IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  costituzionale  n. 3 del 18 ottobre 2001, recante
modifiche al titolo V della parte II della Costituzione;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare  l'art.  55,  paragrafo  1,  lettera g), e l'allegato VI,
lettera  J), che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei
vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1607/2000  della  Commissione del
24 luglio   2000   relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,  relativo  ai  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni
determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative
agli esami analitici e organolettici;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del
12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee;
  Vista  la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  39  del 12 febbraio 1992,
concernente  «Nuova  disciplina  delle  denominazioni  d'origine  dei
vini»;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  136  del  13 giugno  1997,  recante  l'attuazione della
direttiva  93/99/CEE  concernente  misure  supplementari in merito al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
193  del  16 luglio  1980, recante il regolamento di esecuzione della
legge  30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia
di  disciplina  igienica  della  produzione  e  della  vendita  delle
sostanze alimentari e delle bevande;
  Visto il proprio decreto 8 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  332  del 2 dicembre 1982,
concernente  il  prelievo  dei campioni per l'esame organolettico dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata e a denominazione di
origine controllata e garantita;
  Visto  il proprio decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  141  del  20 giugno 2001,
concernente  il  controllo  sulla  produzione  dei  vini  di qualita'
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Ritenuta   la   necessita'  di  adottare  le  disposizioni  per  la
disciplina  delle  operazioni  di prelievo dei campioni e degli esami
analitico-organolettici,   nonche'   per   il   funzionamento   delle
commissioni  di degustazione istituite presso le camere di commercio,
industria,  artigianato ed agricoltura e di quelle di appello e degli
esami  cui debbono essere sottoposti i vini in questione, commissioni
gia'  operanti  sulla  base  della  circolare  ministeriale n. 28 del
26 novembre  1993,  con  la  quale,  nelle  more  dell'emanazione  di
apposite  norme,  sono  state  individuate le procedure per gli esami
chimico-fisici   e   organolettici  dei  vini  D.O.C.G.  e  D.O.C.  e
l'attivita'   delle   commissioni  di  degustazione,  successivamente
integrate  con le circolari ministeriali n. 13 del 9 giugno 1994 e n.
2 del 6 marzo 1995;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 27 febbraio
2002;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano espresso nella seduta del 22 maggio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  partite  di  vino  a denominazione di origine controllata e
garantita   (D.O.C.G.)  e  a  denominazione  di  origine  controllata
(D.O.C.)   utilizzano  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  o  controllata  solo  se sottoposte, a cura del detentore,
prima  della  loro immissione al consumo, ad analisi chimico-fisica e
ad  esame  organolettico,  rispondono  ai  requisiti  previsti  dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria in materia, con particolare
riferimento a quelli dei rispettivi disciplinari di produzione.
  2.  Le  partite  di  vini D.O.C.G. sono imbottigliate entro novanta
giorni   dalla  data  di  certificazione  del-l'esame  organolettico;
trascorso  tale  termine, in assenza di imbottigliamento, le medesime
partite,  ai  sensi  dell'art.  13, comma 1, della legge n. 164/1992,
sono sottoposte ad un nuovo esame organolettico.
  3.   Per   i   vini   D.O.C.G.  elaborati  in  bottiglia  l'analisi
chimico-fisica  e  l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in
cui  le  relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti
previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.
  4.  La  camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
di  seguito  denominata  camera  di  commercio,  competente, ai sensi
dell'art. 13, comma 2, della legge n. 164/1992, ad effettuare l'esame
chimico-fisico   e  sede  della  commissione  di  degustazione  della
specifica  D.O.C.G.  o  D.O.C., e' quella nel cui ambito territoriale
provinciale  ricade  la superficie vitata, iscritta all'apposito albo
dei  vigneti,  dalla  quale  deriva  la  partita  di vino oggetto dei
predetti  esame  chimico-fisico  ed  esame  organolettico. Qualora la
partita  di  vino derivi da vigneti ricadenti nel territorio di due o
piu',  province,  la  camera  di commercio competente e' quella della
provincia  in  cui  e'  ubicato lo stabilimento enologico. Qualora lo
stabilimento  enologico  ricada  al di fuori della zona di produzione
delle   uve,  conformemente  alle  specifiche  deroghe  previste  dai
relativi   disciplinari   di   produzione,  la  camera  di  commercio
competente  e'  quella  della  provincia  in  cui  ricade la maggiore
superficie vitata da cui provengono le relative uve.