IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto dirigenziale 8 agosto 1996 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di origine controllata dei vini "San
Gimignano"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista  la  domanda presentata dal consorzio della denominazione San
Gimignano,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "San
Gimignano" approvato con decreto dirigenziale 8 agosto 1996;
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Toscana;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "San  Gimignano" formulati dal comitato stesso,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 129 del
6 giugno 2003;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   "San   Gimignano",  ed  all'approvazione  del  relativo
disciplinare  di  produzione  in  conformita'  al  parere espresso al
riguardo dal sopra citato comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine   controllata   "San   Gimignano",   approvato   con  decreto
dirigenziale 8 agosto 1996 e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2003.