IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera  c),  del decreto legislativo
28 agosto  1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza unificata
possa  promuovere  e  sancire accordi tra Governo, regioni, province,
comuni  e  comunita'  montane al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive  competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita' di
interesse comune;
  Visto  l'art.  67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria
2002), recante disposizioni in materia di programmazione negoziata in
agricoltura;
  Visto  l'art.  60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria
2003),  che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate presso il
Ministero  delle attivita' produttive nel quale confluiscono anche le
risorse  per  il  finanziamento  delle  agevolazioni  a  favore degli
strumenti di programmazione negoziata e che richiama, tra l'altro, il
processo di regionalizzazione in atto di tali strumenti;
  Visto  l'art.  61  della  predetta  legge  finanziaria  2003,  che,
nell'istituire  il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, demanda fra l'altro a questo
Comitato  il  compito  di  stabilire  i  criteri  e  le  modalita' di
attuazione dei vari interventi;
  Visto  il successivo art. 66 della legge finanziaria 2003, che reca
disposizioni concernenti il sostegno della filiera agroalimentare;
  Vista  la propria delibera del 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale
n. 92/1994), recante la disciplina dei contratti di programma;
  Vista  la propria delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale
n. 114/1997), recante la disciplina della programmazione negoziata;
  Vista  la propria delibera 17 marzo 2000, n. 31 (Gazzetta Ufficiale
n.   125/2000)   recante   disposizioni  transitorie  in  materia  di
programmazione  negoziata,  che  prevede tra l'altro, al punto 3, che
una  quota  massima  del  20%  delle risorse rinvenienti a seguito di
provvedimenti  di  rideterminazione del finanziamento successivi alla
data  della  delibera  stessa  concorrono  alla copertura degli oneri
finanziari  relativi  alle  attivita'  istruttorie,  di supporto e di
assistenza tecnica dei patti territoriali;
  Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 che, nel riallocare
ai  sensi dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003 le
risorse tra i due Fondi dei Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle   attivita'   produttive,  ha  fra  l'altro  destinato  risorse
aggiuntive,  pari  a  120 milioni di euro, al finanziamento dei patti
territoriali  o di altri strumenti di sviluppo locale concertato, nel
rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le due macroaree del
centro-nord  e del Mezzogiorno e all'interno di queste tra le regioni
e  le province autonome, accompagnando cosi', in maniera adeguata, il
processo di regionalizzazione dei patti territoriali;
  Visto   l'atto   di   indirizzo   sulla   regionalizzazione   della
programmazione  negoziata  approvato  da questo Comitato nella seduta
del 4 aprile 2001;
  Vista  la  dichiarazione  del  Governo,  resa  in  occasione  della
presentazione  del  maxiemendamento  sul disegno di legge finanziaria
2003,  con  la  quale  e'  stato,  fra  l'altro, assunto l'impegno di
garantire  l'immediata  regionalizzazione  dei  patti territoriali in
stretta   connessione  temporale  con  le  decisioni  di  allocazione
finanziaria  di questo Comitato ed un adeguato finanziamento, in sede
di  riparto  delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate,
degli  undici patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il
31 maggio 2001, gia' istruiti ma non ancora approvati;
  Visto  l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata, in data
15 aprile 2003, tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
attivita'  produttive,  le  regioni  e  le province autonome, l'ANCI,
l'UPI  e  l'UNCEM  per il coordinamento della regionalizzazione degli
strumenti di sviluppo locale;
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare  l'efficiente  ed  efficace
utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per  le  aree  sottoutilizzate
investite nei patti territoriali, anche alla luce dei risultati della
prima   ricerca   valutativa  sull'efficacia  di  tale  strumento  di
intervento  esaminata  da  questo  Comitato nella seduta del 14 marzo
2003;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare, in linea con quanto previsto nel
citato  accordo  del 15 aprile 2003, il processo di regionalizzazione
dei patti territoriali e le modalita' di coordinamento tra il Governo
e  le  regioni e le province autonome per quanto concerne i contratti
di programma;
  Su  proposta  dei  Ministeri  dell'economia e delle finanze e delle
attivita' produttive;
                              Delibera:
Patti territoriali.
  1.  Ogni regione e provincia autonoma assume la responsabilita' del
coordinamento,  della  programmazione  e  della  gestione  dei  patti
territoriali  di  propria  competenza  secondo  le modalita' appresso
indicate.
  Ciascuna  regione,  anziche'  assumere  direttamente le funzioni di
gestione  subentrando  al  Ministero delle attivita' produttive, puo'
optare affinche' quest'ultimo continui ad esercitare le medesime.
  A decorrere dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione da
parte di ciascuna regione e provincia autonoma con il Ministero delle
attivita'   produttive,   secondo  lo  schema  generalizzato  di  cui
all'allegato  1 della presente delibera della quale costituisce parte
integrante, saranno regolati:
    la successione nei rapporti giuridici costituiti in capo al detto
Ministero;
    gli  aspetti  relativi  agli  effetti  di  carattere  temporale e
finanziario  prodotti  dalla gestione attuale rispetto al processo di
passaggio  della  gestione dei patti territoriali alle regioni e alle
province    autonome,    con   particolare   riferimento   a   quanto
specificamente   previsto   nel  complemento  di  programmazione  del
Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale»
2000-2006;
    le  modalita'  con  cui  il  Ministero delle attivita' produttive
rendera' disponibili le somme a valere sulle economie di cui all'art.
61,  comma 9, della legge finanziaria 2003 per le finalita' di cui al
successivo punto 6.
  Le regioni e le province autonome, per i patti territoriali oggetto
di  trasferimento,  si  impegnano a subentrare nei rapporti giuridici
esistenti  con  i soggetti responsabili, i soggetti convenzionati e i
soggetti  incaricati  per l'assistenza tecnica, fermo restando che la
finanza  di  patto deve intendersi comprensiva anche delle occorrenze
necessarie  per  i compensi relativi alle attivita' di competenza dei
detti soggetti.
  A   tale   scopo  si  procedera'  al  trasferimento  delle  risorse
finanziarie  alle  regioni  e  alle  province  autonome  al  netto di
eventuali  pagamenti gia' effettuati, evidenziando altresi' eventuali
accantonamenti  nella  misura  massima  del 20%, di cui alla delibera
CIPE  n.  31  del  17 marzo  2000,  a  valere  su economie oggetto di
rimodulazione.
  Nel  caso  in  cui  la  regione  o  la  provincia autonoma opti per
assumere direttamente le funzioni di gestione, la stessa e' tenuta ad
assicurare  l'immissione  dei dati da parte dei soggetti responsabili
dei  patti  territoriali  nel  sistema  di  monitoraggio  in rete del
Ministero delle attivita' produttive.
  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  ovvero la regione o la
provincia  autonoma  che  abbia  assunto  direttamente le funzioni di
gestione  presentano  al  CIPE,  entro il mese di dicembre di ciascun
anno,  una  relazione  scritta  sullo  stato  di  realizzazione della
regionalizzazione  e  dei  definanziamenti  di cui ai punti seguenti,
nonche'  sullo  stato  di  avanzamento  dei patti, secondo uno schema
comune   che   sara'   predisposto   dal  Ministero  delle  attivita'
produttive, d'intesa con le regioni e le province autonome.
  Fermo restando quanto disposto dall'art. 67 della legge 28 dicembre
2001,  n. 448, in materia di programmazione negoziata in agricoltura,
la  riprogrammazione  delle  risorse  della  finanza di patto avviene
sulla base dei criteri di cui ai punti seguenti.
  2.  Ai  fini  della  rimodulazione  delle risorse all'interno dello
stesso patto e' stabilito quanto segue:
    a) la  rimodulazione  delle  risorse  assegnate in precedenza dal
CIPE  che  si rendono disponibili a seguito di revoca, rinuncia o per
effetto  di  economie,  e'  consentita  salvo  quanto  previsto  alla
successiva  lettera  b).  Tale  rimodulazione,  nei  casi  in  cui il
Ministero   delle   attivita'  produttive  eserciti  le  funzioni  di
gestione,  e'  soggetta  al  parere  vincolante della regione o della
provincia autonoma interessata;
    b) per  i patti territoriali approvati ai sensi della delibera di
questo  Comitato  n. 29/1997 per i quali siano decorsi due anni dalla
data   del   nulla   osta   per  l'erogazione  dei  fondi  rilasciato
dall'Amministrazione   centrale  competente  alla  Cassa  depositi  e
prestiti,  ovvero,  per  i  patti  di  1ª generazione, dalla data del
decreto  di  approvazione  della singola iniziativa, la rimodulazione
delle   risorse,  chiunque  eserciti  le  funzioni  di  gestione,  e'
consentita  solo  ove  si  verifichi  almeno  una  delle due seguenti
condizioni:
    b1) raggiungimento di un livello di erogazione delle risorse pari
ad  almeno  il  25%  del  finanziamento  concesso  a valere sui fondi
assegnati in precedenza dal CIPE;
    b2)  raggiungimento  di  almeno  il  50%  di  iniziative avviate,
intendendosi  per  avviate, se iniziative imprenditoriali, quelle per
le  quali  sia  stato  emesso  almeno  un  titolo di spesa valido nei
termini  ordinariamente previsti dalla delibera di questo Comitato n.
69/2000  e,  se  interventi  infrastrutturali, quelli per i quali sia
avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori.
  Quanto  previsto  dalla  precedente lettera b) si applica a partire
dal  sessantesimo  giorno  dalla data di pubblicazione della presente
delibera.
  Per  i  patti  che  non rispettino i requisiti di efficienza di cui
alla  precedente  lettera  b),  l'autorita' amministrativa competente
adottera'  apposito  provvedimento di definanziamento per gli importi
resisi  disponibili  o  che si renderanno disponibili per effetto dei
provvedimenti  di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in
materia  e  per  i  quali  siano  decorsi  i  termini per l'eventuale
impugnativa.   Analogamente   si  procedera'  per  tutte  le  revoche
successive.
  3.  Le  risorse  resesi  disponibili  a  seguito della procedura di
definanziamento  di  cui  al  precedente  punto 2, vengono utilizzate
obbligatoriamente  all'interno  dello  stesso  territorio  regionale,
secondo le seguenti modalita':
    a) per  il  60%  direttamente  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome,  alle quali le risorse vengono allo scopo trasferite subito
dopo il loro effettivo riversamento all'erario, per finanziare azioni
di sistema (infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di
regimi  d'aiuto che prevedono agevolazioni alle imprese) a favore dei
patti territoriali per i quali siano soddisfatte le condizioni di cui
al  punto  2,  lettera b), ovvero, sulla base di indirizzi concertati
con  le autonomie locali, a favore di strumenti regionali di sviluppo
locale   che   siano   equivalenti,  in  base  a  caratteristiche  di
concertazione  sociale  e integrazione territoriale degli interventi,
assumendo  ove  opportuno come riferimento la metodologia europea dei
patti territoriali per l'occupazione.
  Per  strumento  regionale di sviluppo locale equivalente si intende
uno strumento:
    fondato  sul  partenariato  istituzionale  e  sociale attuato dai
soggetti  interessati tra quelli previsti dall'art. 8 del regolamento
CE 1260/1999 e ispirato a principi di concentrazione territoriale;
    che   preveda   l'individuazione  di  uno  specifico  e  primario
obiettivo   di   sviluppo   locale   coerente   con  le  linee  della
programmazione   regionale   e  che  individui  le  attivita'  e  gli
interventi  da realizzare, i soggetti attuatori, nonche' le risorse e
i tempi;
    b) per  il  40%  dal  Ministero delle attivita' produttive che le
destinera',  d'intesa  con  le  regioni  e le province autonome, agli
strumenti   di  cui  alla  precedente  lettera a),  ovvero  ad  altri
strumenti   di   programmazione   negoziata  e  ad  altri  interventi
territorialmente  concentrati,  ivi  comprese  le eventuali azioni di
sistema.
  4. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente punto 3, lettera a),
ovvero  per  finanziare azioni di sistema, compresi i regimi di aiuto
che  saranno  individuati  nell'atto da sottoscriversi con le singole
regioni  e  province  autonome,  e'  previsto  dalla delibera CIPE n.
16/2003  un'assegnazione  aggiuntiva  al  Fondo  istituito  presso il
Ministero  delle  attivita' produttive, a valere sulle risorse di cui
agli   articoli 60   e  61  della  legge  finanziaria  2003,  pari  a
complessivi  120 milioni di euro da trasferire con sollecitudine alle
regioni  e  province  autonome  da  parte  del predetto Ministero. Le
percentuali  di  riparto  sono  quelle  adottate  in  occasione delle
precedenti  ripartizioni  delle  risorse  per  interventi  nelle aree
sottoutilizzate   adottate   con   le  delibere  di  questo  Comitato
numeri 84/2000, 138/2000, 36/2002 e 17/2003 e riportate nella tabella
di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce
parte integrante.
  5.  Le regioni e le province autonome, il Ministero delle attivita'
produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano,
con  il  concorso  delle  parti  economiche  e  sociali, a monitorare
congiuntamente  il  processo  di attuazione della regionalizzazione e
dei  criteri  di  selettivita', valutandone assieme l'efficacia e gli
eventuali  correttivi. In particolare, le suddette parti, avvalendosi
della  necessaria  assistenza  tecnica  ed  utilizzando allo scopo le
risorse  destinate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  di coesione con la
propria  delibera  n.  17/2003,  promuoveranno  una seconda relazione
valutativa  sull'efficacia  complessiva  dei  patti  territoriali  da
presentare a questo Comitato entro la fine del 2004.
  A  tal  fine sara' costituito un apposito Comitato di coordinamento
che  operera'  in  linea con l'esperienza maturata in occasione della
prima   ricerca  valutativa  sull'efficacia  dei  patti  territoriali
oggetto  di  esame,  da  parte  di  questo Comitato, nella seduta del
14 marzo 2003.
  6.  La copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli
undici  patti  territoriali  partecipanti  al  bando  in  scadenza il
31 maggio  2000,  le  cui  istruttorie  sono  state concluse entro il
28 febbraio  2001, ma che non sono stati ancora approvati, sempre che
risultino  ancora  in  essere sulla base di una valutazione condivisa
con le regioni interessate, e' assicurata come segue:
    nella  misura  massima di 94,121 milioni di euro, originariamente
destinata  al  finanziamento  delle infrastrutture degli stessi patti
territoriali,  di  cui  alla  propria delibera CIPE n. 138/2000 e sue
successive    modificazioni,   con   conseguente   variazione   delle
finalizzazioni di spesa previste da tale delibera;
    nella  misura  massima  di  239  milioni  di euro, a carico delle
risorse  derivanti  dai provvedimenti di definanziamento dei patti da
parte  delle  regioni  interessate,  integrabili  dal Ministero delle
attivita'  produttive,  per  le  residue  necessita',  a valere sulle
economie  di  cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003,
secondo  modalita' da definire nella convenzione da sottoscrivere con
le regioni o interessate di cui al precedente punto 1.
  La   copertura   finanziaria   delle   infrastrutture   dei   patti
territoriali  partecipanti  al  bando  del 10 ottobre 1999, dei patti
agricoli,  nonche' degli undici patti di cui al capoverso precedente,
in  coerenza  con il metodo gia' adottato da alcune regioni e ove non
si  sia gia' provveduto in tal senso, sempre che gli interventi siano
concordemente  valutati  ancora  in  essere,  e' posta a carico delle
risorse  assegnate a ogni regione interessata con la delibera CIPE n.
17/2003,  allegato 3, nella misura massima di 397 milioni di euro. La
relativa  ripartizionesu  base  regionale  di tale onere e' riportata
nella  tabella  di  cui all'allegato 3 della presente delibera, della
quale costituisce parte integrante.
  A  tale  proposito,  con  l'atto  di  cui al precedente punto 1, le
regioni  e  le  province  autonome  assumono l'impegno alla copertura
finanziaria    delle   infrastrutture   che   saranno   espressamente
individuate nell'atto stesso.
Contratti di programma.
  7.  Ai  fini  del coordinamento delle iniziative per i contratti di
programma, di cui all'atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in
tema   di  regionalizzazione  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata ed all'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il
15 aprile   2003,   le   modalita'   operative,   intese  anche  alla
semplificazione    e   velocizzazione   dei   relativi   procedimenti
amministrativi, sono le seguenti.
  Il  Ministero delle attivita' produttive sottoscrive con le regioni
apposito  atto che prevede le procedure di acquisizione dei pareri di
competenza  in  forma  scritta  ovvero  nell'ambito  di  una apposita
conferenza di servizi.
  Nel  caso  di  contratti  di programma che prevedono iniziative nei
settori  agricolo,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  deve  essere
acquisito anche il parere di competenza del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  forma  scritta  ovvero nell'ambito della
Conferenza di servizi per la programmazione negoziata in agricoltura.
    7.1. Domanda di accesso.
  La  domanda  per  l'accesso  al  contratto di programma deve essere
presentata,   preferibilmente   anche  su  supporto  informatico,  al
Ministero  delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale per il
coordinamento  degli  incentivi alle imprese e, contestualmente, alle
regioni e alle province autonome interessate. Per l'attivazione delle
fasi  istruttorie,  la  domanda deve essere accompagnata dai seguenti
requisiti di ammissibilita':
    fattibilita' tecnica ed economica del piano progettuale (business
plan);
    valutazione  del  merito  creditizio della proponente nonche' del
piano  finanziario  relativo  al  progetto,  rilasciata  da  primario
istituto bancario;
    presupposti   di   cantierabilita'   effettiva  delle  iniziative
imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni.
  La domanda deve inoltre indicare:
    l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste;
    l'incremento occupazionale diretto.
    7.2. Modalita' e termini della fase istruttoria.
  I  Fase: Il Ministero delle attivita' produttive, seguendo l'ordine
cronologico  di  presentazione  delledomande ed entro 30 giorni dalla
data  della  stessa  presentazione,  verifica  la  completezza  della
documentazione   presentata   e   la  sussistenza  dei  requisiti  di
ammissibilita'  richiesti  per  il soggetto proponente e per il piano
progettuale  e  ne  da'  comunicazione  alle  regioni,  alle province
autonome,  alle eventuali amministrazioni centrali interessate e alla
segreteria  del  CIPE.  Ove  gli  interventi  progettuali  riguardino
settori   di   intervento  di  competenza  di  altre  amministrazioni
centrali,  il Ministero delle attivita' produttive acquisira' il loro
parere   scritto,   previa   trasmissione   dei   necessari  elementi
progettuali.
  Qualora  gli  interventi  proposti  riguardino  i  regimi  di aiuto
agricolo,  della  pesca  e dell'acquacoltura (aiuto N729/A/2000, come
modificato  dall'aiuto  N30/2002,  e aiuto N729/B/2000), il Ministero
delle   attivita'  produttive  comunichera'  le  domande  ammissibili
nell'ambito   della  Conferenza  di  servizi  per  la  programmazione
negoziata in agricoltura, per l'acquisizione del parere di competenza
del   Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali,  previa
trasmissione dei necessari elementi progettuali.
  II  Fase:  il  Ministero  delle attivita' produttive, verificata la
sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui alla I Fase,
effettua  l'istruttoria, accertando la validita' tecnica ed economica
del  complessivo piano progettuale presentato, i requisiti essenziali
di  imprenditorialita'  del  soggetto  proponente e l'adeguatezza dei
mezzi  finanziari  previsti  anche attraverso l'attestazione bancaria
del merito creditizio.
  Le  regioni  e le province autonome interessate dal piano proposto,
entro  60  giorni  dal  ricevimento della comunicazione del Ministero
delle attivita' produttive circa la sussistenza dei requisiti formali
di  ammissibilita',  esprimono,  nelle  forme  che  saranno  indicate
nell'atto  di  cui  al precedente punto 7, il proprio motivato parere
sulla   validita'   del   piano  progettuale  proposto  e  sulla  sua
compatibilita'  con  il  territorio  e  con  i  programmi di sviluppo
locale,  al fine di assicurare l'integrazione con gli altri strumenti
di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati.
  Entro  il  predetto  termine  le  regioni  e  le  province autonome
interessate   dichiarano   altresi'   l'eventuale  disponibilita'  al
cofinanziamento   delle  agevolazioni  richieste  e  ne  stabiliscono
l'ammontare.
  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  trascorso il predetto
termine  di  60  giorni per l'acquisizione dei pareri delle regioni e
delle  province  autonome  interessate  nonche' delle amministrazioni
centrali  eventualmente  competenti, conclude, entro 120 giorni dalla
presentazione  della domanda di accesso, gli accertamenti istruttori.
Sulla  scorta  delle  risultanze  di  cui  sopra,  il  Ministro delle
attivita'  produttive  presenta  al  CIPE la proposta di contratto di
programma  per  l'adozione  dellarelativa  delibera  di approvazione,
tenendo  conto  delle  priorita'  individuate dallo stesso Ministero,
volte a garantire la massima efficacia della politica industriale.
  III  Fase:  in  caso  di positiva valutazione da parte del CIPE, il
soggetto   proponente,   presenta   al   Ministero   delle  attivita'
produttive,  entro  e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della relativa
deliberazione,  pena  la  revoca del finanziamento, la documentazione
relativa  al  progetto  esecutivo  di attuazione del piano approvato,
comprensiva della relazione bancaria sul medesimo progetto esecutivo.
  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  entro 45 giorni dalla
presentazione   del   progetto   esecutivo   e   sulla   base   della
documentazione  presentata, effettua l'istruttoria sugli investimenti
verificando   la   sussistenza   della  effettiva  cantierabilita'  e
determinando  le  spese ammissibili, la loro articolazione temporale,
gli  eventuali  elementi e condizioni contrattuali, l'ammontare delle
agevolazioni concedibili e i relativi tempi di erogazione.
  Gli   esiti   dell'istruttoria   vengono   comunicati  al  soggetto
proponente  unitamente,  nel  caso  di esito positivo, allo schema di
contratto,   con   l'assegnazione   di   un   termine   per   la  sua
sottoscrizione, il Ministero delle attivita' produttive provvede alla
notifica al CIPE ed alle regioni e alle province autonome interessate
del contratto di programma stipulato.
  Ove  la  regione  o  la  provincia  autonoma interessata ne ravvisi
l'esigenza,  i contratti di programma oggetto di approvazione possono
essere  inseriti negli appositi accordi di programma quadro «Sviluppo
locale»   stipulati,   per  consentire  ad  essa  di  effettuare  gli
investimenti  pubblici  correlati  con  i contratti stessi e relativi
all'infrastrutturazione, e alle attivita' di formazione e di porre in
essere  altre  iniziative,  incluse  le opportune accelerazioni degli
iter  procedurali  ed  autorizzativi,  che  possano risultare utili a
favorire   l'insediamento  e  lo  sviluppo  dell'iniziativa  privata.
All'uopo,  il Ministero delle attivita' produttive si coordina con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'accordo  di  programma  quadro verra' sistematicamente utilizzato
come  strumento  attuativo  dei  contratti  di programma nel caso del
«Progetto  pilota  di localizzazione» di cui alla propria delibera n.
16/2003  richiamata  in  premessa,  dove  il  contratto  si  somma  a
interventi   di   infrastrutturazione   e   a   protocolli   per   la
semplificazione amministrativa o per l'efficienza dei mercati.
    7.3.   Nello   spirito  della  semplificazione  amministrativa  e
dell'accelerazione  dell'intervento  pubblico  per  lo sviluppo delle
aree   sottoutilizzate   del   Paese,  il  Ministro  delle  attivita'
produttive,  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  della  presente
deliberazione,  provvede con proprio decreto a fissare gli elementi e
le   modalita'   di  presentazione  della  domanda  di  accesso  alla
contrattazione   programmata,   nonche'   quanto  necessario  per  lo
svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi.
  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive, al fine di garantire la
maggiore  efficacia  della  politica  industriale  del  Governo, puo'
individuare,   anche   con  riferimento  ai  requisiti  dei  soggetti
proponenti  ed  all'oggetto  del  contratto di programma, priorita' e
specifiche  per  l'accesso  alle  agevolazioni,  previa informativa a
questo Comitato.
  8.  Per  le  istanze  di  accesso  alla  contrattazione programmata
presentate  dopo  la  data  di  pubblicazione della presente delibera
nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  considerate  ammissibili  le spese
sostenute   a  partire  dalla  data  di  comunicazione,  al  soggetto
proponente,  del  superamento della I fase di cui al precedente Punto
7.2.
  9. Il Ministero delle attivita' produttive si impegna ad effettuare
il monitoraggio completo dei contratti di programma in essere al fine
di verificare lo stato di avanzamento degli investimenti, proponendo,
ove  necessario,  a  questo  Comitato  la  revoca  delle agevolazioni
eventualmente concesse.
  10.  I  soggetti  che,  alla  data  di pubblicazione della presente
deliberazione,  abbiano presentato istanza per l'accesso al contratto
di programma e per la quale non sia intervenuto alcun atto formale di
accoglimento  o  di  reiezione, debbono presentare al Ministero delle
attivita'    produttive   conferma   della   validita'   dell'ipotesi
progettuale avanzata.
  Detta   conferma   deve  essere  corredata,  a  pena  di  decadenza
dell'istanza medesima, degli elementi essenziali di cui alla presente
deliberazione   prodotti   secondo   le   modalita'   stabilite   dal
sopraccitato decreto del Ministro delle attivita' produttive e dovra'
pervenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del
medesimo decreto.
  Per le parti non modificate dalla presente delibera resta in vigore
la disciplina di cui alla delibera di questo Comitato del 25 febbraio
1994, richiamata in premessa.
    Roma, 25 luglio 2003

                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 303