IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto
Dispone:
1. Definizioni.
1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della
legge 26 gennaio 1983, n. 18;
misuratori, gli apparecchi misuratori fiscali contemplati
dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo
1992, alla certificazione:
a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art. 12;
b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche
ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
verificazione periodica di un misuratore, od anche verificazione,
la procedura valutativa della conformita' fiscale del misuratore
stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita
periodicita';
ufficio finanziario, un ufficio finanziario competente per
l'esecuzione dei controlli di conformita', ai sensi dell'art. 7 del
decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed
integrazioni e tenuto conto delle nuove strutture conseguenti
all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
laboratorio di verificazione periodica, od anche laboratorio
abilitato, un laboratorio abilitato all'esecuzione della
verificazione periodica di misuratori fiscali dall'Agenzia delle
entrate - Direzione centrale amministrazione;
tecnico, il tecnico che effettua la verificazione periodica su
incarico del laboratorio abilitato;
utente di misuratore, od anche utente, il contribuente che ne ha
comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto;
fabbricante, un produttore o importatore di misuratori fiscali;
marchio identificativo, il marchio identificativo dei centri di
assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del
decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio
2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi
delle disposizioni contenute nello stesso decreto;
fabbricante abilitato, fabbricante con sistema di garanzia della
qualita' certificato e sorvegliato, abilitato dall'Agenzia delle
entrate ad eseguire direttamente i controlli di conformita' degli
esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto;
sigillo identificativo, il sigillo identificativo attribuito a
tecnico incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformita' o di
verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il
relativo produttore o laboratorio all'esecuzione predetta;
sigillo fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del decreto,
il sigillo identificativo o il marchio identificativo apposto a
termini del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo.
2. Campo di applicazione.
2.1 Il presente provvedimento si applica ai misuratori messi in
servizio.
3. Verificazione periodica.
3.1 I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo
fiscale anche di «targhetta di verificazione periodica» con termini
di validita' non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito
di verificazione periodica.
3.2 I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo
la scadenza stabilita dall'allegato I.
3.2.1 La verificazione periodica per la prima volta viene
effettuata:
a) per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa;
b) per gli altri misuratori fiscali:
b1) contestualmente al controllo di conformita' ed in tal caso
viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante
abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo
modello;
b2) all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed
in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio
abilitato.
3.3 La verificazione periodica di un misuratore e' effettuata, su
richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in
servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento
da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi:
a) da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni
fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio;
b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento
di approvazione del relativo modello;
c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare
del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il
laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento
di abilitazione del fabbricante.
4. Verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale
integro.
4.1 In sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo
fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni:
a) accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare con
inalterata garanzia di inaccessibilita' agli organi interni;
b) verifica della permanenza della conformita' fiscale, secondo
le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di
abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono,
comunque, interventi sugli organi interni comportanti la rimozione
del sigillo fiscale.
4.2 Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un
misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di
dotazione le seguenti annotazioni:
1) la data della richiesta di verificazione periodica;
2) la data di inizio e la sede dell'intervento;
3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e
l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;
4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero
di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;
5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per
le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere
conservati a cura dell'utente;
6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase
dell'intervento tecnico;
7) l'esito positivo o negativo della verificazione;
8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del
tecnico;
9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso
che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il
laboratorio;
10) la convalida delle annotazioni con la propria firma;
11) i propri estremi identificativi, nonche' quelli, secondo i
casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante
abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato.
4.3 L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato dal
tecnico incaricato mediante apposizione di «targhetta di
verificazione periodica», del tipo autoadesivo che nella rimozione si
distrugge, conforme al modello riportato nell'allegato II, previa
indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le
modalita' specificate nello stesso allegato.
4.4 In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla
lettera a), del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera
b), dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare
le seguenti operazioni:
a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante
la sua inutilizzabilita', conforme al modello riportato nell'allegato
III;
b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono
descritte le difettosita' tecniche, funzionali e fiscali riscontrate,
ovvero i motivi dell'inutilizzabilita' fiscale dell'apparecchio
stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui
viene consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo
utente dell'esito negativo della verificazione periodica.
4.5 Avverso la comunicazione di esito negativo della verificazione
periodica adottata dal tecnico incaricato, l'utente puo' presentare
ricorso all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna del resoconto
previsto al punto 4.4, lettera b).
4.6 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di
verificazione periodica, nei quali sia stata rimossa la relativa
causa impeditiva, e quelli con targhetta di verificazione scaduta,
illeggibile o alterata possono essere riutilizzati, a condizione che
siano stati preventivamente sottoposti, con esito positivo, a
verificazione periodica secondo le modalita' contemplate nel presente
provvedimento.
4.7 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di
verificazione periodica, ove non ripresentati alla verificazione
periodica entro 40 giorni dalla data della notificazione del
resoconto di cui al punto 4.4, lettera b), devono essere sottoposti
alla procedura di defiscalizzazione prevista dall'art. 7 del decreto
ministeriale 4 aprile 1990 con l'intervento di un tecnico abilitato
ad eseguire operazioni di verificazione periodica.
5. Verificazione periodica dei misuratori privi di sigillo fiscale.
5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo fiscale,
anche se muniti di «targhetta di verificazione periodica» con termini
di validita' non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova
verificazione periodica, secondo idonee procedure specificate dal
laboratorio prescelto nella sua domanda di abilitazione, di valenza
identica a quelle effettuate nei controlli di conformita' di cui
all'art. 7 del decreto.
5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore
senza sigillo fiscale e' accompagnata da dichiarazione dell'utente
resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e
integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione,
resa ai medesimi sensi, attestanti:
a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software,
non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello
regolarmente approvato;
b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale;
c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e
software del misuratore;
d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha
effettuato gli interventi.
5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della
verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede
a:
a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio
sigillo identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione,
secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi
rispettivamente del successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma
dell'art. 7 del decreto;
b) applicare sul misuratore la «targhetta di verificazione
periodica» prevista al punto 4.3.
5.4. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dei
punti 4.4 e 4.5.
6. Abilitazione dei laboratori di verificazione periodica.
6.1 I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad operare
quali laboratori di verificazione periodica presentano domanda
all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. La
domanda, sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale,
contiene:
a) la denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede
legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi
distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale;
b) l'indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali
(registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche
con stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali
si chiede l'abilitazione;
c) l'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti
posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione
periodica;
d) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a
laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle
principali attrezzature;
e) l'elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica
completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli,
qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri
identificativi. L'elenco deve contenere anche l'indicazione del
responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione;
f) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'allegato IV;
g) l'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV;
h) l'impegno a comunicare all'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale amministrazione, secondo le modalita' stabilite dalla
stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione
periodica effettuate con i relativi esiti;
i) l'impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a
seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori;
j) la descrizione, corredata di disegni, del sigillo
identificativo che si propone di attribuire a ciascun tecnico
incaricato di operazioni di verificazione periodica. L'impronta del
sigillo identificativo e' costituita da una sigla o dal logotipo del
laboratorio e dal numero identificativo dell'incaricato stesso, e
deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale
dall'allegato C, paragrafo 1, del decreto;
k) una lastrina di ottone o di piombo recante due impronte per
ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati
della verificazione;
l) il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette
di verificazione periodica e di rifiuto previste, rispettivamente ai
punti 4.3 e 4.4;
m) la descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della
verificazione periodica contemplate ai punti 4.1, lettera b) e 5.1
del presente provvedimento.
6.2 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione,
accertati il possesso dei requisiti fissati dall'allegato IV e la
regolarita' della domanda, sentita la commissione di cui all'art. 5
del decreto, adotta il chiesto provvedimento di abilitazione, valido
su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le
categorie dei misuratori, gli eventuali modelli e le condizioni alle
quali l'abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di
quest'ultima e i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici.
6.3 Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione e'
adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio
entro 60 giorni dalla sua notifica puo' presentare ricorso al TAR
competente.
6.4 Ogni variazione dei dati e degli elementi indicati nel punto
6.1 e' comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate -
Direzione centrale amministrazione entro 30 giorni dal suo
verificarsi ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui alla
lettera b), del punto 10.1. L'inosservanza di detta prescrizione
comporta la revoca o la sospensione dell'abilitazione, nel rispetto
delle modalita' di cui al punto 7.
7. Disposizioni comuni per la revoca e la sospensione delle
abilitazioni.
7.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione -
nel caso in cui accerti nei confronti di un laboratorio abilitato, la
perdita di uno o piu' dei requisiti prescritti, gravi irregolarita',
difformita' procedurali nell'esecuzione della verificazione periodica
e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal relativo
provvedimento di abilitazione, sospende o revoca l'abilitazione
concessa, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto.
7.2 Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca,
debitamente motivato, e' ammesso ricorso al TAR competente, entro 60
giorni dalla notifica del provvedimento.
7.3 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione
inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca
nell'elenco previsto al punto 10.1, lettera b).
8. Obblighi degli utenti.
8.1 Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme
vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del presente
provvedimento:
a) non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento
dell'attivita' di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il
pubblico misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine
prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale o di
targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili;
b) rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti,
conservando ogni documento ad essi connesso;
c) mantengono l'integrita' dell'etichetta di verificazione
periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per
riparazione;
d) non utilizzano strumenti che presentino difformita',
difettosita' o inaffidabilita' ai sensi delle norme vigenti in
materia di misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza.
8.2 I misuratori contemplati nel punto 8.1, lettera a), sono
considerati, a tutti gli effetti, privi di sigillo fiscale.
9. Libretto fiscale.
9.1 Nel libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi sul
mercato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento sono riportate le prescrizioni indicate ai punti 4.7 ed
8.
10. Consultabilita' telematica degli elenchi dei fabbricanti
abilitati, dei laboratori di verificazione periodica e di dati
correlati di interesse per gli utenti.
10.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione
cura la redazione di un apposito elenco, consultabile dagli
interessati anche per via telematica, in cui sono rispettivamente
inseriti:
a) i produttori abilitati ad eseguire direttamente i controlli di
conformita', le caratteristiche delle impronte dei sigilli
identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi, nonche'
gli eventuali laboratori esterni alla loro sede produttiva e i
relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono
eseguire i controlli di conformita'. I tecnici devono essere
identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera
e), per i tecnici incaricati della verificazione periodica;
b) i laboratori di verificazione e i relativi responsabili, gli
estremi del relativo provvedimento di abilitazione, i dati
identificativi dei tecnici e i disegni dei relativi sigilli
identificativi;
c) i centri di assistenza richiamati al punto 12.1 successivo, i
modelli di misuratori fiscali per i quali possono eseguire operazioni
di verificazione periodica, i nominativi dei tecnici incaricati di
dette operazioni con gli elementi identificativi previsti al punto
6.1., lettera e), per i tecnici dei laboratori di verificazione
periodica.
11. Modificazioni e abrogazioni.
Ai provvedimenti sotto indicati sono apportate le modificazioni in
corrispondenza specificate.
11.1 Il decreto e' modificato come segue:
11.1.1 Art. 4:
i numeri 9) e 10) del comma 4 sono abrogati.
11.1.2 Art. 7:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) all'ultimo comma e' aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi in cui dai predetti sopralluoghi risulti che il
produttore, abilitato ad eseguire direttamente i controlli di
conformita', disponga di apparecchiatura o di idonea struttura
organizzativa che assicuri il rigoroso conteggio dei misuratori
sottoposti ai controlli medesimi, l'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale amministrazione puo' autorizzare, sentita la commissione
istituita dall'art. 5, l'applicazione, in luogo del predetto bollo,
dell'apposito sigillo identificativo del tecnico incaricato del
controllo. L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione, sentita l'anzidetta commissione, puo' autorizzare
altresi' che il bollo fiscale e il sigillo identificativo, applicati
a seguito dei controlli eseguiti rispettivamente dagli uffici
finanziari o direttamente dai tecnici dei produttori, possano essere
anche di particolare tipo autoadesivo che si distrugge nella
rimozione, purche' atto ad assicurare garanzie fiscali non inferiori
a quelle risultanti dall'impiego dei punzoni a percussione. Il
provvedimento di abilitazione del produttore fissa, oltre alle
condizioni alle quali l'abilitazione viene concessa, la durata
dell'abilitazione, le caratteristiche della dichiarazione scritta di
conformita', destinata all'utente finale, che il fabbricante deve
fornire insieme ad ogni misuratore fiscale, nonche' le
caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici
incaricati dei controlli medesimi. In apposito allegato e' descritta
la struttura organizzativa del produttore con l'elenco degli
eventuali laboratori esterni alla sede produttiva e dei relativi
tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i
controlli di conformita'. I tecnici devono essere identificati con
gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i tecnici
incaricati della verificazione periodica. L'elenco dei tecnici deve
essere aggiornato trimestralmente, anche in caso di variazione nulla,
con comunicazione del produttore per via telematica all'Agenzia delle
entrate - Direzione centrale amministrazione».
11.1.3 Art. 8.
Detto articolo e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. Entro il giorno successivo a quello della messa in
servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a
darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate
mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione e' redatta in
duplice esemplare di cui uno di spettanza dell'utente e contiene i
dati identificativi dell'utente, la denominazione commerciale del
modello, nonche' il numero di matricola dell'apparecchio e
l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso e' in servizio. Con le
stesse modalita' e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto
ufficio le variazioni dei dati sopra elencati.
La dichiarazione di cui al comma precedente e' sottoscritta con i
propri dati identificativi anche dal tecnico che ha effettuato la
verificazione periodica, qualora la stessa sia stata eseguita
all'atto della messa in servizio del misuratore».
11.1.4 Art. 9.
Detto articolo e' sostituito dal seguente:
«Art. 9. Le imprese che producono o importano, se distribuiscono,
alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso
apparecchi misuratori fiscali provvedono ad annotare:
1) su registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e
simili con la specifica indicazione dei seguenti dati:
a) denominazione o ragione sociale della ditta, o nome e
cognome se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario
dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;
b) denominazione commerciale del modello ed estremi del
relativo decreto di approvazione;
c) numero di matricola ed estremi dell'eseguito controllo di
conformita';
d) data di consegna e degli estremi del documento relativo alla
consegna;
e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente
ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;
2) su apposito registro i nominativi, con l'indicazione dei dati
anagrafici e del codice fiscale, dei tecnici. incaricati delle
operazioni di assistenza e manutenzione contemplate dall'art. 4,
comma 1, del decreto, come modificato dal punto 4.1 del provvedimento
4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate.
Le disposizioni del presente articolo, nei casi di imprese con
attivita' produttiva o di importazione svolta in territorio diverso
da quello nazionale, si applicano soltanto per i misuratori destinati
ad essere immessi in commercio nell'ambito del territorio nazionale».
11.1.5 Art. 10.
Detto articolo e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 - All'atto della messa in servizio dell'apparecchio
misuratore fiscale, l'utente annota sul relativo libretto di
dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle
eventuali operazioni di prova dichiarando, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, l'accertata integrita' del bollo fiscale».
11.1.6 Allegato C.
Il punto 2 e' abrogato.
11.2. Il decreto ministeriale 4 aprile 1990, citato nei riferimenti
normativi, e' modificato come segue:
11.2.1 Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3.
11.2.2 Art. 4.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'utente che cede ad altro utilizzatore l'apparecchio
misuratore fiscale deve conservare copia del libretto di dotazione
unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria
fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate».
11.3. Il decreto ministeriale 30 marzo 1992, citato nei riferimenti
normativi, e' modificato come segue:
11.3.1. Sono abrogati gli articoli 18, 20 e 21.
11.3.2. Art. 19.
E' sostituito dal seguente:
«Art. 19 - Entro il giorno successivo a quello della messa in
servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utente ne da'
comunicazione al competente ufficio unico delle entrate mediante
apposita dichiarazione compilata in conformita' con le disposizioni
contenute nell'art. 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e
successive integrazioni e modificazioni».
12. Norme transitorie.
12.1 I centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto,
e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del
28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali
ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto, possono,
previa comunicazione all'Agenzia delle entrate mediante raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di
ricevimento, effettuare sino e non oltre il centottantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento operazioni
di verificazione periodica sui misuratori della ditta per i quali
sono autorizzati, secondo le procedure previste dal presente
provvedimento. Gli stessi centri devono comunicare trimestralmente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' dalla medesima indicate,
i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica
effettuate.
12.2 Nella comunicazione di cui al precedente punto 12.1. sono
indicati i nominativi dei tecnici incaricati dell'esecuzione della
verificazione periodica insieme agli altri elementi identificativi
previsti alla lettera c), del punto 10.1.
13. Vigilanza.
13.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione,
direttamente o a mezzo dei suoi uffici periferici, esercita in
materia di verificazione periodica in concorso con gli organi
istituzionali di controllo, le funzioni di vigilanza sulla corretta
applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
e sul rispetto delle norme vigenti da parte dei laboratori abilitati.
14. Entrata in vigore.
14.1 Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
Il presente provvedimento riguarda modifiche al decreto
ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni,
concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge
26 gennaio 1983, n. 18.
Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di vizio di
legittimita', sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione
dei beni, delle quali, a parere della Commissione europea,
risulterebbero affette le modificande norme contenute nel decreto
ministeriale 23 marzo 1983, in quanto impongono agli operatori del
settore degli adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori
fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza
delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato al
decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione
di una rete di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorche' connessi
all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'amministrazione,
«oltrepassano quanto necessario» per garantire l'efficacia dei
controlli medesimi.
Riferimenti normativi.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto.
Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di
determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore
aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali apparecchi misuratori fiscali;
decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive
modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle
disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in
particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11
con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma
dell'organizzazione del Governo;
provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Roma, 28 luglio 2003
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara