Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono visualizzate tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

  1.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle
somme  gia'  iscritte  in  bilancio  in  applicazione  della legge 26
febbraio   1987,   n.   49,  la  spesa  di  euro  21.554.000  per  la
realizzazione  di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq,
intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni
della  popolazione  irachena ed il coordinamento delle azioni e delle
attivita'   previste  dal  presente  decreto.  La  missione  assicura
altresi'  i  rapporti con le autorita', le strutture amministrative e
di  governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle
attivita'  degli  organismi  internazionali,  anche avvalendosi di un
apposito contingente di personale ed esperti.
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ((  in
particolare: ))
    a)   al   settore   sanitario,   per   la   riabilitazione  e  la
riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali  e  per  il
potenziamento  e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica,
con   particolare   riferimento   alla  attivita'  di  prevenzione  e
profilassi delle malattie trasmissibili;
    b)  al  settore delle infrastrutture, con particolare riferimento
alla  riabilitazione  ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed
aeroportuali,  elettriche,  idriche,  agricole e delle comunicazioni,
anche elettroniche;
    c)   al   settore   scolastico,  con  particolare  riguardo  alla
riabilitazione funzionale delle relative strutture;
    d)  al  settore della conservazione del patrimonio culturale, per
il  ripristino  della  funzionalita'  delle  strutture destinate alla
tutela  ed  alla  gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni
culturali danneggiati.
 
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.