IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna,  in  presenza  del prof. Stefano Rodota',
presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice presidente, del
prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Viste  le  autorizzazioni  per  il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari  numeri 1/2002,  2/2002,  3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e
7/2002  rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23,
24  e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  n.  83 del 9 aprile 2002, e in scadenza al 30 giugno 2003;
viste,  altresi',  le  autorizzazioni  in scadenza alla medesima data
rilasciate  su  richiesta di singoli titolari del trattamento in casi
particolari;
  Considerato  che  la  legge  24 marzo  2001,  n.  127,  ha previsto
l'emanazione  di  un  testo  unico  delle  disposizioni in materia di
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati  personali  e delle disposizioni connesse, da adottarsi entro il
termine  del  31 dicembre  2002,  prorogato  sino  al  30 giugno 2003
dall'art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
  Considerato  che  il 9 maggio 2003 e' stato esaminato dal Consiglio
dei  Ministri,  in attuazione della legge n. 127 del 2001, uno schema
di decreto legislativo recante il Codice in materia di protezione dei
dati  personali, di cui e' prevista l'entrata in vigore il 1° gennaio
2004;
  Ritenuta   la   necessita'   di  differire  il  rilascio  di  nuove
autorizzazioni   ad   un   momento   successivo   all'emanazione  del
summenzionato  codice  ed  alla  sua  entrata  in  vigore, al fine di
armonizzare le prescrizioni gia' impartite alla nuova disciplina e di
tenere   conto   dell'esperienza   maturata   nella   fase  di  prima
applicazione del codice;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  differire sino a tutto il
30 giugno   2004   l'efficacia  delle  menzionate  autorizzazioni  in
scadenza al 30 giugno 2003, e cio' per permettere la prosecuzione dei
vari  trattamenti  di  dati  gia' autorizzati nei riguardi di diversi
soggetti privati e pubblici;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 13 luglio 2000;
  Relatore il prof. Stefano Rodota';
                              Delibera
di  differire sino al 30 giugno 2004 l'efficacia delle autorizzazioni
per  il  trattamento  dei  dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002,
2/2002,  3/2002,  4/2002,  5/2002,  6/2002  e  7/2002  rilasciate  il
31 gennaio  2002  ai  sensi  degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7,
della  legge  n. 675/1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del  9 aprile  2002,  nonche'  delle  altre specifiche autorizzazioni
indicate in premessa.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2003
                                               Il presidente: Rodota'
Il segretario generale: Buttarelli