direttiva alla societa' Enel S.p.a. per la cessione al
mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003;
    il documento per la consultazione concernente modificazioni delle
condizioni    transitorie    per   l'erogazione   del   servizio   di
dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di
approvvigionamento  delle risorse per il medesimo servizio, approvato
dall'Autorita'  in  data  12 febbraio  2003  ed,  in  particolare, il
capitolo 4 del medesimo documento;
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01;
    la delibera dell'Autorita' 4 giugno 2003, n. 60/03, recante avvio
di  procedimento  per  la  definizione  di  criteri e modalita' di un
sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la
fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per
l'approvvigionamento  delle risorse per il servizio di dispacciamento
(di seguito: delibera n. 60/03);
  il  documento  per  la consultazione concernente misure transitorie
per  l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza
nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del
mercato  vincolato  e  per  l'approvvigionamento delle risorse per il
servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorita' in data 4 giugno
2003 (di seguito: documento per la consultazione 4 giugno 2003);
  Considerato che:
    la  societa'  Enel  S.p.a.  (di  seguito:  l'Enel),  in  sede  di
allocazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione Italia
-  Grecia,  ha richiesto l'assegnazione di una quota di capacita' per
il  mercato  vincolato,  accedendo ad una fonte di approvvigionamento
per  il  mercato vincolato diversa da quelle operative all'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 79/1999, riguardanti i contratti di
importazione  di  energia elettrica in essere alla data del 1° aprile
1999,   e   che   in   tal  modo  si  realizzava  una  situazione  di
discontinuita'   rispetto   alle   previsioni  di  tale  decreto  che
limitavano  l'operativita'  dell'Enel  ai  soli  vigenti «contratti e
modalita»;
    in  conseguenza  di  quanto  sopra,  con  la  delibera n. 226/02,
l'Autorita'  ha  definito  una  direttiva all'Enel per la cessione al
mercato vincolato dell'energia elettrica importata, in considerazione
del   fatto   che   l'Enel   operava   a  motivo  del  mancato  avvio
dell'operativita'   dell'Acquirente   unico,  nell'esercizio  di  una
funzione  vicaria  di  detto  organismo  ulteriore  rispetto a quella
interinale  prevista dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n.
79/1999;
    l'Autorita' ha operato sul presupposto che la fine della suddetta
fase   interinale   rendesse   necessario   e   urgente  adottare  le
determinazioni  previste  dall'art.  4  del  decreto  legislativo  n.
79/1999  per  attivare  le  garanzie  collegate  alla  gestione della
fornitura del mercato vincolato: parita' di condizioni di accesso per
i  produttori  in libera competizione e garanzia ai clienti finali di
forniture  in  condizioni  di  efficienza  del  servizio e di massimo
contenimento dei costi;
    successivamente   e'   emerso   che   l'operativita'   dell'Enel,
nell'esercizio  della  funzione  vicaria  di  Acquirente unico, al di
fuori  della  fattispecie  di  cui  all'art.  4, comma 8, del decreto
legislativo  n.  79/1999,  ha  avuto  anche, negli anni precedenti il
2003,  una esplicitazione ben piu' ampia di quella prevista dall'art.
4  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  essendo stato definito un
accordo  con  le  societa'  costituite  ai  fini  della  cessione  di
capacita'  produttiva  imposta dall'art. 8 del decreto legislativo n.
79/1999,  in  forza  del  quale e' stata innovativamente organizzata,
rispetto alle condizioni contrattuali e modalita' vigenti all'entrata
in   vigore   del   decreto   legislativo  n.  79/1999,  la  gestione
dell'approvvigionamento del mercato vincolato;
    a  seguito  di  specifica richiesta di informazioni formulata con
nota  dell'Autorita'  in  data  16 gennaio  2003,  prot. PR/M03/77, i
produttori che avevano preso parte al suddetto accordo nell'anno 2002
ed il Gestore della rete hanno illustrato all'Autorita', con separate
comunicazioni:
      a) i  principali  elementi  della predetta organizzazione della
gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato;
      b) il  fatto che l'accordo fosse stato reiterato al completarsi
delle  diverse  fasi  del  processo di dismissione da parte dell'Enel
delle societa' di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999;
      c) il    carattere   meramente   transitorio   della   predetta
organizzazione  della  gestione  dell'approvvigionamento  del mercato
vincolato,   destinata  ad  essere  utilizzata  sino  all'entrata  in
operativita'  della  societa'  Acquirente  unico S.p.a. e del sistema
delle  offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999;
      d) il  fatto che Gestore della rete avesse ritenuto appropriato
interpretare    l'assetto   della   disciplina   del   dispacciamento
transitorio  posto  dalla deliberazione n. 36/2002 in maniera tale da
ricondurre  il  piu' possibile l'approvvigionamento delle risorse per
l'erogazione  del  servizio  di dispacciamento e, in particolare, per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica a copertura del programma
differenziale   nazionale   di   cui   all'art.   8.1,   comma  8.1.2
dell'allegato   A  alla  predetta  deliberazione,  all'interno  della
procedura  di  approvvigionamento  per  il  mercato vincolato in capo
all'Enel;
      e) le  difficolta'  operative  riscontrate  nel corso dell'anno
2002,  relative  alla  scarsa capacita' di adattamento della gestione
alla  variabilita'  delle  condizioni  del  sistema  elettrico,  e le
criticita'  nella  programmazione degli impianti destinati al mercato
vincolato,  a  causa  dell'aumento  progressivo  e  imprevedibile dei
programmi  di  produzione  per  il  mercato  libero nell'ambito della
contrattazione bilaterale;
    dal  mese  di gennaio 2003, d'intesa con gli uffici del Ministero
delle   attivita'  produttive,  sono  stati  avviati  approfondimenti
congiunti  riguardanti  gli  aspetti  tecnici,  economici e normativi
afferenti   l'istituzione   di   un  regime  transitorio  finalizzato
all'avvio  del sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia
elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, e che
tali  approfondimenti  sono  stati  compiuti nell'ambito di un tavolo
tecnico cui ha partecipato anche l'Autorita';
    l'avvio degli approfondimenti di cui al precedente alinea ha reso
opportuno  differire  l'adozione  di  un provvedimento dell'Autorita'
volto  alla  revisione  della  disciplina di approvvigionamento delle
risorse  per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica,  come  definita  dalla  deliberazione  n. 36/2002, nonche'
recante   le   determinazioni   previste   dall'art.  4  del  decreto
legislativo  n.  79/1999  per  attivare  le  garanzie  collegate alla
gestione della fornitura del mercato vincolato, in attesa degli esiti
di detti approfondimenti;
    con  nota  in  data  4 giugno  2003,  prot.  n.  2100 (protocollo
Autorita'  n.  018403  del  5 giugno 2003) (di seguito: nota 4 giugno
2003),  in  esito  ai predetti approfondimenti congiunti, il Ministro
delle attivita' produttive:
      a) ha  confermato  l'attuazione  progressiva  di  un sistema di
offerte  di  vendita e di acquisto di energia elettrica, individuando
una  prima fase transitoria da avviare agli inizi di luglio 2003, che
dovra' prevedere l'utilizzo di strumenti e di misure gia' operativi e
testati  e un loro piu' efficace impiego e coordinamento con lo scopo
di conseguire gli obiettivi di: i) garantire la sicurezza del sistema
elettrico   nazionale,   perseguendo,   per   quanto   possibile,  la
minimizzazione   dei   costi;   ii)   la   pubblicita'   e   la   non
discriminatorieta'  delle  modalita'  transitorie  per l'attivita' di
programmazione  e  dispacciamento  delle  centrali  elettriche;  iii)
l'accesso  al  sistema  a  tutti  i  produttori che siano in grado di
fornire le necessarie garanzie, anche in termini di prestazione della
riserva,  al  sistema medesimo attraverso la disponibilita' di unita'
di  produzione  con  potenza  superiore  a valori predefiniti; iv) la
trasparenza dell'informazione;
      b) ha riassunto le linee di intervento da seguire, evidenziando
i principali provvedimenti necessari all'avviamento del sistema nella
prima  fase transitoria, e volti a modificare ed integrare le attuali
modalita'   per  la  programmazione  delle  centrali  elettriche  che
alimentano  il  mercato  vincolato,  ad  aggiornare  le  modalita' di
acquisto  di  energia  elettrica  effettuate dall'Enel per il mercato
vincolato  e a definire le modalita' transitorie che il Gestore della
rete   deve  adottare  per  l'approvvigionamento  delle  risorse  per
l'erogazione del servizio di dispacciamento;
    con la delibera n. 60/03, l'Autorita' ha conseguentemente avviato
un  procedimento  per  la  definizione  di  criteri e modalita' di un
sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la
fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per
l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento,
prevedendo,  in  particolare,  l'acquisizione di informazioni, dati e
documenti  utili  alla  valutazione  delle  procedure  applicate  per
l'approvvigionamento  delle risorse, anche attraverso audizioni con i
soggetti interessati;
    nell'ambito  del procedimento avviato con la delibera n. 60/03 e'
stato  diffuso  il  documento per la consultazione 4 giugno 2003, che
reca,  tra  l'altro,  una  proposta  per l'introduzione di un Sistema
transitorio  di  offerte  di vendita di energia elettrica, denominato
STOVE dall'acronimo della suddetta definizione;
    come  rilevato  nel  documento  di  consultazione  4 giugno 2003,
nell'implementazione  dello  STOVE  in  tempi brevi si sarebbe dovuto
tener  conto  dei vincoli tecnici che caratterizzano l'utilizzo degli
strumenti e delle misure gia' operativi e testati, e in particolare:
      a) l'impossibilita'   di   effettuare   una  variazione  ottima
nell'intorno di un dato punto di funzionamento del sistema elettrico,
cio' che comporta l'impossibilita' di approvvigionare le sole risorse
per   il   dispacciamento   selezionando,   in   maniera  ottima,  la
disponibilita'  a  ridurre  o  ad  incrementare livelli di produzione
precedentemente  programmati. Ne consegue l'impossibilita' di attuare
la  separazione  della  procedura  di approvvigionamento dell'energia
elettrica  per la copertura della domanda del mercato vincolato dalla
procedura    per    l'approvvigionamento   delle   risorse   per   il
dispacciamento;
      b) l'utilizzo  di  un modello di sistema elettrico che utilizza
una   rappresentazione   semplificata   della  rete  di  trasmissione
nazionale  e  che  considera solo le unita' di produzione con potenza
nominale non inferiore a 10 MVA;
      c) per  ciascuna  unita'  di produzione, l'utilizzo di un unico
costo  variabile  unitario  di  combustibile  per  ciascun periodo di
riferimento per la programmazione;
    il   documento  per  la  consultazione  4 giugno  2003  contiene,
inoltre, indicazioni in merito:
      a) alla  remunerazione  della  capacita' produttiva mantenuta a
disposizione ai fini della riserva;
      b) alla  regolazione  delle  partite  economiche  delle risorse
trattate nell'ambito dello STOVE;
      c) alla  revisione  della  remunerazione  della  produzione per
fasce orarie in alcuni periodi del secondo semestre del 2003;
      d) alla  modificazione  dell'allegato  A  alla deliberazione n.
27/03,  relativamente all'applicazione dei corrispettivi di riserva e
di  bilanciamento  applicati alle unita' di produzione che forniscono
la riserva;
    le  procedure  di  consultazione previste dalla delibera n. 60/03
hanno  evidenziato,  da parte dei soggetti che hanno partecipato alle
audizioni  congiunte  ed  individuali,  ovvero  che  hanno  trasmesso
all'Autorita'   osservazioni   e   suggerimenti  con  riferimento  al
documento per la consultazione 4 giugno 2003:
      a) il   consenso  sulle  proposte  di  attuazione  dello  STOVE
formulate  dall'Autorita'  e sull'individuazione dei predetti vincoli
tecnici,  ferma  restando, da parte della maggioranza dei produttori,
la  preferenza  per l'utilizzo, per ciascuna unita' di produzione, di
costi  variabili  unitari  di  combustibile  determinati  in  maniera
standard,  in  luogo  dell'utilizzo  di  costi  variabili  unitari di
combustibile   esposti   da   ciascun  produttore  sotto  la  propria
responsabilita'  al  fine  della  compilazione di un ordine di merito
economico per la programmazione della produzione di energia elettrica
da destinare allo STOVE;
      b) l'opportunita'   di   tener  conto  di  talune  precisazioni
tecniche  relative  al  trattamento  delle  unita'  idroelettriche  e
idroelettriche  di pompaggio e la determinazione dell'ammontare della
disponibilita'  di  capacita'  produttiva ai fini della remunerazione
della riserva;
      c) l'opportunita'   di   tener  conto  di  talune  osservazioni
relative  alle  modalita' per la regolazione delle partite economiche
relative alle risorse trattate nell'ambito dello STOVE;
    l'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile determinati
in  maniera  standard  per  ciascuna  unita'  di produzione, in luogo
dell'utilizzo  di  costi variabili unitari di combustibile esposti da
ciascun produttore sotto la propria responsabilita' risulta:
      a) incompatibile con l'attivazione di meccanismi concorrenziali
per la selezione delle risorse;
      b)  improprio  nel  caso  in  cui  detti costi standard fossero
utilizzati  per  la  programmazione centralizzata della produzione di
energia  elettrica,  in  aperta contraddizione con le disposizioni di
cui  all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo
le   quali   l'attivita'  di  produzione  di  energia  elettrica  sul
territorio  nazionale  e'  libera  e, pertanto, esercitata sulla base
della  libera  scelta  dell'impresa  piuttosto  che  vincolata ad una
programmazione centralizzata;
      c) di   difficile   implementazione,  atteso  che  detti  costi
standard  dovrebbero  essere  determinati  in  maniera  puntuale  per
ciascuna  unita'  di  produzione  attraverso  istruttorie  ad hoc non
potendo,  a  causa della necessita' di approvvigionare risorse per il
servizio  di dispacciamento che fanno riferimento alla singola unita'
di  produzione,  utilizzare il metodo di determinazione di costi medi
per classi di unita' di produzione o per soggetto produttore;
  Considerato infine che:
    la  tabella  13  dell'allegato n. 2 al testo integrato prevede la
differenziazione  dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati
alle   imprese   distributrici   che   prelevano   energia  elettrica
direttamente  dalla  rete  di  trasmissione  nazionale,  composta  da
infrastrutture  ad  altissima ed alta tensione, rispetto a quelle che
prelevano  energia  elettrica  dalle  reti  ad alta tensione di altre
imprese  distributrici,  pur  dipendendo in gran parte le perdite dal
livello  di tensione nominale al quale avviene il prelievo di energia
elettrica;
    l'eventuale  differenza  tra  le  perdite  effettive  di  energia
elettrica   nelle   reti   e   le   perdite  convenzionali  derivanti
dall'applicazione  dei  coefficienti  delle perdite nelle reti di cui
alla  tabella  13  dell'allegato  n.  2  al testo integrato, potrebbe
comportare  oneri che devono trovare necessaria copertura nel sistema
tariffario;
  Ritenuto che sia opportuno:
    introdurre,  per il secondo semestre 2003, misure transitorie per
l'efficienza  e  la  sicurezza  nell'approvvigionamento  dell'energia
elettrica    destinata   ai   clienti   del   mercato   vincolato   e
nell'approvvigionamento    delle   risorse   per   il   servizio   di
dispacciamento  sul territorio nazionale, garantendo la sicurezza del
sistema  elettrico nazionale, promuovendo forme di concorrenza tra le
imprese   di   produzione  ed  assicurando  la  trasparenza,  la  non
discriminazione e la diffusione delle informazioni;
    al  fine  di  consentire  la pronta entrata in operativita' dello
STOVE  entro  i  termini di cui alla nota 4 giugno 2003, mantenere un
sistema unico per l'approvvigionamento congiunto delle risorse per il
mercato vincolato e per il dispacciamento;
    che  le  misure  transitorie  di cui al presente provvedimento si
inseriscano  in  un  percorso  graduale  di  definizione dell'assetto
definitivo   dell'approvvigionamento  di  energia  elettrica  per  il
mercato  vincolato e del servizio di dispacciamento basato sul merito
economico,   secondo  le  condizioni  poste  dalla  deliberazione  n.
95/2001;
    che  l'approvvigionamento  dell'energia  elettrica  destinata  ai
clienti  del  mercato  vincolato e l'approvvigionamento delle risorse
per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale avvengano,
per    quanto    possibile,   attraverso   procedure   di   confronto
concorrenziale  tra  soggetti  produttori  e che tale confronto possa
estendersi  ad  altri soggetti produttori diversi da quelli originati
dal  processo  di  dismissione, da parte dell'Enel, delle societa' di
produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999;
    che  le  misure  transitorie  di  cui  al  presente provvedimento
perseguano  l'obiettivo  di  indifferenza tariffaria e dei prezzi sui
clienti finali cui vengono erogati i diversi servizi anche al fine di
non  favorire  la  risoluzione  dei contratti bilaterali conclusi per
l'anno 2003;
    con   specifico   riguardo   alla  garanzia  della  sicurezza  di
funzionamento  del  sistema  elettrico  di  particolare rilevanza nel
periodo  estivo in cui si possono verificare situazioni di criticita'
in termini della predetta sicurezza di funzionamento:
      a) imporre  ai titolari delle unita' di produzione ammesse alla
reintegrazione  dei costi di generazione non recuperabili di cui alla
art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  26 gennaio  2000, la
partecipazione  allo  STOVE,  purche'  siano rispettate le condizioni
tecniche di cui alla successiva lettera c);
      b) imporre  ai  soggetti  di  cui  alla  precedente lettera a),
l'obbligo  di  offrire  nello  STOVE tutta la capacita' produttiva al
netto  di  quella  impegnata  nei  programmi di immissione di energia
elettrica  da  destinare  al  mercato libero e a destinazioni diverse
dallo STOVE;
      c) consentire la partecipazione allo STOVE ai produttori che ne
facciano  richiesta  e che siano titolari di unita' di produzione che
per  almeno  il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle
medesime   unita',  siano  abilitate  alla  fornitura  della  riserva
secondaria  e  terziaria,  secondo  le modalita' definite dal Gestore
della  rete;  e  che,  al  fine  del  collocamento  nello STOVE della
produzione  di  una  o piu' unita' di produzione nella disponibilita'
del  singolo  produttore,  dette  unita'  debbano disporre di potenza
nominale  superiore  o uguale a 10 MVA, essere dotate dei dispositivi
necessari  a  garantire  l'integrazione  delle  medesime  unita'  nei
sistemi di controllo del Gestore della rete ed essere connesse a reti
con   obbligo   di   connessione   di   terzi   interconnesse,  anche
indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale;
      d) prevedere che, per le unita' di produzione partecipanti allo
STOVE,  non siano consentite ne' le cessioni di energia elettrica tra
imprese  produttrici  e  imprese  distributrici  facenti  parte dello
stesso  gruppo  societario,  ne'  le  cessioni  di  energia elettrica
all'interno di un unico soggetto, tra le attivita' di produzione e di
distribuzione  dallo  stesso  svolte, qualora l'energia elettrica sia
destinata al mercato vincolato;
      e) aumentare la pluralita' dei soggetti produttori partecipanti
allo  STOVE  che  costituisce un mercato rilevante circa i livelli di
remunerazione delle risorse ivi acquisite;
    che la definizione delle procedure tecniche relative allo STOVE e
la  gestione delle medesime siano affidate al Gestore della rete, che
le   disciplinera'   con   un   proprio   regolamento  conforme  alle
disposizioni del presente provvedimento;
    prevedere  la  costituzione  di  un  comitato tecnico consultivo,
formato   da   rappresentanti   degli   esercenti   che  partecipano,
obbligatoriamente  o  su  base volontaria, allo STOVE, che assista il
Gestore  della  rete  e svolga una funzione di supporto tecnico quale
sede   stabile  per  la  consultazione  dei  partecipanti  e  per  la
rappresentazione  della  pluralita'  dei  loro interessi, nonche' per
l'acquisizione  di  informazioni  necessarie per l'operativita' dello
STOVE  e  per  la  formulazione di eventuali proposte di modifica del
regolamento  dello  STOVE  con  primario riferimento alle esigenze di
sicurezza e di operativita' del sistema elettrico;
    prevedere una adeguata gradualita' nell'applicazione dei metodi e
dei programmi relativi allo STOVE in ordine alle necessita' temporali
relative  all'implementazione del sistema medesimo, ferma restando la
vigenza  del  regime  giuridico  dello  STOVE a partire dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente provvedimento;
    che  siano  previste  adeguate  funzioni  di sorveglianza in capo
all'Autorita' a garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico;
  Ritenuto che:
    la  differenziazione  dei  coefficienti  delle perdite nelle reti
applicati  alle  imprese  distributrici  non possa che essere operata
unicamente   in   ragione   della  tensione  nominale  del  punto  di
interconnessione, cosi' come definito dall'art. 1 del testo integrato
rispondendo    detta    differenziazione    al   principio   di   non
discriminazione  tra  imprese distributrici che, altrimenti, verrebbe
disatteso;
    sia  opportuno  introdurre  una componente tariffaria a copertura
dei    costi    a    carico   del   Gestore   della   rete   connessi
all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare
l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle
reti;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  modificare ed integrare, per effetto
delle  disposizioni  introdotte  dal presente provvedimento, il testo
integrato e l'allegato A alla deliberazione n. 27/03;
                              Delibera:
  Di  adottare  misure  transitorie  per  l'efficienza e la sicurezza
nell'approvvigionamento  dell'energia  elettrica destinata ai clienti
del  mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il
servizio  di  dispacciamento  sul territorio nazionale, come definite
nell'allegato  A  al  presente  provvedimento,  di  cui  forma  parte
integrante e sostanziale;
  Di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita'  produttive,  all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato,  alla  societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. ed alla societa' Enel S.p.a.;
  Di   pubblicare  l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'
18 ottobre  2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n.
277,   alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  297  del
22 dicembre   2001,   recante   testo  integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi  di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica,
e  l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/03,  recante  modificazioni  della  deliberazione  n. 317/01, come
risultante  a  seguito delle modificazioni ed integrazioni introdotte
dal presente provvedimento;
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dal 1° luglio
2003.
    Milano, 26 giugno 2003
                                                 Il presidente: Ranci