IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati proveniente da fonti agricole», e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 152/1999, ai sensi del quale deve essere assicurata la piu' ampia divulgazione dello stato di qualita' delle acque; Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002 di trasferimento alle regioni degli uffici compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale; Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la coerenza, l'omogeneita' e la comparabilita' dei dati in esse presenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo stato di qualita' dei corpi idrici. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi, le informazioni, le relazioni e le relative cartografie secondo le modalita' e gli standard informativi di cui in allegato al presente decreto e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori. 3. L'APAT elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e predispone relazioni di sintesi per ciascun settore. Ulteriori elaborazioni sono effettuate sulla base di particolari esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le cartografie, elaborate su scala nazionale, per i singoli settori tenuto conto delle scadenze temporali di cui all'allegato. 5. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione sullo stato di qualita' delle acque in territorio nazionale, l'APAT, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, pubblica i risultati delle elaborazioni dei dati regionali. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, entro tre mesi successivi alle scadenze temporali di cui al comma 4, l'APAT comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente decreto. 7. L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica, fornisce, altresi', le informazioni agli organismi comunitari e internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.