IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione  delle  direttive  CEE  riguardanti il miglioramento della
sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  durante  il  lavoro,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  1996,  n.  242,  recante
modifiche  ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre
1996, n. 626;
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1996,   il   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
20 novembre  1996,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  10 giugno  1999 adottati in attuazione dei suddetti decreti
legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 ai fini dell'individuazione dei
datori  di  lavoro  nell'ambito  della  Presidenza  dei Consiglio dei
Ministri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002  recante  «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri» ed in particolare, l'articolo
2, comma 8, in base al quale «i soggetti preposi a strutture generali
o  equiparate  sono  individuati  come  datori di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
3 dicembre  2002 recante l'istituzione e l'organizzazione interna del
Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 dicembre  2002  recante  la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 287, recante il
riordino  della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
riqualificazione  del  personale  delle  amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  molteplicita'  delle strutture generali della
Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  e  la  circostanza  che
frequentemente  nelle  diverse sedi della Presidenza sono concentrati
piu'  datori  di  lavoro rendono difficoltosa la gestione degli spazi
comuni   e   l'organizzazione  degli  interventi  che  richiedono  il
coinvolgimento di piu' datori di lavoro;
  Ritenuto  necessario  procedere  ad  una  diversa e piu' funzionale
individuazione  dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 al fine di realizzare un piu' efficiente ed
efficace  sistema di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro;
  Considerato  che,  nell'ambito della struttura della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  il  capo  del  Dipartimento per le risorse
strumentali  e'  destinatario  della  gestione  e dei poteri di spesa
degli  stanziamenti  assegnati  al  proprio  Centro  di  spesa per la
realizzazione  degli  interventi necessari per garantire l'attuazione
del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni;
  Tenuto   conto   che  al  Capo  del  Dipartimento  per  le  risorse
strumentali,  per  le  finalita'  di cui trattasi, con riferimento ad
altre  tipologie di spese che eventualmente si rendessero necessarie,
puo'  essere  assegnato  dal  segretario  generale un budget a valere
sugli  stanziamenti  attribuiti agli altri Centri di spesa del CR/1 -
Segretariato  generale  nei quali tali tipologie di spese per la loro
natura risultassero iscritte;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, sono datori di lavoro:
    a) per  il  Dipartimento  per  la  protezione civile, il capo del
Dipartimento;
    b) per  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  il capo del
Dipartimento;
    c) per  i  commissariati  di  governo  nelle  regioni  a  statuto
speciale, i rispettivi commissari di governo;
    d) per  tutte  le  altre strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali.
  2.  In  attesa  della  piena attuazione dell'articolo 6 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  287, per la Scuola superiore della
pubblica  amministrazione  e'  individuato  quale datore di lavoro ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, il segretario della Scuola.