IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio del Ministri del
13 dicembre  2001,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, lo stato di
emergenza  idrica  in  Sardegna  fino alla data del 31 dicembre 2003,
confermando,  sino  a tale data, i poteri Commissariali attribuiti al
Presidente  della  regione  autonoma  della Sardegna con le pregresse
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri medesimo n.
2409/1995 e n. 2424/1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'Interno  -  Delegato per la
protezione civile - n. 3196, in data 12 aprile 2002;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3243,  in  data  29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni
per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza Commissariale n. 321 del 30 settembre 2002 con la
quale,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 13 della sopraccitata
ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la protezione
civile  -  n. 3196 in data 12 aprile 2002, il Commissario governativo
per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna  ha  assunto  le  funzioni  di
Autorita' d'ambito che e' stata, cosi', costituita, e con la quale ha
approvato  il  Piano  d'ambito  di  cui  all'art.  11  della legge n.
36/1994;
  Atteso   che   con   ordinanza   del  Commissario  governativo  per
l'emergenza  idrica in Sardegna n. 322 del 30 settembre 2002 e' stato
stabilito  che entro il 30 giugno 2003 venga ultimata la procedura di
affidamento del Servizio idrico integrato;
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002, con la quale e' stata
approvata  la Convenzione tipo e relativo Disciplinare tecnico di cui
all'art.  11 della citata legge n. 34/1994 e di cui all'art. 14 della
legge  regionale  n.  29/1997  come integrato dall'art. 2 della legge
regionale n. 15/1999;
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 336 del 31 dicembre 2002, con la quale e' stata
definita  la  forma  di  gestione  e  la modalita' di affidamento del
Servizio  idrico  integrato  di  cui  alla  legge  n. 36/1994 e legge
regionale n. 29/1997, ritenendo di dovere affidare direttamente ed in
via  transitoria,  ai  sensi  del  comma 5, dell'art. 35, della legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  entro  il  30 giugno  2003, la predetta
gestione ad un unico soggetto gestore, quale aggregazione di soggetti
gestori esistenti ed operanti nell'Ambito territoriale ottimale della
regione Sardegna;
  Atteso   che,   con   ordinanza  del  Commissario  governativo  per
l'emergenza  idrica  in  Sardegna  del  25 marzo  2003, n. 349, si e'
deciso  di  affidare, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza
del  Ministro  dell'interno  -  Delegato  per  il coordinamento della
protezione  civile  - n. 3196 del 12 aprile 2002 e dall'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002,
alla  SOGESID,  societa'  a  totale  capitale  pubblico posseduto dal
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  costituita  ai  sensi
dell'art.  10  del  decreto  legislativo 3 aprile 1996, l'incarico di
implementare   le  attivita'  e  gli  atti  necessari  per  procedere
all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto disposto
dall'art. 1 della citata ordinanza commissariale n. 336/2002;
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in  Sardegna  del  30 giugno 2003, n. 355, con la quale si e'
deciso  di  affidare  direttamente,  in via transitoria, ai sensi del
comma  5,  dell'art.  35,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, la
gestione  del  Servizio  idrico integrato (di seguito «Servizio»), di
cui  all'art.  4,  lettera  f), della legge n. 36/1994, alla societa'
consortile  per  azioni denominata «Acqua Sarda - societa' consortile
per  azioni»  (di  seguito «Societa» o «Acqua Sarda»), in qualita' di
unico   soggetto  gestore  dell'ambito  territoriale  ottimale  della
regione Sardegna.
  Considerato  che  si  rende  necessario coordinare le operazioni di
costituzione  della  predetta Societa' e di affidamento del Servizio,
al   fine   di   garantire   l'attuazione   della   citata  ordinanza
commissariale  n.  355/2003,  nel  rispetto dei termini indicati agli
articoli 2 e 3 del medesimo provvedimento;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Gli  enti  gestori  del  Servizio  idrico integrato, cosi' come
definito  all'art.  1,  comma  1  della  legge  regionale n. 29/1997,
operanti  nell'ambito  territoriale ottimale della Sardegna, aventi i
requisiti   indicati   all'art.  2  dell'Ordinanza  commissariale  n.
355/2003,  dovranno  far  pervenire  le  rispettive manifestazioni di
volonta'  a  partecipare  alla  costituzione della Societa', ai sensi
della  citata  ordinanza  commissariale n. 355/2003, presso l'Ufficio
del  Commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica della regione
Sardegna (di seguito «Ufficio»), entro il 18 agosto 2003.
  2.  L'Ufficio  svolgera'  funzioni  di  coordinamento  tra gli enti
interessati  e  di controllo dello stato di attuazione della medesima
ordinanza  commissariale  n.  355/03,  verificando  il  rispetto  del
criterio  stabilito  al  successivo  art.  2  e  fornendo,  agli enti
interessati,  ogni  utile  informazione  in  ordine alla costituzione
della Societa'.
  3. L'Ufficio non interverra' in alcun modo nella costituzione della
Societa',  ne'  potra'  interferire con le attivita' libero negoziali
degli  enti  interessati,  a  cui  faranno carico le iniziative e gli
oneri inerenti la costituzione della citata Societa'.
  4.  La  mancata  manifestazione  di  volonta'  verso l'Ufficio alla
costituzione  della  Societa'  da  parte  degli attuali enti gestori,
aventi i requisiti richiesti all'art. 2, dell'ordinanza commissariale
n.  355/2003,  non preclude la successiva partecipazione degli stessi
enti al capitale sociale della Societa', dopo la sua costituzione.