1.  Con  il  decreto  n.  47  del  31 gennaio  2003  (di  seguito
«Decreto»),  che  modifica  il  precedente  decreto  ministeriale  n.
228/99,  relativo  ai criteri generali cui devono uniformarsi i tondi
comuni  di investimento, il Ministro dell'economia e delle finanze ha
emanato  le  disposizioni  attuative dell'art. 5 del decreto legge n.
351/01,  convertito  con legge 23 novembre 2001, n. 410, che contiene
una nuova disciplina dei fondi comuni di investimento chiusi.
    2.  Le  principali  innovazioni  introdotte dalla citata norma di
legge riguardano:
      a) l'introduzione  di una disciplina dei fondi immobiliari che,
tra  l'altro,  consente:  la  sottoscrizione  delle  quote  del fondo
mediante il conferimento di beni; di investire in beni direttamente o
indirettamente  ceduti o conferiti da soci della societa' di gestione
o  da societa' del gruppo; di assumere prestiti sino a un importo del
60 per cento del valore degli immobili e del 20 per cento degli altri
beni;
      b)  la  possibilita' per i fondi chiusi di effettuare emissioni
di  quote  successive  alla prima. In tal caso, i rimborsi anticipati
devono  aver  luogo  con la medesima frequenza e in coincidenza delle
nuove  emissioni.  E'  inoltre  prevista  la possibilita' di assumere
prestiti  finalizzati all'esecuzione dei rimborsi anticipati entro il
limite del 10 per cento del valore del fondo.
    3.   Le   maggiori  opportunita'  operative  che  discendono  dal
provvedimento  potranno  accrescere  la competitivita' dell'industria
del risparmio gestito e favorirne lo sviluppo.
    Nel  nuovo  contesto  emerge  la  rilevanza di ulteriori rischi -
legati,  ad  esempio,  alla  maggiore  leva  finanziaria che potranno
utilizzare  i  fondi  immobiliari  o  alla possibilita' di concludere
operazioni   in   conflitto   di  interessi  -  che  dovranno  essere
individuati  e  adeguatamente  presidiati  dalle societa' di gestione
attraverso  il  rafforzamento  delle  strutture  organizzative  e  di
governo societario.
    4.  Le  disposizioni  contenute nel decreto n. 47/03 (in Gazzetta
Ufficiale  25  marzo  2003,  n.  70)  richiedono  l'adeguamento della
disciplina   emanata  dalla  Banca  d'Italia  per  gli  organismi  di
investimento  collettivo del risparmio, con particolare riguardo alle
disposizioni  in  materia  di  «criteri generali per la redazione del
regolamento  dei  fondi comuni» (Provvedimento del Governatore del 1°
luglio  1998,  Capitolo  IV),  «norme  prudenziali  di contenimento e
frazionamento  del  rischio»  (Provvedimento  del  Governatore del 20
settembre  1999, Capitolo II) e «prospetti contabili dei fondi comuni
di  investimento  e  delle «Sicav» (Provvedimento del Governatore del
24 dicembre 1999).
    Al  fine  di  consentire  l'applicazione delle nuove disposizioni
contenute  nella  legge  n.  410/01  e  nel decreto, si forniscono in
allegato  le  modifiche  e le integrazioni che vengono apportate alle
norme emanate dalla Banca d'Italia.
    Tali  modifiche,  in  ordine alle quali - secondo quanto previsto
dal  testo  unico dell'intermediazione finanziaria - e' stata sentita
la  Consob, verranno recepite nei rispettivi provvedimenti alla prima
occasione utile.
    Si  precisa  che,  d'intesa con la Consob, le modifiche apportate
comprendono  anche  le  forme  di  pubblicita'  relative  ad  atti  e
informazioni  concernenti  i fondi comuni di investimento, introdotte
dal ripetuto decreto n. 47/03.
      Roma, 27 agosto 2003
                                       Il direttore generale: Desario