IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, recante
«Disposizioni   sulla   tutela   delle   acque   dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
proveniente   da   fonti   agricole»,   e   successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto,  in  particolare  l'art.  3,  comma 7,  del  citato  decreto
legislativo n. 152/1999, ai sensi del quale deve essere assicurata la
piu' ampia divulgazione dello stato di qualita' delle acque;
  Visto,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 luglio   2002   di   trasferimento   alle   regioni  degli  uffici
compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale;
  Ritenuto  che  le  informazioni devono garantire la completezza, la
coerenza,   l'omogeneita'  e  la  comparabilita'  dei  dati  in  esse
presenti;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo
stato di qualita' dei corpi idrici.
  2.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmettono  all'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i
servizi  tecnici  (APAT)  i  dati  conoscitivi,  le  informazioni, le
relazioni  e  le  relative  cartografie  secondo  le  modalita' e gli
standard  informativi  di  cui  in allegato al presente decreto e non
oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori.
  3.  L'APAT  elabora  a  livello  nazionale, nell'ambito del Sistema
informativo  nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al
comma 1  e  predispone  relazioni  di  sintesi  per  ciascun settore.
Ulteriori  elaborazioni  sono  effettuate  sulla  base di particolari
esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  4.  L'APAT  trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio   i   dati   elaborati,  le  relazioni  di  sintesi  e  le
cartografie,  elaborate  su  scala  nazionale,  per i singoli settori
tenuto conto delle scadenze temporali di cui all'allegato.
  5.  Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione sullo stato di
qualita'   delle   acque   in   territorio   nazionale,   l'APAT,  in
collaborazione   con   il   Ministero   dell'ambiente  e  tutela  del
territorio,   pubblica   i  risultati  delle  elaborazioni  dei  dati
regionali.
  6.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, entro tre mesi successivi
alle  scadenze  temporali  di  cui  al  comma 4,  l'APAT  comunica al
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle
regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente
decreto.
  7.  L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa
idrica, fornisce, altresi', le informazioni agli organismi comunitari
e internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.