IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che  il  29  agosto  2003  il territorio della regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e'  stato colpito da precipitazioni
meteoriche  di  eccezionale  intensita'  che  hanno  causato  effetti
rovinosi sul territorio della predetta regione;
  Considerato  che le conseguenti frane, colate detritiche ed i gravi
smottamenti  e  collassi  di  versanti  hanno  isolato  interi centri
abitati  rendendo  necessario,  evacuare  molte  centinaia di persone
dalle proprie abitazioni;
  Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato vittime e
dispersi nonche' ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni
mobili  ed  immobili  dei  privati  e  delle  imprese,  unitamente ad
interruzioni delle comunicazioni telefoniche;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario provvedere tempestivamente a porre
in  essere  ogni  azione  urgente  finalizzata  al  superamento della
gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante
ricorso a mezzi e poteri straordinari;
  Ritenuto  quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2003;
                              Decreta:
  Per  quanto  esposto  in premessa e' dichiarato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio, della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 settembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi