L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 31 luglio 2003, premesso che: con la sentenza 19 dicembre 2002, n. 171/03, pubblicata con deposito in segreteria il 27 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n. 171/03), il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato l'art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e) della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), nella parte in cui integra la disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), prevedendo una procedura di calcolo del capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato; con delibera 17 aprile 2003, n. 36/03 (di seguito: delibera n. 36/03) l'Autorita' ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 171/03 e che, a tal fine, in data 17 aprile 2003 ha approvato il documento per la consultazione recante integrazioni e modifiche della deliberazione a 237/00 (di seguito documento per la consultazione del 17 aprile 2003); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Viste: la deliberazione n. 237/00; la deliberazione n. 122/02; la delibera n. 36/03; le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01 (di seguito: sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01); la sentenza n. 171/03; Considerato che: con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e), della deliberazione n. 122/02, annullate dalla sentenza n. 171/03, l'Autorita' ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, le quali hanno annullato la deliberazione n. 237/00 «nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui «dati concreti» della singola gestione, ove sussistenti»; e che con dette sentenze, il Tar Lombardia, pur confermando la legittimita' di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico riferito a costi efficienti, ha accolto i ricorsi nella parte in cui detto sistema non garantiva all'esercente l'attivita' di distribuzione la possibilita' di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora «sia in grado, in virtu' della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti»; la sentenza n. 171/03 ha affermato l'illegittimita' della deliberazione a 122/02 «per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento», affermando il principio secondo il quale il provvedimento autoritativo «sia preceduto il piu' possibile, quando non vi ostino esigenze di riservatezza della sfera dei terzi o dell'azione amministrativa stessa, ovvero ragioni di particolare urgenza, da forme di contatto tra l'amministrazione e gli interessati»; i dati possono essere definiti «concreti» solo nel momento in cui essi sono attendibili, precisi e idonei a definire in modo verificabile il processo di formazione del capitale investito nel settore gas nel corso del tempo; e che la qualificazione di dati concreti compiuta a tal fine comporta una valutazione di conformita' ai principi contabili nazionali ed internazionali, operata da un revisore contabile, e di conseguenza solamente i bilanci certificati possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati precisi; la consultazione avviata con il sopra riportato documento per la consultazione del 17 aprile 2003, conclusasi il 30 maggio 2003, ha evidenziato che: a) la maggior parte degli esercenti operanti nell'anno 2000 non dispone di dati disaggregati, certi ed attendibili, relativi all'intero arco temporale di svolgimento dell'attivita' nel settore, con la conseguente esigenza di delimitare la serie storica dei dati rilevanti ai fini della individuazione del capitale investito; b) la formulazione della procedura di calcolo del capitale circolante netto commerciale, contenuta nel medesimo documento per la consultazione, risulta eccessivamente onerosa e difficilmente verificabile, con la conseguente esigenza di semplificare detta procedura, assumendo pari a zero il saldo medio annuale del capitale circolante netto commerciale; c) il capitale investito per l'attivita' di distribuzione, anziche' nella misura percentuale del 90,8% del capitale complessivo delle attivita' di distribuzione e vendita, come indicato nel documento per la consultazione del 17 aprile 2003, deve preferibilmente essere calcolato attribuendo al capitale per l'attivita' di vendita il medesimo valore assunto ai sensi della deliberazione n. 237/00, pari a 104,38 euro/cliente (pari a 202.100 lire/cliente); al fine di operare la delimitazione di cui alla precedente lettera a), e' necessario garantire la disponibilita' di una serie storica di dati sufficientemente ampia da assicurare un'attendibile e precisa quantificazione del capitale investito; e che a tal fine la metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede che la determinazione del capitale investito si basi sull'esame di bilanci a partire dall'esercizio 1990; Ritenuto che: sia necessario, in ottemperanza alla sentenza n. 171/03, apportare le modifiche al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00 prevedendo, in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, la facolta' per gli esercenti il servizio di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente al 1° gennaio 1991, di calcolare il capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato; sia opportuno riconoscere la facolta' di cui al precedente alinea anche agli esercenti che, disponendo di bilanci certificati per un periodo inferiore, sono in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione del capitale investito per un corrispondente periodo di tempo; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00).