IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Garavelli Nolberto Raul, nato l'11 gennaio
1950   a   Laboulaye  (Argentina),  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
e  psicoterapeuta  conseguito  in  Argentina  ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciado  en  Psicologia» rilasciato dalla Universidad Nacional de
Cordoba in data 2 giugno 1982;
  Preso atto che il sig. Garavelli risulta essere iscritto al Colegio
de Psicologos de la Provincia de Cordoba dall'11 marzo 1986;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del  15 maggio  2003  in  cui e' stato espresso parere favorevole per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  -  sez.  A,  mentre  per la
psicoterapia   e'   stata   ritenuta   necessaria   una  integrazione
istruttoria  al fine di acquisire una piu' dettagliata documentazione
in  merito  alla attivita' psicoterapeutica svolta dal sig. Garavelli
in Argentina;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Preso atto che il richiedente in data 6 agosto 2003 ha comunicato a
questa  amministrazione  di rinunciare alla istanza volta ad ottenere
il  riconoscimento  della  psicoterapia per cui la relativa procedura
non puo' essere utilmente proseguita;
                              Decreta:
  Al sig. Garavelli Nolberto Raul, nato l'11 gennaio 1950 a Laboulaye
(Argentina),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.
  L'istanza   per  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' estinta.
    Roma, 3 settembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele