IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto,  in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento CE n.
1493/99  il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni
climatiche   eccezionali   gli   Stati   membri  possono  autorizzare
l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola CIb;
  Tenuto  conto  che  la  provincia  autonoma di Trento - Assessorato
all'agricoltura  e  alla  montagna  - ha segnalato che nel territorio
della  Provincia  medesima  si  sono verificate condizioni climatiche
tali  da  rendere  necessario,  nella corrente campagna vitivinicola,
acidificare  tutti  i  prodotti  vinicoli,  mosto di uve parzialmente
fermentato,  vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verra'
prodotto  nella  campagna  2003/2004, nel rispetto di quanto previsto
all'Allegato V,  punto  E del regolamento CE n. 1493/99 nonche' delle
disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;
  Tenuto  conto  che  il  parere espresso dalla Commissione CE con la
nota  interpretativa  n.  40923  del  28 ottobre 1998 che recita: «E'
lecito,  alla  luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare
l'arricchimento   per  aumentare  il  titolo  alcolometrico  naturale
avvalendosi  dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  dello stesso articolo e sottoporre
ulteriormente  ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione
di  tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto
valido  dalla  Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non
ha modificato la materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna  2003/2004 e' consentito acidificare i prodotti
citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle
provincia autonoma di Trento.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'   ed   i   limiti   massimi  previsti  dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
    Roma, 1° settembre 2003
                                       Il direttore generale: Petroli