(Omissis);

                        LA GIUNTA PROVINCIALE

  Udita la relazione;
  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443 (delega al Governo in
materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilascio delle attivita' produttive);
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione
della  legge  21 dicembre  2001,  n.  443, per la realizzazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse nazionale);
  Visto   lo   statuto   della  regione  Trentino-Alto  Adige,  e  in
particolare gli articoli 8, 9 e 14;
  Visti  gli  articoli  117  e  118  della  Costituzione in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 1001, n.
3;
  Visti  gli  articoli 18,  20  e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica  22 marzo  1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
e opere pubbliche);
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
concernenti i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali
e    provinciali,   nonche'   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento);
  Visto  l'art.  6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero  dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le
relative norme di attuazione;
  Vista  la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della
valutazione  dell'impatto  ambientale  e  ulteriori  norme  di tutela
dell'ambiente) e sue modificazioni;
  Visto   il   decreto   del   presidente  della  giunta  provinciale
22 novembre  1989,  n.  13-11/Leg.  (Regolamento  di esecuzione della
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione
dell'impatto  ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»),
come  da  ultimo  modificato  dal decreto del presidente della giunta
provinciale 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.;
  A voti unanimi, espressi nella forma di legge;

                              Delibera:

  1.  Di  confermare  che  -  ai  fini della valutazione dell'impatto
ambientale  del  lotto 3 (Circonvallazione di Trento) del progetto di
quadruplicamento  della  Linea  Verona-Fortezza  di  accesso sud alla
galleria  di  base  del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona,
depositato da ITALFERR S.p.A. in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana  S.p.A.  in  data  20 giugno 2003 - la Provincia autonoma di
Trento  osserva  le disposizioni stabilite per i progetti preliminari
dalla  legge  provinciale  29 agosto  1988,  n.  28  e  dal  relativo
regolamento di esecuzione.
  2. Di stabilire che la valutazione dell'impatto ambientale ai sensi
del  precedente punto 1) sara' resa dalla giunta provinciale entro il
termine  di  novanta giorni decorrenti dalla data del 20 giugno 2003,
vale  a  dire  entro  il  giorno  18 settembre  2003  e che la stessa
costituisce    elemento    tecnico    di    supporto   per   l'intesa
interistituzionale richiamata al successivo punto 6).
  3.  Di  stabilire - in attuazione di quanto previsto dai precedenti
punti  1)  e  2)  -  che,  ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge
provinciale  n.  28/1988,  il  termine  per  la  presentazione  delle
osservazioni  all'unita'  operativa  per  la valutazione dell'impatto
ambientale scade in data 19 agosto 2003.
  4.  Di  autorizzare - al fine di assicurare il coordinamento con le
disposizioni di cui all'art. 18, commi 1 e 3, del decreto legislativo
n.  190/2002  -  il  presidente della giunta provinciale a presentare
osservazioni,  relativamente  al  progetto  e  allo studio di impatto
ambientale  di  cui al punto 1), anche con riferimento alle eventuali
alternative, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
entro  il  termine del 20 luglio 2003, tenuto conto delle indicazioni
tecniche  delle  strutture  provinciali  interessate,  anche sotto il
profilo ambientale, e previa informativa alla giunta provinciale.
  5.  Di  incaricare  l'assessore  ai  trasporti,  autonomie locali e
protezione  civile,  in  collegamento  con quello all'urbanistica, di
attivare  appropriate  forme  di consultazione sul progetto di cui al
punto  1)  degli  enti  locali,  in  collegamento con il dipartimento
ambiente e l'APPA, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento della
procedura provinciale di v.i.a.
  6. Di dare atto che, ai fini della localizzazione urbanistica degli
interventi,  si  dovranno  osservare  le  procedure di variazione del
piano  urbanistico provinciale, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  381/1974 e della legge provinciale
5 settembre  1991,  n. 22, nel quadro di un'intesa interistituzionale
gia'  delineata  con  note  del  Presidente  della Provincia prot. n.
2147/D301  del  21 novembre  2001  e  prot.  n. 4410/Pres. AC di data
6 giugno 2003.
  7.  Di  confermare  che  il  presente provvedimento non costituisce
acquiescenza  rispetto ai ricorsi presentati dalla Provincia autonoma
di  Trento  alla  Corte  costituzionale  nei confronti della legge n.
443/2001 e del decreto legislativo n. 190/2002.
  8.  Di  incaricare  il  dipartimento  ambiente  di  assicurare,  in
collegamento  con  l'APPA,  l'esecuzione  del presente provvedimento,
anche   avvalendosi   del  supporto  tecnico  del  progetto  speciale
coordinamento attivita' ferrovia del Brennero e intermodalita'.
  9.  Di ordinare la trasmissione di copia del presente provvedimento
ai   Ministeri  statali  competenti,  a  ITALFERR  S.p.a.  e  a  Rete
ferroviaria   italiana  S.p.a.,  nonche'  la  sua  pubblicazione  nel
Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Adunanza chiusa ad ore 10,55.
  Verbale letto, approvato e sottoscritto.
    Trento, 27 giugno 2003

                                             Il dirigente: Moreschini

L'assessore sostituto: Pinter