IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2003/23/CE del 25 marzo 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995; Tenuto conto che Francia, Italia, Germania, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 3 dicembre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del comitato scientifico per le piante; Considerato che la sostanza attiva etoxysulfuron e' stata sottoposta al comitato scientifico per le piante in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel relativo rapporto di riesame; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/23/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/23/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/23/CE; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid sono iscritte, fino al 30 giugno 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.