Nel  decreto  citato  in  epigrafe, pubblicato nel sopra indicato
supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:
      alla   pag.   4,   prima  colonna,  all'art.  2,  al  comma  1,
nell'alinea,  dove e' scritto: «1. La domanda si propone al Tribunale
...», leggasi: «1. La domanda si propone al tribunale ...»;
      alla  pag.  8, prima colonna, all'art. 16, ai commi 1 e 2, dove
e' scritto: «... il Tribunale ...», leggasi: «... il tribunale ...»;
      alla pag. 10, seconda colonna, all'art. 25, al comma 1, dove e'
scritto:  «...  da  depositare  nella cancelleria del Tribunale ...»,
leggasi: «... da depositare nella cancelleria del tribunale ...»;
      alla  pag. 11, prima colonna, all'art. 27, al comma 2, al terzo
rigo,  dove  e'  scritto:  «... dello stesso Tribunale ...», leggasi:
«... dello stesso tribunale ...».