IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
  Vista  la legge 6 marzo 2001, n. 64 e, in particolare, l'art. 9 che
definisce  le  ipotesi  e  le  modalita'  di svolgimento del servizio
civile nazionale all'estero;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)»;
  Visto  l'art.  9  della  legge  8 luglio  1998,  n. 230, cosi' come
integrato  dall'art.  2  del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,
n.  424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nonche' il
comma 5 del medesimo art. 9 che attribuisce all'Ufficio nazionale per
il  servizio  civile  la  determinazione  annuale  del contingente di
servizio civile da svolgere all'estero;
  Visto  l'art.  6  della  legge  6 marzo 2001, n. 64, che demanda al
Presidente  del Consiglio dei Ministri la determinazione, con decreto
da  adottarsi  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2-quater  della legge
8 luglio  1998, n. 230, della consistenza del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4
della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 febbraio  2003  che  determina,  per  l'anno  2003, la consistenza
massima  dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6,
comma 1, della legge n. 64 del 2001, ivi compresi quelli all'estero;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto  2001,  recante  la  «Determinazione  del  contingente  dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche»;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita'
al  personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  2 aprile  1999,  recante  «Trattamento  di
missione  all'estero  del personale statale, civile e militare, delle
universita' e della scuola. Determinazione delle diarie in euro»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001,  con  il  quale  il  Ministro  per  i rapporti con il
Parlamento  e'  stato  delegato  ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230, e 6 marzo 2001, n. 64;
  Considerato  che  dal  10 luglio  2003  l'Italia ha assunto, per un
semestre, la presidenza dell'Unione europea;
  Considerato   che  tra  le  iniziative  finalizzate  a  valorizzare
l'immagine  dell'Italia  in  occasione  del  semestre  di  presidenza
italiana  dell'Unione  europea  concorre  anche  la  realizzazione di
progetti  di  servizio  civile  nazionale  all'estero,  sia nei Paesi
dell'Unione europea sia in quelli candidati a farne parte;
  Considerato  che  nel  periodo  di  presidenza italiana dell'Unione
europea  si  terra'  un  incontro dedicato al servizio civile, con il
coinvolgimento   anche  degli  enti  pubblici  e  privati  a  livello
nazionale ed europeo;
  Ritenuto  opportuno intensificare i contatti in ambito europeo, sia
nell'ambito  dei  Paesi  membri  che in quelli in via di adesione, al
fine  di  promuovere  un  tavolo  di  confronto dedicato alle diverse
esperienze di servizio civile su scala europea;
  Rilevata  l'esigenza  di  consentire agli enti ed organizzazioni di
servizio civile in Italia di operare insieme e costruire partenariati
europei attraverso la realizzazione di progetti all'estero;
  Rilevata  al  contempo  l'opportunita'  di sviluppare la dimensione
europea  del  servizio civile, offrendo ai giovani la possibilita' di
acquisire  esperienza  su  un  piano piu' ampio, quello europeo, e di
migliorare   ed   apprendere   specifiche   competenze  professionali
attraverso   la   partecipazione   a   progetti  di  servizio  civile
all'estero;
  Tenuto  conto delle difficolta' organizzative e gestionali connesse
alla  piena  attuazione,  organizzazione  e  svolgimento del servizio
civile fuori del territorio nazionale;
  Rilevato  che  per  poter avviare con urgenza, entro il 31 dicembre
2003, progetti di servizio civile nei Paesi dell'Unione europea ed in
quelli  in  via  di  adesione, occorre conseguire una piu' funzionale
organizzazione,  anche  adeguando sotto l'aspetto della tempestivita'
le  procedure  per  la  presentazione,  l'approvazione  e l'avvio dei
progetti;
  Ravvisata pertanto l'esigenza di adottare una serie di disposizioni
volte ad incentivare la realizzazione dei progetti di servizio civile
all'estero,  ottimizzando  la  capacita'  organizzativa degli enti ed
adeguando anche sotto l'aspetto economico, sia per i giovani, sia per
gli  enti  che  li  impiegano,  i  contributi  volti a fronteggiare i
maggiori   oneri   connessi  allo  svolgimento  del  servizio  civile
all'estero;
  Ritenuto  necessario  aumentare  il  contingente  dei  volontari da
impiegare all'estero per l'anno 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Contingente dei volontari all'estero
  1. Fermo restando il numero di volontari da impiegare in Italia, il
contingente  dei giovani da impiegare per l'anno 2003 in attivita' di
servizio  civile  all'estero,  individuato  dall'art. 6, comma 1, del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2003,
e' elevato da 200 a 400 unita'.