IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91; il decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il   decreto   legislativo   16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.  39  del  30  gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n. 53;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto  il decreto direttoriale datato 1° marzo 2002 (prot. n. 4296)
di   riconoscimento,   subordinatamente   al  superamento  di  misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota datata 26 settembre 2002 dell'Intendenza scolastica
tedesca  di  Bolzano  di  comunicazione di richiesta di «sospensione»
della  misura  compensativa  formulata  a quell'ufficio dalla persona
interessata;
  Vista  la  nota  della persona interessata datata 4 ottobre 2002 di
generica  segnalazione,  non  documentata,  di  un  anno  di servizio
regolare «quale supplente presso un liceo in lingua tedesca»;
  Vista  la  nota  della persona interessata datata 21 aprile 2003 di
segnalazione  di  un  anno di servizio presso il liceo scientifico di
Bressanone  a.s. 2002/2003, con nuova domanda di riconoscimento e con
richiesta,  ai sensi della direttiva 2001/19, di esonero dalla misura
compensativa  gia'  prescritta in quanto compensata dal detto anno di
servizio;
  Vista la menzionata direttiva per la quale «lo Stato membro ospite,
qualora  intende  esigere  che  il richiedente compia un tirocinio di
adattamento  o  si  sottoponga  ad una prova attitudinale, deve prima
verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della
propria  esperienza  professionale non colmino in tutto o in parte la
differenza sostanziale di cui al primo comma»;
  Vista   la   nota  datata  26  maggio  2003  a  mezzo  della  quale
l'Intendenza   scolastica   di   Bolzano   comunica  che  la  persona
interessata  ha  stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato
per  l'insegnamento  della  classe  di  concorso  94/A  (1° settembre
2002-30   giugno   2003),  con  valutazione  positiva  dal  dirigente
scolastico;
  Rilevato che gli insegnamenti della classe di concorso 94/A vertono
anche  sulla  disciplina  in relazione alla quale e' stata imposta la
misura  compensativa  per la classe di concorso 95/A, per cui di tale
esperienza  professionale,  giunta  quasi al termine e che assorbe la
verifica   relativa   alla   conoscenza  dell'ordinamento  scolastico
italiano,   puo'  tenersi  conto  in  relazione  ai  contenuti  della
richiamata direttiva;
  Ritenuto,  quindi,  alla luce della valutazione espressa in sede di
conferenza  di  servizi  nella  seduta del 4 ottobre 2000 e del fatto
sopravvenuto  in  corso  (esperienza professionale), che sussistono i
presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo
posseduto  dalla  persona interessata, come integrato dalla attivita'
professionale  svolta,  idoneamente  sostitutiva dalla imposta misura
compensativa,  comprova  una  formazione  che  soddisfa le condizioni
poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Magister  der Philosophie»,
conseguito il 5 settembre 1988 presso l'Universita' di Innsbruck;
    titolo  di  abilitazione all'insegnamento: «Abschlussbestatigung»
conseguito   in   data   16 novembre  1995  presso  l'Universita'  di
Innsbruck;
    posseduto  da:  cognome:  Putz;  nome:  Martin; nato a: Innsbruck
(Austria);  il  21 marzo  1965; cittadinanza comunitaria (austriaca);
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla
esperienza  professionale  citata in premessa, titolo di abilitazione
all'esercizio,  in  Italia, della professione di docente nelle scuole
di  istruzione  secondaria  nella  classe  di  concorso 95/A «materie
letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con
lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 26 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli