IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  nota in data 5 agosto 2003 con la quale il rettore della
Seconda  Universita'  degli  studi di Napoli chiede la programmazione
per  i  corsi  di  laurea  in  psicologia dei processi di sviluppo di
apprendimento   ed   in  psicologia  della  prevenzione  del  disagio
individuale  e  relazionale  afferenti  alla  classe  34,  sulla base
dell'offerta  potenziale  formativa  deliberata dal Senato Accademico
nella seduta del 30 luglio 2003;
  Visto   che   i   suindicati  corsi  risultano  attivati  nell'anno
accademico 2002/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed,  in particolare
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili
per   le   immatricolazioni  ai  seguenti  corsi  presso  la  Seconda
Universita' degli studi di Napoli e' cosi' determinato:
    Psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento, afferente
alla classe 34: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero;
    Psicologia   della   prevenzione   del   disagio   individuale  e
relazionale,  afferente  alla classe 34: cinquecento per gli studenti
comunitari  e  non  comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189, e cinque per gli studenti non
comunitari residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  della  legge  n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti