IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
  Visto il proprio decreto 24 marzo 1999, n. 3142-086 di conferma del
riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale  «Dolomiti» che sgorga
nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di
Valli  del Pasubio (Vicenza) con il quale e' stata autorizzata per le
etichette la seguente indicazione: «Puo' avere effetti diuretici»;
  Vista  la  domanda  in  data 9 maggio 2003 con la quale la societa'
Norda  S.p.a,  con  sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto di
poter  riportare  sulle  etichette, oltre alle sopra citata dicitura,
anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2003;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sulle  etichette dell'acqua minerale naturale «Dolomiti» che sgorga
nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di
Valli  del  Pasubio  (Vicenza), oltre all'indicazione di cui al sopra
citato  decreto  dirigenziale  24 marzo  1999,  n.  3142-086, possono
essere riportate anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei
neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».