IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTA  la  legge  29  novembre  1995,  n.  522  recante  "Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989;
VISTA  la  legge  14  dicembre 2000, n. 376 recante "Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping";
VISTO  il  decreto  31  ottobre  2001,  n.  440  recante "Regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Commissione
per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive"
VISTO  il  decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante "Approvazione
della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive  e  delle  pratiche  mediche,  il  cui  impiego e' considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".
VISTO l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il
doping  nello  sport  contenente  la nuova lista di riferimento delle
classi  farmacologiche  di  sostanze  dopanti  e  di metodi di doping
vietati  e  suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio
2003;
VISTO  il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 recante "Integrazione
della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive  e  delle  pratiche  mediche,  il  cui  impiego e' considerato
doping,  ai  sensi  della  legge  14  dicembre  2000,  n. 376" che ha
sostituito  la sezione V - Pratiche e metodi vietati dell'Allegato II
al decreto 15 ottobre 2002;
VISTA  la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul  doping  e  per  la  tutela della salute nelle attivita' sportive
espressa in data 2 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1
1.  Ai  sensi  dell'art.  2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
376,  sono approvate le seguenti modifiche al decreto 15 ottobre 2002
recante    "Approvazione    della   lista   dei   farmaci,   sostanze
biologicamente  o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche,
il  cui  impiego  e'  considerato  doping,  ai  sensi  della legge 14
dicembre 2000, n. 376":
nell'allegato  I "Criteri di predisposizione e di aggiornamento della
lista   di  classi  dei  farmaci,  delle  sostanze  biologicamente  e
farmacologicamente  attive e delle pratiche mediche il cui impiego e'
considerato   vietato   per  doping"  la  sezione  Criteri  e'  cosi'
integrata:  "9.  Per  i  soggetti  in  eta'  pediatrica  che svolgono
attivita'  sportiva  e' vietato l'impiego di farmaci, per i quali non
e' prevista nell'AIC l'autorizzazione per uso pediatrico";
nell'allegato  II,  la  Sezione  1  -  Classi di sostanze vietate, la
Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, la
Sezione  3  -  Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative
specialita'  medicinali,  la  Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico
dei  principi  attivi  e  delle  confezioni di specialita' medicinali
vietate sono integralmente sostituite dalle corrispondenti sezioni di
cui all'allegato al presente decreto.
Il  presente  decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione  e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003


                                            Il Ministro della salute
                                                     SIRCHIA


 Il Ministro per i beni
e le Attività culturali
        URBANI


Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio  di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 282