IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13  novembre  2002,  n.  256,  che  modifica ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Emilia-Romagna
degli  eventi  calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    gelate  dal  7 aprile  2003  al  9 aprile 2003 nella provincia di
Bologna, Forli-Cesena, Modena, Ravenna;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono trovare applicazione specificate provvidenze della legge
14  febbraio  1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13
settembre  2002,  n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n.
256:
    Bologna:
      gelate del 7 aprile 2003 e dell'8 aprile 2003;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), nel
territorio dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del
Rio, Dozza, Fontanelice, Imola;
    Forli-Cesena:
      gelate  del  7 aprile  2003,  dell'8 aprile  2003, del 9 aprile
2003;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), nel
territorio  dei  comuni  di  Bertinoro,  Borghi,  Cesena, Cesenatico,
Dovadola,  Forli',  Forlimpopoli,  Gambettola,  Longiano, Modigliana,
Montiano, Roncofreddo, Tredozio;
    Modena:
      gelate  del  7 aprile  2003,  dell'8 aprile 2003 e del 9 aprile
2003;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d-bis),
art.  3,  comma  2-bis,  nel territorio dei comuni di Cavezzo, Finale
Emilia, San Felice sul Panaro;
    Ravenna:
      gelate dal 7 aprile 2003 dell'8 aprile 2003;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), nel
territorio dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Ravenna.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° settembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno