IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92; Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289 recante rifinanziamento delle leggi n. 65/1987 e n. 92/1988; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale e' stato approvato il piano di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989/1990; Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, che prevede la revoca dei benefici concessi nei casi di inosservanza delle prescrizioni di legge; Visti i decreti ministeriali in data 10 febbraio 2003 con i quali si e' provveduto alla revoca dei benefici nei confronti degli enti inadempienti; Ritenuto di procedere al reimpiego dei fondi ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 2 febbraio 1988, convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92; Visto l'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale la competenza alla predisposizione dei programmi e' stata trasferita alle regioni ed e' stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi; Ritenuto di provvedere alla determinazione dei predetti criteri; Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Sentita la conferenza unificata nella seduta del 19 giugno 2003. Decreta: Art. 1. Destinatari degli interventi Possono accedere agli interventi previsti dal presente decreto, in presenza dei prescritti requisiti, i comuni (singoli o associati), le comunita' montane e le province di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni. Restano esclusi gli enti destinatari degli interventi di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1991, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici concessi.