IL PRESIDENTE La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; f) viste in particolare le modificazioni del predetto statuto speciale di cui all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; g) vista la legge della provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, in materia di elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia; h) vista la legge della provincia di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4, in materia di elezioni del consiglio provinciale; i) visti i provvedimenti in data 3 giugno 2003 dei rispettivi presidenti, con cui le amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano hanno fissato per domenica 26 ottobre 2003 la data di votazione per il rinnovo degli organi provinciali; l) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni del presidente della provincia di Trento nonche' dei consigli provinciali della provincia di Trento e della provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.