IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999  relativo  all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e,
in  particolare, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 che disciplinano le
regole  generali  delle  pratiche  e  dei trattamenti enologici e gli
allegati  IV,  V  e  VI  del  medesimo  regolamento che stabiliscono,
rispettivamente,  l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici
autorizzati   ed   i  limiti  e  le  condizioni  di  talune  pratiche
enologiche;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1622/2000  della  Commissione del
24 luglio  2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di
applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1493/99 e che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 884/2001 della Commissione, del 24
aprile  2001,  che  stabilisce  modalita' di applicazione relative ai
documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1986,  n. 462, recante misure
urgenti  in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  162 del
12 febbraio 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  73  del  23 marzo  1965  che  stabilisce  «Norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini e aceti»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  28 novembre 1980, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  341  del
13 dicembre  1980,  modificato dai decreti ministeriali del 14 aprile
1981,  del  28 settembre  1984 e del 15 settembre 1986, relativo alle
«Condizioni  e modalita' di impiego delle resine scambiatrici di ioni
per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato»;
  Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1967 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre
1967, relativo alle «Norme per l'impiego del ferrocianuro di potassio
in enologia»;
  Considerato che il Regolamento (CE) n. 1622/2000 prevede che sia lo
Stato  membro a stabilire le disposizioni necessarie per il controllo
dell'utilizzazione di alcune sostanze autorizzate;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire i termini entro i quali i
produttori  inviano  le  comunicazioni  e le dichiarazioni preventive
alle  autorita'  di controllo che gli stessi termini siano fissati in
armonia con quelli previsti dalla citata normativa comunitaria;
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di  individuare  le figure
professionali responsabili dei trattamenti previsti agli articoli 12,
13,  14,  15  e  16  del  Regolamento  (CE)  n.  1622/2000 citato, in
considerazione  della  funzione loro affidata che richiede un profilo
specialistico;
  Ritenuto,  inoltre,  di  disciplinare  le  modalita'  relative alle
pratiche  ed  ai  trattamenti sperimentali al fine di garantire che i
prodotti  ottenuti non siano commercializzati al di fuori dello Stato
italiano;
  Ritenuto  di dover emanare disposizioni per disciplinare la materia
delle  pratiche  e  dei  trattamenti  enologici  in  applicazione del
regolamento  (CE)  n.  1622/2000 al fine di permettere agli Organi di
controllo  lo svolgimento di controlli idonei a garantire il rispetto
delle disposizioni comunitarie citate;
  Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni formulato
nella riunione del giorno 24 luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  rispetto  della normativa comunitaria in materia di pratiche e
trattamenti enologici, previsti dal titolo V del Regolamento (CE) del
Consiglio  n.  1493/99,  di  seguito  denominato «Regolamento», dagli
allegati  IV, V e dall'allegato VI per quanto attiene ai V.Q.P.R.D. e
dal  Regolamento (CE) della Commissione n. 1622/2000, con il presente
decreto  sono  emanate  le  disposizioni  nazionali applicative della
citata normativa comunitaria.
  Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
  Ai sensi del presente decreto si intende per:
    «Ministero» il Ministero per le politiche agricole - Dipartimento
delle  politiche  di  mercato  -  Direzione generale per le politiche
agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
    Ispettorato   centrale   repressione   frodi,   la  divisione  II
dell'Ispettorato  centrale repressione frodi - via XX settembre n. 20
- 00187 Roma;
    «Organismo   competente»  l'ufficio  periferico  dell'Ispettorato
centrale repressione frodi territoriale competente;
    «Responsabile»  uno dei soggetti indicati all'art. 4 del presente
decreto.
  Le  pratiche  ed i trattamenti enologici sono effettuate secondo le
disposizioni comunitarie, nazionali e del presente decreto.