IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino

  Visto  l'art.  2545  del  codice  civile, che assegna all'autorita'
governativa  la  facolta'  di  sostituire  i  liquidatori  in caso di
irregolarita' o di eccessivo ritardo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000,
n.  449,  che  ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il
procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa'
cooperative;
  Visti  il  verbale  d'ispezione  ordinaria  del 15 maggio 2002 e il
verbale  di  accertamento  del  4 marzo 2003 a carico della «Societa'
cooperativa Villaverde» a r.l., in liquidazione dal 16 novembre 1994,
dai  quali  risulta  un  irregolare  svolgimento  nella  procedura di
liquidazione;
  Considerato  che  la Commissione centrale per le cooperative, nella
seduta  del  15 maggio 2003, ha espresso parere di massima favorevole
alla  sostituzione dei liquidatori, che non abbiano portato a termine
il mandato a cinque anni dalla nomina;
  Rilevato  che  la  suddetta  cooperativa  rientra nelle fattispecie
previste nel citato parere;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  mediante comunicazione al liquidatore, con
raccomandata  a.r.  del  16 giugno 2003, di avvio del procedimento di
sostituzione  del  liquidatore  ai  sensi  dell'art.  2545 del codice
civile;
  Considerato  che la raccomandata al liquidatore e' stata restituita
dalle Poste italiane con la dicitura «non richiesta entro il tempo di
giacenza  prescritto»,  e  che  pertanto,  ai  sensi  della  legge 20
novembre  1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui
sopra e' da intendersi per eseguita;
  Considerato  che  alla  data  odierna  il  liquidatore non ha fatto
pervenire controdeduzioni;
                               Decreta
la   destituzione   dall'incarico   di  liquidatore  ordinario  della
«Societa' cooperativa Villaverde» a r.l., con sede legale in Torino -
corso  Re  Umberto  n. 142, della sig.ra Manca Caterina, nominata con
assemblea  straordinaria  del 16 novembre 1994, e la sua sostituzione
con  il  dott.  Calcia  Lorenzo, nato a Torino il 19 luglio 1971, con
studio in Torino - corso Matteotti n. 0.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammissibile ricorso al tribunale
amministrativo  regionale del Piemonte entro il termine perentorio di
sessanta  giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari
del  medesimo  e  dalla  data  di pubblicazione per chiunque vi abbia
interesse,  o,  in  alternativa,  ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Torino, 1° settembre 2003
                                     Il direttore provinciale: Pirone