IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  direttiva  2002/37/CE  del  3 maggio 2002, relativa alla
iscrizione  della  sostanza  attiva etofumesate nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
  Vista la nota ministeriale n. 616.44.60/2/747 del 12 febbraio 2003,
inviata  a  ciascuna  delle  imprese  titolari  di  registrazioni  di
prodotti  fitosanitari  contenenti  etofumesate al fine di portarle a
conoscenza  dei  tempi  e  delle modalita' di attuazione della citata
direttiva 2002/37/CE;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della
citata  direttiva  2002/37/CE, relativo all'iscrizione della sostanza
attiva  etofumesate  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  l'art.  2, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo
il  quale  i  titolari  delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari
contenenti  etofumesate dovevano presentare al Ministero della salute
nei termini fissati dalla citata direttiva in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente requisiti di cui all'allegato II del citato
decreto;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  del  5 giugno  2003  nei  tempi  e  nelle forme da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto
ministeriale;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  elencati  in
allegato,  contenenti  la sostanza attiva etofumesate sono revocate a
far data dal 31 agosto 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del
decreto ministeriale del 5 giugno 2003.