IL DIRETTORE GENERALE
            per l'impiego, l'orientamento e la formazione

  Visto  l'art.  13,  comma  4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con
apposita  dotazione  finanziaria,  di  lire  40  miliardi pari a euro
20.658.275,96  per  l'anno  1999  e  di  lire 60 miliardi pari a euro
30.987.414,00  a  decorrere  dall'anno 2000, ai sensi del citato art.
13, comma 6;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che  delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse
del Fondo alle regioni;
  Visto  l'art.  5  del  citato  decreto  n.  91/2000 che definisce i
criteri,  tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali opera per la ripartizione delle risorse del
Fondo,   tenuto  conto  dell'effettiva  attuazione  delle  iniziative
regionali  in  materia  d'inserimento  dei  disabili  e dei risultati
concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle
regioni  ai  sensi  dell'art.  4  comma  1,  nonche'  delle ulteriori
informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
  Considerato  che  per  la  ripartizione  del  corrente  anno  2003,
relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2002, e'
stata   concordata   fra   Ministero,  regioni  e  province  autonome
l'individuazione  di  taluni  criteri  che  traducono  in  indicatori
numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi
in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al
beneficio della fiscalizzazione;
  Considerato    che    i    medesimi   soggetti   hanno   concordato
sull'opportunita',  secondo  le  priorita'  stabilite dall'art. 6 del
citato   decreto  n.  91  del  2000,  di  ripartire  l'80  per  cento
dell'intero   importo   sulla   base   dei   programmi  ammessi  alla
fiscalizzazione,  quantificati  con  i  parametri  sopra evidenziati,
nonche'   di  ripartire  il  restante  20  per  cento  delle  risorse
complessive  in  finzione  del numero dei lavoratori disabili avviati
con  convenzione  non  fiscalizzate  di  cui all'art. 11 della citata
legge n. 68 del 1999;
  Considerato,  altresi',  che  per il corrente anno il riparto tiene
parzialmente   conto   delle   risorse   assegnate  nelle  precedenti
annualita'  ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni
delle regioni e province autonome;
  Tenuto  conto  delle  restanti  somme gia' assegnate alle regioni e
province  autonome  con  le  precedenti  ripartizioni  ed  ancora non
programmate,  che  rimangono  nella  disponibilita'  delle rispettive
tesorerie    con    il    medesimo   vincolo   di   destinazione   e,
conseguentemente,   utilizzabili   negli   anni  successivi  per  gli
interventi  di  fiscalizzazione  di cui all'art. 13 della legge n. 68
del 1999;
  Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti
nei  tavoli  tecnici  ed  in  assemblea  plenaria  per  l'esame  e la
valutazione delle proposte di ripartizione avanzate dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali, definitivamente concordate nella
riunione del 25 giugno 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Il  Fondo  per  il  diritto  al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento  e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno
2003,  pari a euro 30.987.414,00, e' ripartito tra le regioni secondo
l'elenco  allegato  (Tabella  1),  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
all'Ufficio centrale del bilancio.
    Roma, 21 luglio 2003
                                    Il direttore generale: Battistoni