IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
            in qualita' di Autorita' di regolamentazione
                         del settore postale

  Visto  il  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
attuazione  alla  direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio, e in particolare:
    l'art.  7,  che  impone  al  fornitore del servizio universale di
istituire la separazione contabile per ciscun servizio riservato, per
i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i
servizi non facenti parte del servizio universale;
    l'art.  10,  che,  nell'istituire il Fondo di compensazione degli
oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la
misura  massima  del  dieci  per  cento  e  demanda  a un decreto del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  disciplina  delle modalita' di
funzionamento del predetto Fondo;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  73,  che  ha  dettato  il regolamento recante disposizioni per il
rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000,
con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del
fondo  di  compensazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica dell'8 marzo 2001, n. 56;
  Vista  la  propria  deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito
l'ambito  della  riserva  postale  per  il  mantenimento del servizio
universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2000,
n. 303;
  Viste,   altresi',   le   proprie   deliberazioni  1° agosto  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 28 agosto 2001, n. 199, e
18 luglio  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto
2002,  n. 185, con le quali e' stata fissata la misura del contributo
di cui trattasi rispettivamente per l'anno 2000 e 2001;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli  1 e 3 del menzionato
decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore
postale   e'   chiamata  a  determinare  annualmente  la  misura  del
contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;
  Vista la propria deliberazione DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002, che
ha  definito,  a  partire  dal 1° gennaio 2003, il nuovo ambito della
riserva   postale   per  il  mantenimento  del  servizio  universale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2002, n. 304;
  Vista  la  documentazione  relativa  all'esercizio  2002 presentata
dalla  societa'  per  azioni  Poste  italiane, trasmessa dalla stessa
societa' in allegato alla nota prot. n. 2511/Pres del 27 giugno 2003;
  Considerato  che i prospetti della separazione contabile sono stati
approvati  dal  consiglio  di  amministrazione  della  societa' Poste
italiane  e  certificati  dalla societa' di revisione Reconta Ernst &
Young;
  Rilevato  che  l'onere  del servizio postale universale riguardante
l'esercizio  2002,  al  netto delle somme corrisposte dallo Stato per
integrazioni  all'editoria  e  agli  invii  elettorali  pari  a  Euro
313.907.000 e per compensazioni pari a Euro 428.660.000, e' risultato
pari a Euro 431.448.000;
  Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati
dai soggetti titolari di licenza individuabile per l'anno 2002 pari a
Euro 4.659.314,59;
  Ritenuto che debba procedersi a fissare, per l'anno 2002, la misura
del  contributo  da  richiedere  ai  titolari  di licenza individuale
secondo   principi   di   trasparenza,  di  non  discriminazione,  di
proporzionalita'  e anche di equita', non tralasciando di considerare
i  costi  di  una gestione efficiente del servizio universale che non
trovano  compensazione  nei  proventi  derivanti  dalla  gestione dei
servizi riservati;
  Considerato  che  non  si  ravvisano  ragioni per discostarsi dalla
determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2001;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza
individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente
all'attivita'  svolta  nell'anno  2002,  e' fissata nel tre per cento
degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.