IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto interministeriale 14 marzo 2000 - emanato ai sensi
dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 - pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 in data 6 giugno 2000, che fissa in
L. 10.000  l'importo  spettante  ai comuni per la notifica degli atti
delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  a  mezzo  dei  messi
comunali;
  Considerato   che,   ex   art.  1,  comma  2  del  cennato  decreto
interministeriale,   la   somma   spettante  per  ogni  singolo  atto
notificato  e'  aggiornata  ogni  tre anni in relazione all'andamento
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie degli operai e
degli  impiegati  accertato dall'ISTAT, con decreto interministeriale
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
modificazioni,  possono  avvalersi,  per  le notificazioni dei propri
atti,  qualora  non  sia  possibile  eseguirle  utilmente mediante il
servizio  postale  o  le  altre forme previste dalla legge, dei messi
comunali.
  2.  Al  comune  che  vi  provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile
2003,  per  ogni singolo atto notificato la somma di Euro 5,56, oltre
alle  spese  di  spedizione  a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento   secondo  le  tariffe  vigenti  nelle  ipotesi  previste
dall'art.  140  del  codice di procedura civile. La suddetta somma e'
aggiornata  ogni  tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall'ISTAT,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno.
  3.  L'ente  locale  richiede,  con cadenza semestrale, alle singole
amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti
per   tutte  le  notificazioni  effettuate  per  conto  delle  stesse
amministrazioni,  allegando  la  documentazione  giustificativa. Alla
liquidazione  ed  al  pagamento  delle  somme  dovute,  per  tutte le
notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello
Stato,  provvede,  con  cadenza  semestrale,  il  dipendente  ufficio
periferico  avente  sede  nella  provincia  di appartenenza dell'ente
locale interessato.
  4.  Le  relative  spese sono poste a carico della pertinente unita'
previsionale    di    base    all'uopo    individuata   da   ciascuna
amministrazione.
     Roma, 6 agosto 2003

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu