IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  Regolamento  (CE)  n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Asiago»,  ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto
regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio  Asiago, con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 9 del
citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Visto   il   decreto  ministeriale  27 luglio  1999  con  il  quale
l'organismo  «CertiAsiago  -  Servizio certificazione qualita' Asiago
S.r.l.»   e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine protetta «Asiago» sopra indicata, ai sensi
dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 63139 del 10 giugno 2003, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CE)  n.  2081/92,  ha  notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota
costituito  dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle
modifiche richieste;
  Vista  l'istanza  del  16 giugno  2003,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CE)  n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  che  le  disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  per  le  quali, essendo stata notificata all'organismo
comunitario  competente,  domanda  di  modifica  al  disciplinare  di
produzione,   ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;
  Considerato  che  l'organismo  «CertiAsiago certificazione Servizio
certificazione  qualita'  Asiago  S.r.l.» ha predisposto un piano dei
controlli  adeguato  e  che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal
Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio  Asiago al disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» trasmessa
all'organismo  comunitario  competente  con  nota del 10 giugno 2003,
numero di protocollo 63139;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta «Asiago», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  «Asiago»,  secondo le modifiche
richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica,  chiesta  dal Consorzio per la tutela del nome
Asiago  D.O.P.,  al disciplinare di produzione della denominazione di
origine  protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96
della  Commissione  del  12 giugno  1996  ai  sensi  dell'art. 17 del
predetto   regolamento  (CE)  n.  2081/92  notificata  al  competente
organismo comunitario.