IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista  la direttiva della Commissione 2003/23/CE del 25 marzo 2003,
concernente l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron,
etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995;
  Tenuto  conto  che Francia, Italia, Germania, Stati membri relatori
designati  per lo studio delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron,
etoxysulfuron,   foramsulfuron,   oxadiargyl   e   ciazofamid,  hanno
effettuato  il  lavoro  di  valutazione  su  tali  sostanze attive in
conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6,  paragrafi 2 e 4 della
direttiva   91/414/CE,   presentando  alla  Commissione  le  relative
relazioni di valutazione;
  Considerato  che le relazioni di valutazione sono state riesaminate
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione dei riesami il 3 dicembre 2002 sotto forma di rapporto di
riesame della Commissione;
  Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive imazamox,
oxasulfuron,  foramsulfuron,  oxadiargyl e ciazofamid non sono emersi
problemi  o  questioni  che  abbiano  richiesto  la consultazione del
comitato scientifico per le piante;
  Considerato   che   la   sostanza  attiva  etoxysulfuron  e'  stata
sottoposta al comitato scientifico per le piante in merito ad aspetti
particolari   legati  alla  salute  umana  ed  ambientale  e  che  le
osservazioni   del   comitato   scientifico   sono   state  prese  in
considerazione nel relativo rapporto di riesame;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
imazamox,  oxasulfuron,  etoxysulfuron,  foramsulfuron,  oxadiargyl e
ciazofamid  soddisfano  in  generale  le  esigenze di cui all'art. 5,
paragrafo  1,  lettere a)  e  b),  e  all'art.  5, paragrafo 3, della
direttiva  91/414/CE  in particolare per quanto riguarda gli impieghi
esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/23/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
imazamox,  oxasulfuron,  etoxysulfuron,  foramsulfuron,  oxadiargyl e
ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre,  che  in  fase  di attuazione della direttiva
2003/23/CE  si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per
ciascuna  sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi
a disposizione degli interessati;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
  Ritenuto  che  tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/23/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   sostanze  attive  imazamox,  oxasulfuron,  etoxysulfuron,
foramsulfuron,   oxadiargyl  e  ciazofamid  sono  iscritte,  fino  al
30 giugno  2013,  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.