Il   Testo   unico  bancario  e  il  Testo  unico  della  finanza
individuano  le  sanzioni  amministrative  applicabili  nei  casi  di
violazione  delle  norme  contenute  nei  medesimi Testi unici ovvero
nelle  relative disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza e
disciplinano    le   procedure   che   conducono   all'adozione   dei
provvedimenti  sanzionatori  amministrativi (art. 145 del Testo unico
bancario e art. 195 del Testo unico della finanza).
    La  procedura disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario
rappresenta  il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria
dell'ordinamento  finanziario.  A  tale procedura, infatti, si ispira
quella  relativa  alle  violazioni  di  norme in tema di attivita' di
intermediazione  mobiliare,  contenuta  nell'art. 195 del Testo unico
della finanza.
    Quest'ultima  procedura  sanzionatoria,  in  considerazione della
ripartizione    delle    funzioni    di    vigilanza    nel   settore
dell'intermediazione  mobiliare  tra  la  Banca d'Italia e la Consob,
presenta  taluni tratti distintivi rispetto a quella disciplinata dal
Testo unico bancario.
    In  particolare,  la  procedura ex art. 195 del Testo unico della
finanza  e'  avviata su proposta della Banca d'Italia o della Consob,
sulla  base  di  accertamenti  relativi  ad  aspetti rientranti nella
rispettiva sfera di competenza.
    In  relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza
maturata  in  sede  di applicazione della disciplina e agli indirizzi
giurisprudenziali  in  materia,  si  rende  necessario  prevedere una
disciplina  compiuta  e  aggiornata  delle  diverse  fasi  in  cui si
articola l'iter per l'applicazione di sanzioni amministrative.
    Le  disposizioni  riportate  in allegato trovano applicazione nei
confronti dei soggetti che operano presso i seguenti intermediari non
bancari:
      I)   intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale
previsto  dall'art. 107 del Testo unico bancario e istituti di moneta
elettronica (IMEL);
      II)  societa'  di  intermediazione mobiliare (SIM), societa' di
gestione del risparmio II e (SGR) societa' di investimento a capitale
variabile (SICAV).
    La  procedura  relativa  agli intermediari sub I) e' disciplinata
dall'art.  145  del Testo unico bancario, mentre quella relativa agli
intermediari  sub  II)  e' disciplinata dall'art. 195 del Testo unico
della finanza.
    Le fasi salienti delle predette procedure sono le seguenti (1):
      a)  contestazione  delle  irregolarita'  da  parte  della Banca
d'Italia;
      b) presentazione  delle  controdeduzioni  da parte dei soggetti
interessati;
      c) valutazione  delle  controdeduzioni  da  parte  della  Banca
d'Italia  ed  eventuale  proposta  di  irrogazione  delle sanzioni al
Ministro dell'Economia e delle Finanze;
      d) emanazione  del  decreto sanzionatorio da parte del Ministro
dell'Economia e delle Finanze;
      e) comunicazione   del   decreto   sanzionatorio   ai  soggetti
interessati e all'intermediario responsabile in solido da parte della
Banca d'Italia.
    Infine,  si  segnala  che  le  disposizioni riportate in allegato
relative  alla procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza si
riferiscono solo a fatti il cui accertamento rientra nella competenza
della Banca d'Italia.
      Roma, 3 settembre 2003
                                       Il direttore generale: Desario
    (1)  Nel  caso  di  procedura sanzionatoria ex art. 195 del Testo
unico  della finanza, la proposta di irrogazione delle sanzioni (cfr.
lett. c)  e'  formulata  al Ministero dell'Economia e delle Finanze e
gli  adempimenti  richiamati nelle lettere d ed e) sono di competenza
del Ministero medesimo.