IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  1491/2003  della
Commissione   del   25 agosto   2003,  la  denominazione  «Ficodindia
dell'Etna» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, e' iscritta
quale   denominazione   d'origine   protetta   nel   registro   delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche  protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la   scheda  riepilogativa  della  denominazione  d'origine  protetta
«Ficodindia  dell'Etna»,  affinche'  le  disposizioni  contenute  nei
predetti  documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
                              Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa  della  denominazione  d'origine  protetta  «Ficodindia
dell'Etna»,  registrata  in  sede comunitaria con regolamento (CE) n.
1491/2003 del 25 agosto 2003.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Ficodindia dell'Etna» possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione  del  prodotto,  la  menzione  «Denominazione  d'origine
protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n.
2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 5 settembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate