IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 69 dello statuto per il Trentino-Alto Adige approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  luglio  1996,  n. 432, recante
modifiche  ed  integrazioni  al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268, concernente la finanza regionale e provinciale;
  Visto,  in  particolare  l'art.  10-bis  del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo n.
432  del  1996, che prevede un accordo tra il Governo e il presidente
della  giunta regionale per determinare, per l'anno 1997, la quota da
destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da
maggiorazioni  di  aliquote  di  tributi  o dall'istituzione di nuovi
tributi nell'ambito di manovre correttive di finanza pubblica;
  Vista  la  nota  n.  0038708  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato -
I.Ge.P.A. in data 29 aprile 2002, con la quale si propone di assumere
come  base  di calcolo la stima delle maggiori entrate previste dalle
singole  manovre  finanziarie,  al netto delle eventuali riduzioni di
gettito   conseguenti   a  norme  connesse  all'incremento  derivante
dall'evoluzione  territoriale  dei  tributi  oggetto  della riserva e
segnatamente  le  maggiori entrate recate per l'anno 1997 dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662; dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
dal   decreto-legge   28   marzo   1997,   n.   79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
  Considerato  che  il gettito indicato sopra e' stato poi rapportato
per  ogni  singolo  tributo  alle  somme  accertate,  risultanti  dai
rendiconti generali dello Stato nell'anno 1997;
  Considerato  che  le  incidenze  percentuali cosi' determinate sono
state  poi  applicate,  per  l'anno  1997, al gettito regionale delle
singole entrate accertate per il medesimo anno;
  Considerato   che,   applicando  la  metodologia  sopra  descritta,
l'ammontare  complessivo delle entrate riservate all'erario derivanti
dai  provvedimenti  di  risanamento della finanza pubblica per l'anno
1997  e'  pari  a  euro  12.539.574,00,  come si evince dalle tabelle
allegate al presente decreto;
  Considerato  che  per  quanto attiene alla definizione dei rapporti
finanziari  tra  l'ente regione e il Ministero della giustizia per il
rimborso  delle  spese  di  funzionamento degli uffici dei giudici di
pace  di  cui  all'art.  6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 267, si provvede in separata sede;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma
di decreto del Presidente della Repubblica;
  Vista  l'intesa  del  presidente della regione espressa con nota n.
21274 in data 11 dicembre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  maggiori  entrate  riservate  all'erario  per  l'anno 1997,
relative  alla regione Trentino-Alto Adige, sono quantificate in euro
12.539.574,00.