IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso
  Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;
  Vista l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata  alle direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria eseguito nei confronti
della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la
medesima  trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del
codice civile;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001, tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzione   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  delle  cooperative,  svolte  per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990,  n. 241, mediante comunicazioni del 14 maggio 2003 al
presidente  del  consiglio d'amministrazione della cooperativa «Coop.
Autotrasportatori  adriatica soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del 28 maggio 2003, di avvio del
procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore,
ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;
  Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Considerato  che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di
societa'  cooperative  ai sensi deIl'art. 2544 del codice civile, non
e'  piu'  necessario  acquisire  di  volta  in  volta il parere della
Commissione  centrale  per  le  cooperative,  ex  art. 18 della legge
17 febbraio  1971,  n.  127, cosi' come sancito nel parere di massima
espresso  dalla  suindicata  commissione  nella  seduta del 15 maggio
2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;
  Considerato che alla data odierna non sono pervenule opposizioni da
terzi,  all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne'
domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa'  cooperativa  «Coop.  Autotrasportatori  adriatica  soc.
coop.  a  r.l.»,  con  sede  in  Termoli (Campobasso), costituita per
rogito  notaio  dr.  Greco  Vincenzo,  in data 27 febbraio 1983, rep.
8971,  reg.  soc.  n. 893, Tribunale di Larino, posizione B.U.S.C. n.
856/207562.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Campobasso, 25 agosto 2003
                                   Il direttore provinciale: Brunetti