IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto-legge  3 gennaio  1987,  n.  2,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visto  il  decreto-legge  2 febbraio  1988,  n.  22, convertito con
modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
  Vista  la legge 7 agosto 1989, n. 289 recante rifinanziamento delle
leggi n. 65/1987 e n. 92/1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 aprile  1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale e' stato
approvato  il  piano  di  interventi  a  sostegno  dell'impiantistica
sportiva per l'anno 1989/1990;
  Visto  l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 2 febbraio 1988,
n.  22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988,
n.  92,  che  prevede  la  revoca  dei  benefici concessi nei casi di
inosservanza delle prescrizioni di legge;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 10 febbraio 2003 con i quali
si  e'  provveduto  alla revoca dei benefici nei confronti degli enti
inadempienti;
  Ritenuto   di  procedere  al  reimpiego  dei  fondi  ai  sensi  del
richiamato  art.  8,  comma 2,  del  decreto-legge  2 febbraio  1988,
convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92;
  Visto  l'art.  157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in
base  al  quale  la  competenza alla predisposizione dei programmi e'
stata  trasferita  alle  regioni  ed e' stata riservata allo Stato la
determinazione dei criteri relativi agli interventi;
  Ritenuto di provvedere alla determinazione dei predetti criteri;
  Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
    Sentita la conferenza unificata nella seduta del 19 giugno 2003.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Destinatari degli interventi
  Possono  accedere agli interventi previsti dal presente decreto, in
presenza dei prescritti requisiti, i comuni (singoli o associati), le
comunita'  montane e le province di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)
della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni.
  Restano  esclusi  gli  enti  destinatari degli interventi di cui al
decreto  ministeriale  11 aprile  1991,  nei  confronti dei quali sia
stata disposta la revoca dei benefici concessi.