IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto 15 ottobre 1999 del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999), avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il parere con il quale il Consiglio di Stato, adunanza della sezione seconda 10 gennaio 2001 - n. 1516/2000, si e' espresso nel senso che il detto decreto puo' trovare applicazione anche per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale e geometra; Ritenuto che l'avviso espresso dal Consiglio di Stato valga anche per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, la cui disciplina e' analoga a quella degli altri citati esami di abilitazione; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto 15 ottobre 1999 del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», trova applicazione per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico per quanto attiene: ai compensi spettanti ai componenti le commissioni, sia fisso (art. 1, comma 1) che aggiuntivo [art. 1, comma 2: il compenso fisso e' aumentato di 1,29 euro per ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali fatte sostenere (1,29 euro a candidato)]; al criterio di quantificazione del compenso fisso in caso di sostituzione (art. 3); all'aggiornamento annuale dei compensi medesimi in relazione al tasso programmato di inflazione (art. 4, comma 1).