IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la direttiva 2002/37/CE del 3 maggio 2002, relativa alla iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Vista la nota ministeriale n. 616.44.60/2/747 del 12 febbraio 2003, inviata a ciascuna delle imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate al fine di portarle a conoscenza dei tempi e delle modalita' di attuazione della citata direttiva 2002/37/CE; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della citata direttiva 2002/37/CE, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate dovevano presentare al Ministero della salute nei termini fissati dalla citata direttiva in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 5 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva etofumesate sono revocate a far data dal 31 agosto 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 5 giugno 2003.