L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 2 settembre 2003,
    Premesso che:
      con   deliberazione  31 luglio  2003,  n.  87/03  (di  seguito:
deliberazione  n. 87/03) l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  ha integrato la disciplina definita dalla
deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento
ordinario  n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5
gennaio  2001  (di  seguito: deliberazione n. 237/00), prevedendo una
procedura  di calcolo del capitale investito attraverso il metodo del
costo storico rivalutato;
      l'art.  3,  comma  3.1,  della  citata  deliberazione  n. 87/03
prevede  che  gli  esercenti  che  si avvalgono di detta procedura di
calcolo «presentano:
        a) le  proposte  di  opzioni  tariffarie per gli anni termici
2001-2002 e 2002-2003 entro il 10 settembre 2003;
        b) le  proposte  di  opzioni  tariffarie  per  l'anno termico
2003-2004 entro il 30 settembre 2003»;
      sino  alla  data  odierna  sono  pervenute  all'Autorita' n. 14
richieste di proroga dei termini di cui al precedente alinea;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481;
      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    Viste:
      la deliberazione n. 237/00;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  26  giugno  2002, n. 122/02,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18
luglio  2002,  recante modifica e integrazione della deliberazione n.
237/00;
      la  delibera  dell'Autorita'  17 aprile 2003, n. 36/03, recante
avvio  di procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia)
19 dicembre 2002, n. 171/03 (di seguito: sentenza n. 171/03);
      la deliberazione n. 87/03;
      le  sentenze  del  Tar Lombardia 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n.
6695/01 e n. 6698/01;
      la sentenza n. 171/03;
    Considerato  che  la  procedura di calcolo del capitale investito
prevista  dalla  deliberazione  n. 87/03 riproduce, con modificazioni
introdotte  in  seguito agli esiti della consultazione, la precedente
procedura  definita  dalla  deliberazione n. 122/02, sulla base della
quale   gli  esercenti  avevano  formulato  le  proposte  di  opzioni
tariffarie;  e  che  pertanto  i  termini previsti dal citato art. 3,
comma  3.1,  della  deliberazione n. 87/03 consentirebbero un congruo
periodo di tempo per la formulazione delle proposte;
    Ritenuto  che, in considerazione della natura in parte innovativa
degli  adempimenti  previsti  dalla  deliberazione n. 87/03, anche al
fine  di uniformare le scadenze stabilite in detta deliberazione, sia
opportuno  concedere  una  proroga  limitatamente  al  termine di cui
all'art.  3,  comma  3.1,  lettera  a),  per  la  presentazione delle
proposte  di  opzioni  tariffarie  per  gli  anni termici 2001-2002 e
2002-2003, dal 10 settembre al 30 settembre 2003;
                              Delibera:
    Di prorogare al 30 settembre 2003 il termine per la presentazione
delle proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e
2002-2003   di   cui   all'art.  3,  comma  3.1,  lettera  a),  della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
31 luglio 2003, n. 87/03;
    Di  pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  Gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;
    Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.
      Milano, 2 settembre 2003
                                                 Il presidente: Ranci