L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 31 luglio 2003, premesso che:
    l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito
l'Autorita),  con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002
(di  seguito:  deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il
riconoscimento  di  diritti  di  accesso  a  titolo  prioritario alla
capacita'  di  trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con
l'estero,  ai  sensi  dell'art.  10, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), a
seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;
    l'Autorita',   con   deliberazione   14 maggio  2003,  n.  52/03,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 125 del
31 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 52/03), ha stabilito con
riferimento all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione
n. 151/02, il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la
presentazione   delle  domande  di  realizzazione  di  interventi  di
sviluppo  diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della
societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito:  il Gestore della rete) deve essere superiore a 90 giorni ed
inferiore a un termine massimo di 200 giorni;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003  relativa  a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la deliberazione n. 151/02;
    la deliberazione n. 52/03;
  Considerato  che  il  Gestore  della  rete,  con  lettera  in  data
29 luglio  2003,  prot. AD/P2003000203 (prot. Autorita' n. 022281 del
31 luglio 2003), ha evidenziato che:
    a) diversi  soggetti,  risultati  idonei  a presentare domanda di
realizzazione  di  interventi  di  sviluppo  diretto  in  esito  alla
valutazione  delle  manifestazioni di interesse (di seguito: soggetti
idonei),  hanno manifestato la necessita' di ottenere una proroga del
termine fissato per la presentazione di dette domande;
    b) la  proroga  consentirebbe  ai  soggetti  idonei  di portare a
compimento   la   complessa   attivita'   di   predisposizione  della
documentazione  necessaria  per la presentazione di manifestazioni di
interesse   comportando,   tale   attivita',  l'interazione  con  una
pluralita' di amministrazioni e istituzioni terze;
  Ritenuto  opportuno differire il termine massimo di cui all'art. 5,
comma  5.1,  terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di
concedere ai soggetti idonei un ulteriore periodo di 45 giorni per il
completamento  delle  procedure  relative  alla  presentazione  delle
domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.1  L'art.  5,  comma  5.1,  terzo  periodo,  della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 1° agosto 2002, n.
151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196
del  22 agosto  2002,  e'  sostituito con il seguente: «Il periodo di
tempo  compreso  tra il termine per la presentazione delle domande di
realizzazione  di  interventi  di  sviluppo  diretto  e  la  data  di
pubblicazione  del  bando  deve  essere  superiore  a  90  giorni  ed
inferiore a 245 giorni».
  1.2  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'    per    l'energia   elettrica   e   il   gas   (www.
autorita.energia.it)   affinche'   entri  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione.
  Milano, 31 luglio 2003
                                                 Il presidente: Ranci