IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Venezia
  Visti  il  primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa
in  materia  di determinazione delle tariffe minime per le operazioni
di facchinaggio e la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Considerato  che  le  tariffe per le operazioni di facchinaggio nei
confronti  delle  aziende  e degli organismi economici operanti nella
provincia di Venezia sono scadute;
  Vista  la  richiesta  di  aggiornamento delle tariffe, pervenuta in
data 9 maggio 2003, da parte di FILT-CGIL;
  Convocate  presso  l'Ufficio  le  organizzazioni  datoriali  e  dei
lavoratori di prassi coinvolte nella trattazione della materia;
  Sentite  quelle  convenute negli incontri del 24 giugno e 1° agosto
2003 che si sono conclusi senza il raggiungimento di un'intesa;
  Ritenuto  necessario perseguire una aggiornata e condivisa disamina
delle  dinamiche  attualmente influenti sui costi, sia per la riforma
del movimento cooperativistico che per la progressiva equiparazione -
sotto  il  profilo  retributivo,  previdenziale  e assicurativo - del
lavoro associato a quello dipendente;
  Valutate  le  risultanze  degli  incontri  con le parti sociali che
hanno  invece  testimoniato divergenze sia sull'analisi dei costi che
sugli eventuali incrementi delle tariffe;
  Ritenuto  tuttavia  necessario  aggiornare  le tariffe anche se con
esclusivo  riferimento al tasso inflattivo tendenziale nel periodo di
vigenza  -  anche  sulla  base di quanto avvenuto in altre province -
rinviando alle risultanze di un apposito costituendo osservatorio una
globale - e, si ripete - aggiornata revisione delle tariffe;
                              Determina
nel 2,7% l'incremento delle tariffe minime di facchinaggio valide per
le  aziende  e  gli  organismi  economici operanti nella provincia di
Venezia a partire dal 1° agosto 2003 e fino al 29 febbraio 2004:
    1) per ogni prestazione pari a ora/lavoro Euro 14,11 (L. 27.318);
    2)  per  lavori  di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli
elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le
caratteristiche   tecniche  e  operative  standard,  Euro  20,53  (L.
39.751).
      Venezia, 12 agosto 2003
                                     Il direttore provinciale: Monaco