IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13  novembre  2002,  n.  256,  che  modifica ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di declaratoria della regione Lombardia degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale: gelate dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003 nella provincia
di Sondrio;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione specificate provvidenze
della  legge  14  febbraio  1992,  n.  185,  nel testo modificato dal
decreto-legge  13  settembre  2002, n. 200, convertito dalla legge 13
novembre 2002, n. 256:
    Sondrio:
      gelate  del  6 aprile  2003,  del 7 aprile 2003 e dell'8 aprile
2003;
    provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3,
comma  2-bis,  nel  territorio  dei  comuni  di  Albosaggia, Ardenno,
Berbenno  di  Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello
dell'acqua,  Castione  Andevenno,  Chiuro,  Delebio, Grosotto, Lovero
valtellino,  Mantello,  Mazzo  di Valtellina, Montagna in Valtellina,
Piateda,  Poggiridenti,  Ponte  in  Valtellina,  Postalesio,  Sernio,
Talamona,   Tartano,  Teglio,  Tirano,  Tovo  di  Santagata,  Traona,
Tresivio, Vervio, Villa di Tirano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° settembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno