L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 31 luglio 2003, premesso che:
    con  la  sentenza  19 dicembre  2002,  n.  171/03, pubblicata con
deposito  in  segreteria  il 27 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n.
171/03),  il  tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di
seguito:  Tar  Lombardia) ha annullato l'art. 2, comma 2, lettere a),
c) ed e) della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002
(di  seguito: deliberazione n. 122/02), nella parte in cui integra la
disciplina  prevista  dalla  deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre
2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  4  del  5 gennaio  2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00),
prevedendo una procedura di calcolo del capitale investito attraverso
il metodo del costo storico rivalutato;
    con  delibera  17 aprile  2003, n. 36/03 (di seguito: delibera n.
36/03) l'Autorita' ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla
citata  sentenza  n. 171/03 e che, a tal fine, in data 17 aprile 2003
ha approvato il documento per la consultazione recante integrazioni e
modifiche  della  deliberazione a 237/00 (di seguito documento per la
consultazione del 17 aprile 2003);
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Viste:
    la deliberazione n. 237/00;
    la deliberazione n. 122/02;
    la delibera n. 36/03;
    le  sentenze  del  Tar  Lombardia  9 ottobre 2001, n. 6694/01, n.
6695/01  e  n. 6698/01 (di seguito: sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e
n. 6698/01);
    la sentenza n. 171/03;
  Considerato che:
    con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), c) ed
e),  della  deliberazione  n.  122/02,  annullate  dalla  sentenza n.
171/03,  l'Autorita'  ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulle
sentenze  n.  6694/01,  n.  6695/01  e  n.  6698/01,  le  quali hanno
annullato  la  deliberazione n. 237/00 «nella parte in cui stabilisce
che  il  costo  del  capitale  investito  rilevi  attraverso  criteri
parametrici e non si basi sui «dati concreti» della singola gestione,
ove  sussistenti»;  e  che  con dette sentenze, il Tar Lombardia, pur
confermando   la   legittimita'  di  un  sistema  tariffario  fondato
sull'impiego del criterio parametrico riferito a costi efficienti, ha
accolto  i  ricorsi  nella  parte  in cui detto sistema non garantiva
all'esercente   l'attivita'   di  distribuzione  la  possibilita'  di
definire  le  proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti,
qualora  «sia  in  grado,  in  virtu'  della  propria  efficienza, di
dimostrare i costi sopportati per gli investimenti»;
    la   sentenza  n.  171/03  ha  affermato  l'illegittimita'  della
deliberazione   a   122/02   «per   violazione   degli   obblighi  di
partecipazione  al  procedimento», affermando il principio secondo il
quale il provvedimento autoritativo «sia preceduto il piu' possibile,
quando non vi ostino esigenze di riservatezza della sfera dei terzi o
dell'azione  amministrativa  stessa,  ovvero  ragioni  di particolare
urgenza,   da   forme   di   contatto  tra  l'amministrazione  e  gli
interessati»;
    i dati possono essere definiti «concreti» solo nel momento in cui
essi   sono   attendibili,  precisi  e  idonei  a  definire  in  modo
verificabile  il  processo  di  formazione del capitale investito nel
settore  gas  nel  corso  del  tempo; e che la qualificazione di dati
concreti  compiuta a tal fine comporta una valutazione di conformita'
ai  principi  contabili  nazionali  ed  internazionali, operata da un
revisore  contabile, e di conseguenza solamente i bilanci certificati
possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati precisi;
    la  consultazione avviata con il sopra riportato documento per la
consultazione  del  17 aprile  2003, conclusasi il 30 maggio 2003, ha
evidenziato che:
      a) la maggior parte degli esercenti operanti nell'anno 2000 non
dispone   di   dati  disaggregati,  certi  ed  attendibili,  relativi
all'intero  arco temporale di svolgimento dell'attivita' nel settore,
con  la  conseguente esigenza di delimitare la serie storica dei dati
rilevanti ai fini della individuazione del capitale investito;
      b) la  formulazione  della  procedura  di  calcolo del capitale
circolante netto commerciale, contenuta nel medesimo documento per la
consultazione,   risulta   eccessivamente   onerosa  e  difficilmente
verificabile,  con  la  conseguente  esigenza  di  semplificare detta
procedura,  assumendo pari a zero il saldo medio annuale del capitale
circolante netto commerciale;
      c) il  capitale  investito  per  l'attivita'  di distribuzione,
anziche'  nella misura percentuale del 90,8% del capitale complessivo
delle  attivita'  di  distribuzione  e  vendita,  come  indicato  nel
documento   per   la   consultazione   del   17 aprile   2003,   deve
preferibilmente   essere   calcolato   attribuendo  al  capitale  per
l'attivita'  di  vendita  il  medesimo  valore assunto ai sensi della
deliberazione  n.  237/00, pari a 104,38 euro/cliente (pari a 202.100
lire/cliente);
    al  fine  di  operare  la  delimitazione  di  cui alla precedente
lettera  a),  e'  necessario garantire la disponibilita' di una serie
storica di dati sufficientemente ampia da assicurare un'attendibile e
precisa  quantificazione  del capitale investito; e che a tal fine la
metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede
che  la  determinazione  del capitale investito si basi sull'esame di
bilanci a partire dall'esercizio 1990;
  Ritenuto che:
    sia   necessario,   in  ottemperanza  alla  sentenza  n.  171/03,
apportare   le   modifiche  al  sistema  tariffario  delineato  nella
deliberazione  n.  237/00  prevedendo,  in  esecuzione  del giudicato
formatosi  sulle  sentenze  n.  6694/01,  n. 6695/01 e n. 6698/01, la
facolta'   per  gli  esercenti  il  servizio  di  distribuzione,  che
dispongano  di  bilanci  certificati  a partire dall'esercizio che si
conclude  anteriormente  al 1° gennaio 1991, di calcolare il capitale
investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
    sia opportuno riconoscere la facolta' di cui al precedente alinea
anche  agli  esercenti  che, disponendo di bilanci certificati per un
periodo  inferiore,  sono  in  grado  di produrre dati verificabili e
idonei  a  definire  in  modo  certo  il  processo  di formazione del
capitale investito per un corrispondente periodo di tempo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre
2000,  n.  237/00,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 2 alla
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 4 del 5 gennaio 2001 e
successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
237/00).