IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  13  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente    modificato    («art.    13»),    concernente    la
cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
  Considerato  che  1'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato  in  data  29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la societa' di
cartolarizzazione  costituita  ai  sensi del comma 4 dell'art. 13, in
relazione   all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con
precedente  decreto  del 5 novembre 1999, l'art. 3.2 del contratto di
cessione  dei  crediti  stipulato  tra  le  medesime  parti  in  data
31 maggio  2001,  in  relazione  all'operazione  di cartolarizzazione
autorizzata  con  precedente decreto del 17 maggio 2001, e l'art. 3.2
del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti
in    data   18 luglio   2002,   in   relazione   all'operazione   di
cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente decreto del 23 maggio
2002,  prevedono  la  possibilita'  per  l'I.N.P.S.  di  ottenere  un
ulteriore  importo  da  corrispondersi  da  parte  della  societa' di
cartolarizzazione  a titolo di anticipazione del corrispettivo finale
previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di
ulteriori  titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti
contributivi  precedentemente  ceduti,  cui possono aggiungersi altri
crediti  contributivi  da  cedersi  dall'I.N.P.S.  alla  societa'  di
cartolarizzazione;
  Considerato   inoltre  che,  relativamente  a  tali  altri  crediti
contributivi  ceduti,  e'  versato  un corrispettivo suddiviso in una
quota  iniziale,  a  titolo  definitivo,  ed  in  una eventuale quota
finale,  sempreche' cio' sia disposto da uno o piu' decreti emessi ai
sensi  del  comma 2 dell'art. 13 e cio' non determini una diminuzione
del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;
  Visto il decreto emesso il 17 marzo 2003 dal Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali,  con  il  quale e' stato dato avvio ad una quarta
fase  dell'operazione  di  cessione  e  cartolarizzazione dei crediti
I.N.P.S. ai sensi del comma 18 dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2
dei  contratti  di  cessione  dei  crediti  stipulati  dall'I.N.P.S.,
rispettivamente, in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio
2002;
  Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 13, ai sensi dei
quali,  con  uno  o  piu'  decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze,  emessi  di  concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali,  sono  determinate  le  tipologie  ed  il  valore
nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e
le   modalita'   di   pagamento  dell'eventuale  prezzo  residuo,  le
caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
per finanziare il pagamento del prezzo, nonche' gli impegni accessori
che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni
di   cartolarizzazione,   per   il   buon  esito  dell'operazione  di
cartolarizzazione;
  Considerato  che,  ai sensi del comma 1 dell'art. 13, l'incarico di
consulente    terzo    per   il   monitoraggio   dell'operazione   di
cartolarizzazione e' assolto dalle agenzie di rating;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede
alla  societa' di cartolarizzazione Societa' di cartolarizzazione dei
crediti  I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del
comma  4  dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le
aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi
i  comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»),
i  crediti  contributivi  verso  gli  artigiani  ed i commercianti (i
«Crediti  artigiani  e commercianti»), nonche' i crediti contributivi
verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri
e   delle   aziende  agricole  (i  «Crediti  agricoli»),  di  seguito
collettivamente   indicati   come  «Crediti  Ceduti»,  unitamente  ai
relativi  oneri  accessori  per  interessi  e sanzioni civili, la cui
cessione  per  le medesime categorie, di cui ai contratti di cessione
stipulati  in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002,
si  riconferma  in  considerazione dell'unitarieta' del portafoglio a
garanzia  dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I Crediti
Ceduti comprendono quelli che:
    i) (a)  siano  maturati successivamente alla data del 31 dicembre
2001  ed  entro la data del 31 dicembre 2002, per tali intendendosi i
crediti  contributivi  che  il debitore non abbia provveduto a pagare
alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S.
per  l'anno  finanziario  2002;  e  (b)  siano maturati o matureranno
successivamente  alla  data del 31 dicembre 2002 ed entro la data del
31 dicembre 2003, per tali intendendosi i crediti contributivi che il
debitore  non  abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che
siano  stati  o  che  saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno
finanziario 2003; e
    ii) non  siano  stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del
31 maggio 2003 compreso; e
    iii) non  siano  eliminati  dall'I.N.P.S.  in  applicazione della
procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e
disciplinata   con   delibera   del   consiglio   di  amministrazione
dell'I.N.P.S.   del   10 febbraio  1998,  n.  210,  entro  il  giorno
immediatamente precedente ciascuna data di consegna degli elenchi dei
Crediti  Ceduti,  che  l'I.N.P.S.  dovra' predisporre e trasmettere a
SCCI come di seguito indicato.
  In  relazione  ai  Crediti  Ceduti,  l'I.N.P.S.  garantisce  a SCCI
l'importo  nominale  minimo  di  cessione  di  euro 3.500.000.000,00,
relativamente  ai  crediti  indicati  al precedente punto i), lettera
(a),  suddiviso  in  euro  1.855.000.000,00  di Crediti aziende, euro
1.050.000.000,00   di   Crediti  artigiani  e  commercianti  ed  euro
595.000.000,00  di  Crediti  agricoli,  e  di  euro  3.393.000.000,00
relativamente  ai  crediti  indicati  al precedente punto i), lettera
(b),  suddiviso  in  euro  1.859.000.000,00  di Crediti aziende, euro
977.000.000,00   di   Crediti   artigiani   e  commercianti  ed  euro
557.000.000,00  di  Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige, ai sensi del
comma 6 dell'art. 13, appositi elenchi dei Crediti Ceduti entro e non
oltre  il  31 ottobre 2003, relativamente ai Crediti Ceduti di cui al
precedente  punto  i), lettera (a), ed entro e non oltre il 31 maggio
2004,  relativamente ai Crediti Ceduti di cui al precedente punto i),
lettera (b).
  Disciplina,  inoltre,  i meccanismi di aggiustamento, tenendo conto
anche di eventuali eccedenze relative ai crediti di cui al precedente
punto  i),  lettera  (a),  da  applicarsi  tra  ciascuna tipologia di
Crediti  Ceduti  di  cui  al  precedente punto i), lettera (b), quali
risultanti  dagli elenchi, nel caso in cui si verifichino eccedenze o
carenze  rispetto  ai  relativi  importi  nominali  minimi garantiti,
eventualmente  ricalcolati  per far fronte alle eventuali carenze dei
Crediti  Ceduti  di  cui  al  precedente  punto  i)  lettera  (a). In
particolare  saranno  adottati  per sopperire alle carenze di crediti
residue  dopo  l'applicazione  dei meccanismi di aggiustamento di cui
sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi
maturati  successivamente  al  31 dicembre  2003,  che  l'I.N.P.S. e'
tenuto  a  cedere  o, in subordine, (2) le modalita' di calcolo degli
importi  che l'I.N.P.S. e' tenuto a corrispondere in contanti a SCCI,
qualora  le  cessioni  di cui al punto (1) del presente capoverso non
risultassero attuabili, attuate o sufficienti.
  Ai  fini  degli  aggiustamenti  tra  categorie  di  crediti e delle
cessioni  di  crediti  aggiuntivi  di cui sopra, i Crediti aziende, i
Crediti   artigiani  e  commercianti,  ed  i  Crediti  agricoli  sono
conteggiati  per un importo da definire nel contratto di cessione con
l'approvazione delle agenzie di rating coinvolte nell'emissione sulla
base  delle  proiezioni  di incasso relativa a ciascuna categoria nel
modello finanziario dell'operazione, e comunque:
    a) i  Crediti  aziende saranno conteggiati per un importo pari al
200%  rispetto  ai  Crediti  agricoli  e  per un importo pari al 170%
rispetto ai Crediti artigiani e commercianti;
    b) i  Crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un
importo pari al 40% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari
al 130% rispetto ai Crediti agricoli; e
    c) i  Crediti agricoli saranno conteggiati per un importo pari al
25% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 60% rispetto
ai Crediti artigiani e commercianti.
  Ai  fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede,
verranno  applicati  alle  residue  carenze  di  Crediti  Ceduti, per
ciascuna  categoria  e secondo le modalita' specificate nel contratto
di  cessione,  delle  percentuali pari, rispettivamente, a 80%, 50% e
50%  del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e
commercianti e dei Crediti agricoli.