IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEl VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164 Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» in data 20 ottobre 1999 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Cormons (Gorizia) il 9 maggio 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2002; Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Cantina produttori di Cormons e dalla Unione regionale della cooperazione di Udine; Esaminata la successiva istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» in data 18 marzo 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche, e contenente la richiesta di eliminazione delle sottozone «Gesimis» e «Giaris»; Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, presente il funzionario della regione Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denomi-nazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Art. 1. La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.