L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
30 luglio 2003;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
  Vista  la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del
sindaco  e  del  presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale», e successive modificazioni;
  Visto  lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige,
nel   testo   modificato   dall'art.  4  della  legge  costituzionale
31 gennaio 2001, n. 2;
  Vista  la  legge  della  provincia  di  Trento  5 marzo 2003, n. 2,
recante  «Norme  per l'elezione del consiglio provinciale di Trento e
del presidente della provincia»;
  Vista  la  legge  della  provincia di Bolzano 14 maggio 2003, n. 4,
recante «Norme per l'elezione del consiglio provinciale di Bolzano»;
  Rilevato  che,  con  decreto  del  presidente  della  giunta  della
provincia  autonoma  di  Trento  n. 115 del 3 giugno 2003, sono state
fissate  per  il  giorno  26 ottobre  2003  le elezioni del consiglio
provinciale e del presidente della provincia di Trento;
  Rilevato  che,  con  decreto  del  presidente  della  giunta  della
provincia  autonoma  di Bolzano n. 42/2 del 3 giugno 2003, sono state
fissate  per  il  giorno  26 ottobre  2003  le elezioni del consiglio
provinciale di Bolzano;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  del  Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni:
    a) del  consiglio  provinciale  e  del presidente della provincia
autonoma di Trento;
    b) del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano;
componenti  il consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige,
fissate per il giorno 26 ottobre 2003, al fine di garantire, rispetto
a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.