IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  15 ottobre 1999 del Ministro dell'Universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  28 ottobre 1999), avente ad
oggetto   «Compensi   spettanti   ai   componenti  delle  commissioni
giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni»;
  Visto  il parere con il quale il Consiglio di Stato, adunanza della
sezione  seconda  10  gennaio 2001 - n. 1516/2000, si e' espresso nel
senso  che  il  detto decreto puo' trovare applicazione anche per gli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni
di perito agrario, perito industriale e geometra;
  Ritenuto  che  l'avviso espresso dal Consiglio di Stato valga anche
per  gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione
di  agrotecnico,  la  cui  disciplina e' analoga a quella degli altri
citati esami di abilitazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il decreto 15 ottobre 1999 del Ministro dell'Universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  avente  ad  oggetto  «Compensi
spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di
Stato   di   abilitazione  all'esercizio  delle  professioni»,  trova
applicazione  per  gli  esami  di Stato di abilitazione all'esercizio
delle  libere  professioni  di  perito  agrario,  perito industriale,
geometra ed agrotecnico per quanto attiene:
    ai  compensi  spettanti  ai  componenti le commissioni, sia fisso
(art.  1, comma 1) che aggiuntivo [art. 1, comma 2: il compenso fisso
e'  aumentato  di 1,29 euro per ogni candidato esaminato in relazione
sia  alle  prove  scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle
prove orali fatte sostenere (1,29 euro a candidato)];
    al  criterio  di  quantificazione  del  compenso fisso in caso di
sostituzione (art. 3);
    all'aggiornamento  annuale  dei compensi medesimi in relazione al
tasso programmato di inflazione (art. 4, comma 1).