L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni; Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; Vista la legge della provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, recante «Norme per l'elezione del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia»; Vista la legge della provincia di Bolzano 14 maggio 2003, n. 4, recante «Norme per l'elezione del consiglio provinciale di Bolzano»; Rilevato che, con decreto del presidente della giunta della provincia autonoma di Trento n. 115 del 3 giugno 2003, sono state fissate per il giorno 26 ottobre 2003 le elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia di Trento; Rilevato che, con decreto del presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano n. 42/2 del 3 giugno 2003, sono state fissate per il giorno 26 ottobre 2003 le elezioni del consiglio provinciale di Bolzano; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni: a) del consiglio provinciale e del presidente della provincia autonoma di Trento; b) del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano; componenti il consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.