Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono visualizzate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati (( in particolare: )) a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.
Riferimenti normativi: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.