Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza individuano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nei medesimi Testi unici ovvero nelle relative disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza e disciplinano le procedure che conducono all'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (art. 145 del Testo unico bancario e art. 195 del Testo unico della finanza). La procedura disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario. A tale procedura, infatti, si ispira quella relativa alle violazioni di norme in tema di attivita' di intermediazione mobiliare, contenuta nell'art. 195 del Testo unico della finanza. Quest'ultima procedura sanzionatoria, in considerazione della ripartizione delle funzioni di vigilanza nel settore dell'intermediazione mobiliare tra la Banca d'Italia e la Consob, presenta taluni tratti distintivi rispetto a quella disciplinata dal Testo unico bancario. In particolare, la procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza e' avviata su proposta della Banca d'Italia o della Consob, sulla base di accertamenti relativi ad aspetti rientranti nella rispettiva sfera di competenza. In relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza maturata in sede di applicazione della disciplina e agli indirizzi giurisprudenziali in materia, si rende necessario prevedere una disciplina compiuta e aggiornata delle diverse fasi in cui si articola l'iter per l'applicazione di sanzioni amministrative. Le disposizioni riportate in allegato trovano applicazione nei confronti dei soggetti che operano presso i seguenti intermediari non bancari: I) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario e istituti di moneta elettronica (IMEL); II) societa' di intermediazione mobiliare (SIM), societa' di gestione del risparmio II e (SGR) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV). La procedura relativa agli intermediari sub I) e' disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario, mentre quella relativa agli intermediari sub II) e' disciplinata dall'art. 195 del Testo unico della finanza. Le fasi salienti delle predette procedure sono le seguenti (1): a) contestazione delle irregolarita' da parte della Banca d'Italia; b) presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti interessati; c) valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze; d) emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze; e) comunicazione del decreto sanzionatorio ai soggetti interessati e all'intermediario responsabile in solido da parte della Banca d'Italia. Infine, si segnala che le disposizioni riportate in allegato relative alla procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza si riferiscono solo a fatti il cui accertamento rientra nella competenza della Banca d'Italia. Roma, 3 settembre 2003 Il direttore generale: Desario (1) Nel caso di procedura sanzionatoria ex art. 195 del Testo unico della finanza, la proposta di irrogazione delle sanzioni (cfr. lett. c) e' formulata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli adempimenti richiamati nelle lettere d ed e) sono di competenza del Ministero medesimo.