IL PRESIDENTE

  La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisi, di seguito denominata «Commissione»:
    a) tenuto  conto  che con decreto del Presidente della Repubblica
in data 18 luglio 2003, sono stati convocati per il 26 ottobre 2003 i
comizi  elettorali  per  l'elezione  suppletiva  di  un  deputato nel
collegio  n.  2  della IX circoscrizione della regione Friuli-Venezia
Giulia della Camera dei deputati;
    b) visto  il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
    c) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
    d) ritenuto  di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
    e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   radiotelevisione   italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni
                       a tutte le trasmissioni

  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
all'elezione   suppletiva   indetta   nel  collegio  n.  2  della  IX
circoscrizione  (Friuli-Venezia Giulia) della Camera dei deputati per
il 26 ottobre 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva
destinata   ad   essere   irradiata   nel  territorio  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla
data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta
Ufficiale  e  cessano  di  avere  efficacia il giorno successivo allo
svolgimento della consultazione elettorale.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni  elettorali  amministrative,  regionali o referendarie,
saranno   applicate   le   disposizioni  di  attuazione  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.