IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEl
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
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    Esaminata  la  domanda presentata dal Consorzio per la tutela del
vini  «Isonzo  del  Friuli» o «Friuli Isonzo» in data 20 ottobre 1999
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini  a  denominazione  di  origine controllata «Isonzo del Friuli» o
«Friuli   Isonzo»,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi in Cormons (Gorizia) il 9 maggio 2001, con
la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
    Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Isonzo  del  Friuli»  o «Friuli Isonzo», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  113  della  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 124 del 29 maggio 2002;
    Viste  le  note  di  opposizione  al  sopracitato  parere ed alla
relativa  proposta  del  disciplinare  di  produzione,  inviate dalla
Cantina   produttori  di  Cormons  e  dalla  Unione  regionale  della
cooperazione di Udine;
    Esaminata  la  successiva istanza presentata dal Consorzio per la
tutela  dei  vini  «Isonzo  del  Friuli»  o  «Friuli  Isonzo» in data
18 marzo  2003,  intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Isonzo
del  Friuli»  o «Friuli Isonzo», approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   30 ottobre   1974,  e  successive  modifiche,  e
contenente  la  richiesta di eliminazione delle sottozone «Gesimis» e
«Giaris»;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  9 luglio  2003,  presente il
funzionario della regione Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al
suo  accoglimento,  proponendo,  ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso;
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  del  disciplinare  di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta  del disciplinare di produzione dei vini a denomi-nazione di
origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»
                               Art. 1.
    La  denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.