IL PRESIDENTE

  La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:
    a) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.   807,  convertito  con
modificazioni  dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI,  gli  atti  di indirizzo
approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
    c) viste,    quanto    alla    disciplina    delle   trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive
modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del
procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    e) visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670,  recante  il  testo  unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
    f) viste  in  particolare  le  modificazioni del predetto statuto
speciale  di  cui  all'art.  4  della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2;
    g) vista  la  legge della provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2,
in  materia  di  elezioni  del consiglio provinciale e del presidente
della provincia;
    h) vista la legge della provincia di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4,
in materia di elezioni del consiglio provinciale;
    i) visti  i  provvedimenti  in  data 3 giugno 2003 dei rispettivi
presidenti,  con  cui  le  amministrazioni provinciali di Trento e di
Bolzano  hanno  fissato  per  domenica  26 ottobre  2003  la  data di
votazione per il rinnovo degli organi provinciali;
    l) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e disposizioni
                   comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
campagna  per  le  elezioni  del presidente della provincia di Trento
nonche'  dei  consigli  provinciali della provincia di Trento e della
provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il   giorno   successivo  alle  votazioni  relative  alla
consultazione di cui al comma 1.
  3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  organizzate  con modalita' che ne consentano la
comprensione   anche   da  parte  dei  non  udenti.  Per  i  messaggi
autogestiti  tali  modalita'  non  possono  essere  attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.