IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002 recante
pubblicita'  dei  medicinali  veterinari  presso  il  pubblico  e  in
particolare l'art. 5, comma 4, lettera b);
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1993, recante
riconoscimento  dell'Istituto  di  autodisciplina  pubblicitaria,  in
Milano;
  Vista  l'istanza  di riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina
pubblicitaria,  IAP,  con sede in Milano, via Larga 15, presentata al
Ministero della salute in data 6 marzo 2003:
  Rilevato  che  nel  predetto  Istituto confluiscono associazioni ed
enti  aventi  interesse  alla  diffusione  di  messaggi  pubblicitari
inerenti   medicinali   veterinari   non   soggetti   all'obbligo  di
prescrizione, tra cui AISA, l'associazione nazionale industria salute
animale,  che  risulta maggiormente rappresentativa degli industriali
del settore animale;
  Considerato    che   il   predetto   Istituto   di   autodisciplina
pubblicitaria   e'  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  su
richiamate disposizioni legislative;
  Considerato   che  ai  fini  del  vaglio  preventivo  dei  messaggi
pubblicitari   inerenti   i   medicinali  veterinari,  l'istituto  ha
provveduto   ad   inserire  nel  proprio  «Codice  di  autodisciplina
pubblicitaria»  un  apposito  regolamento  allegato  che riproduce le
disposizioni   contenute   negli   articoli 1,   3,   4  del  decreto
ministeriale  14 giugno 2002, e ad integrare la sezione specialistica
del  comitato  di  controllo  preventivo  con  l'inserimento in veste
consultiva  di  un  professore  universitario  competente  in materia
medico-veterinario e del direttore dell'AISA;
  Considerato che il riconoscimento non comporta alcun onere di spesa
a carico dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuto  ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera b) del
decreto  ministeriale  14  giugno  2002, l'Istituto di autodisciplina
pubblicitaria,   con  sede  in  Milano,  via  Larga  15,  di  seguito
denominato Istituto.
  2.  L'Istituto  ha  facolta'  di approvare preventivamente messaggi
pubblicitari  concernenti  medicinali  veterinari destinati ad essere
pubblicati sulla stampa quotidiana e periodica, e ad essere diffusi a
mezzo radiofonico.
  3.  Ai  fini  previsti  dal  comma 2, l'Istituto esamina in sede di
controllo preventivo i messaggi pubblicitari concernenti i medicinali
veterinari non sottoposti ad obbligo di ricetta, ai sensi del decreto
ministeriale  14 giugno  2002, sottoponendoli al vaglio della sezione
specialistica del comitato di controllo integrata come in premessa.