Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 4, prima colonna, all'art. 2, al comma 1, nell'alinea, dove e' scritto: «1. La domanda si propone al Tribunale ...», leggasi: «1. La domanda si propone al tribunale ...»; alla pag. 8, prima colonna, all'art. 16, ai commi 1 e 2, dove e' scritto: «... il Tribunale ...», leggasi: «... il tribunale ...»; alla pag. 10, seconda colonna, all'art. 25, al comma 1, dove e' scritto: «... da depositare nella cancelleria del Tribunale ...», leggasi: «... da depositare nella cancelleria del tribunale ...»; alla pag. 11, prima colonna, all'art. 27, al comma 2, al terzo rigo, dove e' scritto: «... dello stesso Tribunale ...», leggasi: «... dello stesso tribunale ...».