IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto
                              Dispone:
  1. Definizioni.
  1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
    decreto,  il  decreto  ministeriale  23 marzo  1983, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme  di attuazione della
legge 26 gennaio 1983, n. 18;
    misuratori,   gli   apparecchi   misuratori  fiscali  contemplati
dall'art.  12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei,
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, del decreto ministeriale 30 marzo
1992, alla certificazione:
      a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art. 12;
      b) delle  operazioni  di commercio effettuate su aree pubbliche
ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
    verificazione periodica di un misuratore, od anche verificazione,
la  procedura  valutativa  della  conformita'  fiscale del misuratore
stesso   ai  requisiti  prescritti,  da  eseguirsi  secondo  definita
periodicita';
    ufficio   finanziario,  un  ufficio  finanziario  competente  per
l'esecuzione  dei  controlli di conformita', ai sensi dell'art. 7 del
decreto  ministeriale  23 marzo  1983,  e successive modificazioni ed
integrazioni   e  tenuto  conto  delle  nuove  strutture  conseguenti
all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    laboratorio  di  verificazione  periodica,  od  anche laboratorio
abilitato,    un    laboratorio    abilitato   all'esecuzione   della
verificazione  periodica  di  misuratori  fiscali  dall'Agenzia delle
entrate - Direzione centrale amministrazione;
    tecnico,  il  tecnico  che effettua la verificazione periodica su
incarico del laboratorio abilitato;
    utente  di misuratore, od anche utente, il contribuente che ne ha
comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto;
    fabbricante, un produttore o importatore di misuratori fiscali;
    marchio  identificativo,  il marchio identificativo dei centri di
assistenza  di  cui  agli  articoli 4  e  9  del decreto, e 1 e 2 del
decreto  ministeriale  4 aprile  1990,  che alla data del 28 febbraio
2003  risultino  autorizzati  ad eseguire interventi annuali ai sensi
delle disposizioni contenute nello stesso decreto;
    fabbricante  abilitato, fabbricante con sistema di garanzia della
qualita'  certificato  e  sorvegliato,  abilitato  dall'Agenzia delle
entrate  ad  eseguire  direttamente  i controlli di conformita' degli
esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto;
    sigillo  identificativo,  il  sigillo identificativo attribuito a
tecnico  incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformita' o di
verificazione  periodica,  previsto  nel provvedimento che abilita il
relativo produttore o laboratorio all'esecuzione predetta;
    sigillo  fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del decreto,
il  sigillo  identificativo  o  il  marchio  identificativo apposto a
termini del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo.
  2. Campo di applicazione.
  2.1  Il  presente  provvedimento  si applica ai misuratori messi in
servizio.
  3. Verificazione periodica.
  3.1  I  misuratori  sono  muniti  oltre  che del prescritto sigillo
fiscale  anche  di «targhetta di verificazione periodica» con termini
di  validita' non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito
di verificazione periodica.
  3.2  I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo
la scadenza stabilita dall'allegato I.
  3.2.1   La   verificazione  periodica  per  la  prima  volta  viene
effettuata:
    a) per  i  misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa;
    b) per gli altri misuratori fiscali:
      b1)  contestualmente al controllo di conformita' ed in tal caso
viene  eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante
abilitato,  titolare  del  provvedimento di approvazione del relativo
modello;
      b2)  all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed
in   tal  caso  la  verificazione  viene  effettuata  da  laboratorio
abilitato.
  3.3  La  verificazione periodica di un misuratore e' effettuata, su
richiesta  ed  a  spese  dell'utente che ne ha comunicato la messa in
servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento
da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi:
    a) da  un  laboratorio  abilitato,  nel rispetto delle condizioni
fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio;
    b) dal  fabbricante  abilitato che sia titolare del provvedimento
di approvazione del relativo modello;
    c) da  un  laboratorio  di fabbricante abilitato che sia titolare
del  provvedimento  di  approvazione  del  relativo  modello,  ove il
laboratorio  medesimo  sia espressamente menzionato nel provvedimento
di abilitazione del fabbricante.
  4. Verificazione  periodica  dei  misuratori  con  sigillo  fiscale
integro.
  4.1  In  sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo
fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni:
    a) accertamento  della  presenza  di sigillo fiscale regolare con
inalterata garanzia di inaccessibilita' agli organi interni;
    b) verifica  della  permanenza della conformita' fiscale, secondo
le  idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di
abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono,
comunque,  interventi  sugli  organi interni comportanti la rimozione
del sigillo fiscale.
  4.2  Il  tecnico  incaricato  della  verificazione  periodica di un
misuratore  provvede  a  riportare  nel  relativo libretto fiscale di
dotazione le seguenti annotazioni:
    1) la data della richiesta di verificazione periodica;
    2) la data di inizio e la sede dell'intervento;
    3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e
l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;
    4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero
di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;
    5)  i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per
le  operazioni  di  prova  che,  siglati  dal  tecnico, devono essere
conservati a cura dell'utente;
    6)  l'ultimo  numero  di  azzeramento  risultante  dopo  la  fase
dell'intervento tecnico;
    7) l'esito positivo o negativo della verificazione;
    8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del
tecnico;
    9)  la  data  dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso
che   la   verificazione  periodica  sia  stata  eseguita  presso  il
laboratorio;
    10) la convalida delle annotazioni con la propria firma;
    11)  i  propri  estremi identificativi, nonche' quelli, secondo i
casi,  del  laboratorio  abilitato  di  appartenenza, del fabbricante
abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato.
  4.3 L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato dal
tecnico    incaricato   mediante   apposizione   di   «targhetta   di
verificazione periodica», del tipo autoadesivo che nella rimozione si
distrugge,  conforme  al  modello  riportato nell'allegato II, previa
indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le
modalita' specificate nello stesso allegato.
  4.4  In  caso  di  esito  negativo  dell'accertamento previsto alla
lettera a), del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera
b),  dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare
le seguenti operazioni:
    a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante
la sua inutilizzabilita', conforme al modello riportato nell'allegato
III;
    b) rilascio   all'utente   di  apposito  resoconto  in  cui  sono
descritte le difettosita' tecniche, funzionali e fiscali riscontrate,
ovvero   i  motivi  dell'inutilizzabilita'  fiscale  dell'apparecchio
stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui
viene  consegnato  in  originale,  costituisce  notifica  al medesimo
utente dell'esito negativo della verificazione periodica.
  4.5  Avverso la comunicazione di esito negativo della verificazione
periodica  adottata  dal tecnico incaricato, l'utente puo' presentare
ricorso    all'Agenzia    delle    entrate   -   Direzione   centrale
amministrazione,   entro  30  giorni  dalla  consegna  del  resoconto
previsto al punto 4.4, lettera b).
  4.6   I   misuratori   dichiarati   non  utilizzabili  in  sede  di
verificazione  periodica,  nei  quali  sia  stata rimossa la relativa
causa  impeditiva,  e  quelli con targhetta di verificazione scaduta,
illeggibile  o alterata possono essere riutilizzati, a condizione che
siano   stati  preventivamente  sottoposti,  con  esito  positivo,  a
verificazione periodica secondo le modalita' contemplate nel presente
provvedimento.
  4.7   I   misuratori   dichiarati   non  utilizzabili  in  sede  di
verificazione  periodica,  ove  non  ripresentati  alla verificazione
periodica   entro  40  giorni  dalla  data  della  notificazione  del
resoconto  di  cui al punto 4.4, lettera b), devono essere sottoposti
alla  procedura di defiscalizzazione prevista dall'art. 7 del decreto
ministeriale  4 aprile  1990 con l'intervento di un tecnico abilitato
ad eseguire operazioni di verificazione periodica.
  5. Verificazione periodica dei misuratori privi di sigillo fiscale.
  5.1  I  misuratori  privi  per  qualsiasi causa di sigillo fiscale,
anche se muniti di «targhetta di verificazione periodica» con termini
di  validita'  non  ancora  scaduti,  sono  sottoposti  ad  una nuova
verificazione  periodica,  secondo  idonee  procedure specificate dal
laboratorio  prescelto  nella sua domanda di abilitazione, di valenza
identica  a  quelle  effettuate  nei  controlli di conformita' di cui
all'art. 7 del decreto.
  5.2  La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore
senza  sigillo  fiscale  e' accompagnata da dichiarazione dell'utente
resa  conformemente  all'art.  47  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  e  da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione,
resa ai medesimi sensi, attestanti:
    a) che  il  misuratore,  nei suoi componenti hardware e software,
non   ha   subito  alterazioni  rispetto  al  corrispondente  modello
regolarmente approvato;
    b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale;
    c) gli  eventuali  interventi  eseguiti sui componenti hardware e
software del misuratore;
    d) gli  estremi  identificativi  dell'eventuale  soggetto  che ha
effettuato gli interventi.
  5.3  A  seguito  di  esito  positivo  il  tecnico  incaricato della
verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede
a:
      a) apporre,  nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio
sigillo  identificativo,  previsto nel provvedimento di abilitazione,
secondo   i   casi,  del  laboratorio  o  del  fabbricante  ai  sensi
rispettivamente   del   successivo  punto  6.2  o  dell'ultimo  comma
dell'art. 7 del decreto;
      b) applicare  sul  misuratore  la  «targhetta  di verificazione
periodica» prevista al punto 4.3.
  5.4.  In  caso  di esito negativo, si applicano le disposizioni dei
punti 4.4 e 4.5.
  6. Abilitazione dei laboratori di verificazione periodica.
  6.1  I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad operare
quali   laboratori  di  verificazione  periodica  presentano  domanda
all'Agenzia  delle  entrate  - Direzione centrale amministrazione. La
domanda,   sottoscritta   dal  rappresentante,  legale  o  negoziale,
contiene:
    a) la  denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede
legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi
distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale;
    b) l'indicazione   della/e   categoria/e  di  misuratori  fiscali
(registratori  di  cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche
con  stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali
si chiede l'abilitazione;
    c) l'indicazione   delle   apparecchiature   e   degli  strumenti
posseduti  e  ritenuti  idonei  per  l'esecuzione della verificazione
periodica;
    d) la  planimetria,  in  scala  adeguata,  dei  locali  adibiti a
laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle
principali attrezzature;
    e) l'elenco  dei tecnici incaricati della verificazione periodica
completo  dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli,
qualifiche,    esperienze    professionali,    e    relativi   numeri
identificativi.  L'elenco  deve  contenere  anche  l'indicazione  del
responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione;
    f) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'allegato IV;
    g) l'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV;
    h) l'impegno  a  comunicare all'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale   amministrazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
stessa,  i  dati  identificativi  delle  operazioni  di verificazione
periodica effettuate con i relativi esiti;
    i) l'impegno  a  garantire  tempestivo  e  gratuito  intervento a
seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori;
    j) la    descrizione,   corredata   di   disegni,   del   sigillo
identificativo  che  si  propone  di  attribuire  a  ciascun  tecnico
incaricato  di  operazioni di verificazione periodica. L'impronta del
sigillo  identificativo e' costituita da una sigla o dal logotipo del
laboratorio  e  dal  numero  identificativo dell'incaricato stesso, e
deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale
dall'allegato C, paragrafo 1, del decreto;
    k) una  lastrina  di  ottone o di piombo recante due impronte per
ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati
della verificazione;
    l) il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette
di  verificazione periodica e di rifiuto previste, rispettivamente ai
punti 4.3 e 4.4;
    m) la  descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della
verificazione  periodica  contemplate  ai punti 4.1, lettera b) e 5.1
del presente provvedimento.
  6.2  L'Agenzia  delle entrate - Direzione centrale amministrazione,
accertati  il  possesso  dei  requisiti fissati dall'allegato IV e la
regolarita'  della  domanda, sentita la commissione di cui all'art. 5
del  decreto, adotta il chiesto provvedimento di abilitazione, valido
su  tutto  il  territorio  nazionale,  nel  quale  sono  riportate le
categorie  dei misuratori, gli eventuali modelli e le condizioni alle
quali   l'abilitazione   medesima  viene  rilasciata,  la  durata  di
quest'ultima e i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici.
  6.3  Il  mancato  accoglimento  della  domanda  di  abilitazione e'
adottato  con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio
entro  60  giorni  dalla  sua notifica puo' presentare ricorso al TAR
competente.
  6.4  Ogni  variazione  dei dati e degli elementi indicati nel punto
6.1  e'  comunicata  in  via  telematica  all'Agenzia delle entrate -
Direzione   centrale   amministrazione   entro   30  giorni  dal  suo
verificarsi  ai  fini  dell'aggiornamento  dell'elenco  di  cui  alla
lettera  b),  del  punto  10.1.  L'inosservanza di detta prescrizione
comporta  la  revoca o la sospensione dell'abilitazione, nel rispetto
delle modalita' di cui al punto 7.
  7.  Disposizioni  comuni  per  la  revoca  e  la  sospensione delle
abilitazioni.
  7.1  L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione -
nel caso in cui accerti nei confronti di un laboratorio abilitato, la
perdita  di uno o piu' dei requisiti prescritti, gravi irregolarita',
difformita' procedurali nell'esecuzione della verificazione periodica
e/o  il  mancato  rispetto  delle  condizioni  previste  dal relativo
provvedimento  di  abilitazione,  sospende  o  revoca  l'abilitazione
concessa, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto.
  7.2   Avverso   il   provvedimento  di  sospensione  o  di  revoca,
debitamente  motivato, e' ammesso ricorso al TAR competente, entro 60
giorni dalla notifica del provvedimento.
  7.3  L'Agenzia  delle  entrate - Direzione centrale amministrazione
inserisce  gli  estremi  del provvedimento di sospensione o di revoca
nell'elenco previsto al punto 10.1, lettera b).
  8. Obblighi degli utenti.
  8.1 Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme
vigenti,  ivi  compresi quelli fissati dagli altri punti del presente
provvedimento:
    a) non  possono  impiegare  o  detenere  nel luogo di svolgimento
dell'attivita'  di  vendita  nel diretto ed immediato rapporto con il
pubblico  misuratori  non sottoposti a verificazione entro il termine
prescritto,  privi  per  causa  qualsiasi  di  sigillo  fiscale  o di
targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili;
    b) rispondono  del  corretto  funzionamento  dei  loro strumenti,
conservando ogni documento ad essi connesso;
    c) mantengono   l'integrita'   dell'etichetta   di  verificazione
periodica  e  del  sigillo  fiscale  tranne  il caso di rimozione per
riparazione;
    d) non   utilizzano   strumenti   che   presentino   difformita',
difettosita'  o  inaffidabilita'  ai  sensi  delle  norme  vigenti in
materia di misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza.
  8.2  I  misuratori  contemplati  nel  punto  8.1,  lettera a), sono
considerati, a tutti gli effetti, privi di sigillo fiscale.
  9. Libretto fiscale.
  9.1  Nel  libretto  fiscale  in dotazione ai misuratori immessi sul
mercato  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente
provvedimento sono riportate le prescrizioni indicate ai punti 4.7 ed
8.
  10.   Consultabilita'  telematica  degli  elenchi  dei  fabbricanti
abilitati,  dei  laboratori  di  verificazione  periodica  e  di dati
correlati di interesse per gli utenti.
  10.1  L'Agenzia  delle entrate - Direzione centrale amministrazione
cura   la   redazione  di  un  apposito  elenco,  consultabile  dagli
interessati  anche  per  via  telematica, in cui sono rispettivamente
inseriti:
    a) i produttori abilitati ad eseguire direttamente i controlli di
conformita',   le   caratteristiche   delle   impronte   dei  sigilli
identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi, nonche'
gli  eventuali  laboratori  esterni  alla  loro  sede  produttiva e i
relativi  tecnici  che  a  nome  e  per  conto del produttore possono
eseguire   i  controlli  di  conformita'.  I  tecnici  devono  essere
identificati  con  gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera
e), per i tecnici incaricati della verificazione periodica;
    b) i  laboratori  di verificazione e i relativi responsabili, gli
estremi   del   relativo   provvedimento   di  abilitazione,  i  dati
identificativi   dei   tecnici  e  i  disegni  dei  relativi  sigilli
identificativi;
    c) i  centri di assistenza richiamati al punto 12.1 successivo, i
modelli di misuratori fiscali per i quali possono eseguire operazioni
di  verificazione  periodica,  i nominativi dei tecnici incaricati di
dette  operazioni  con  gli elementi identificativi previsti al punto
6.1.,  lettera  e),  per  i  tecnici  dei laboratori di verificazione
periodica.
  11. Modificazioni e abrogazioni.
  Ai  provvedimenti sotto indicati sono apportate le modificazioni in
corrispondenza specificate.
  11.1 Il decreto e' modificato come segue:
  11.1.1 Art. 4:
    i numeri 9) e 10) del comma 4 sono abrogati.
  11.1.2 Art. 7:
    a) il comma 2 e' abrogato;
    b) all'ultimo comma e' aggiunto il seguente periodo:
      «Nei  casi  in  cui  dai  predetti  sopralluoghi risulti che il
produttore,   abilitato  ad  eseguire  direttamente  i  controlli  di
conformita',  disponga  di  apparecchiatura  o  di  idonea  struttura
organizzativa  che  assicuri  il  rigoroso  conteggio  dei misuratori
sottoposti ai controlli medesimi, l'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale  amministrazione  puo'  autorizzare,  sentita la commissione
istituita  dall'art.  5, l'applicazione, in luogo del predetto bollo,
dell'apposito  sigillo  identificativo  del  tecnico  incaricato  del
controllo.    L'Agenzia    delle   entrate   -   Direzione   centrale
amministrazione,  sentita  l'anzidetta  commissione, puo' autorizzare
altresi'  che il bollo fiscale e il sigillo identificativo, applicati
a   seguito  dei  controlli  eseguiti  rispettivamente  dagli  uffici
finanziari  o direttamente dai tecnici dei produttori, possano essere
anche   di  particolare  tipo  autoadesivo  che  si  distrugge  nella
rimozione,  purche' atto ad assicurare garanzie fiscali non inferiori
a  quelle  risultanti  dall'impiego  dei  punzoni  a  percussione. Il
provvedimento  di  abilitazione  del  produttore  fissa,  oltre  alle
condizioni  alle  quali  l'abilitazione  viene  concessa,  la  durata
dell'abilitazione,  le caratteristiche della dichiarazione scritta di
conformita',  destinata  all'utente  finale,  che il fabbricante deve
fornire    insieme   ad   ogni   misuratore   fiscale,   nonche'   le
caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici
incaricati  dei controlli medesimi. In apposito allegato e' descritta
la   struttura   organizzativa  del  produttore  con  l'elenco  degli
eventuali  laboratori  esterni  alla  sede  produttiva e dei relativi
tecnici  che  a  nome  e  per conto del produttore possono eseguire i
controlli  di  conformita'.  I tecnici devono essere identificati con
gli  stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i tecnici
incaricati  della  verificazione periodica. L'elenco dei tecnici deve
essere aggiornato trimestralmente, anche in caso di variazione nulla,
con comunicazione del produttore per via telematica all'Agenzia delle
entrate - Direzione centrale amministrazione».
  11.1.3 Art. 8.
  Detto articolo e' sostituito dal seguente:
  «Art.  8.  Entro  il  giorno  successivo  a  quello  della messa in
servizio  dell'apparecchio  misuratore  fiscale,  l'utente provvede a
darne   comunicazione  al  competente  Ufficio  unico  delle  entrate
mediante  apposita  dichiarazione.  La  dichiarazione  e'  redatta in
duplice  esemplare  di  cui uno di spettanza dell'utente e contiene i
dati  identificativi  dell'utente,  la  denominazione commerciale del
modello,   nonche'   il   numero   di  matricola  dell'apparecchio  e
l'ubicazione  dell'esercizio  in cui lo stesso e' in servizio. Con le
stesse  modalita' e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto
ufficio le variazioni dei dati sopra elencati.
  La  dichiarazione  di cui al comma precedente e' sottoscritta con i
propri  dati  identificativi  anche  dal tecnico che ha effettuato la
verificazione   periodica,  qualora  la  stessa  sia  stata  eseguita
all'atto della messa in servizio del misuratore».
  11.1.4 Art. 9.
  Detto articolo e' sostituito dal seguente:
  «Art.  9.  Le imprese che producono o importano, se distribuiscono,
alienano,  locano  o  a  qualsiasi  titolo  cedono  o  danno  in  uso
apparecchi misuratori fiscali provvedono ad annotare:
    1)  su registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e
simili con la specifica indicazione dei seguenti dati:
      a) denominazione  o  ragione  sociale  della  ditta,  o  nome e
cognome  se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario
dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;
      b) denominazione   commerciale   del  modello  ed  estremi  del
relativo decreto di approvazione;
      c) numero  di  matricola  ed estremi dell'eseguito controllo di
conformita';
      d) data di consegna e degli estremi del documento relativo alla
consegna;
      e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente
ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;
    2)  su apposito registro i nominativi, con l'indicazione dei dati
anagrafici  e  del  codice  fiscale,  dei  tecnici.  incaricati delle
operazioni  di  assistenza  e  manutenzione  contemplate dall'art. 4,
comma 1, del decreto, come modificato dal punto 4.1 del provvedimento
4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo,  nei casi di imprese con
attivita'  produttiva  o di importazione svolta in territorio diverso
da quello nazionale, si applicano soltanto per i misuratori destinati
ad essere immessi in commercio nell'ambito del territorio nazionale».
  11.1.5 Art. 10.
  Detto articolo e' sostituito dal seguente:
  «Art.  10  -  All'atto  della  messa  in  servizio dell'apparecchio
misuratore   fiscale,   l'utente  annota  sul  relativo  libretto  di
dotazione  l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle
eventuali  operazioni  di  prova  dichiarando,  in  conformita'  alle
disposizioni  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, l'accertata integrita' del bollo fiscale».
  11.1.6 Allegato C.
  Il punto 2 e' abrogato.
  11.2. Il decreto ministeriale 4 aprile 1990, citato nei riferimenti
normativi, e' modificato come segue:
  11.2.1 Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3.
  11.2.2 Art. 4.
  Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.   L'utente   che   cede  ad  altro  utilizzatore  l'apparecchio
misuratore  fiscale  deve  conservare copia del libretto di dotazione
unitamente  alla  stampa  integrale  dei dati contenuti nella memoria
fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate».
  11.3. Il decreto ministeriale 30 marzo 1992, citato nei riferimenti
normativi, e' modificato come segue:
  11.3.1. Sono abrogati gli articoli 18, 20 e 21.
  11.3.2. Art. 19.
  E' sostituito dal seguente:
  «Art.  19  -  Entro  il  giorno  successivo a quello della messa in
servizio  di  un  apparecchio  misuratore  fiscale,  l'utente  ne da'
comunicazione  al  competente  ufficio  unico  delle entrate mediante
apposita  dichiarazione  compilata in conformita' con le disposizioni
contenute  nell'art.  8  del  decreto  ministeriale  23 marzo  1983 e
successive integrazioni e modificazioni».
  12. Norme transitorie.
  12.1 I centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto,
e  1  e  2  del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del
28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali
ai  sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto, possono,
previa  comunicazione all'Agenzia delle entrate mediante raccomandata
con   avviso  di  ricevimento  ovvero  posta  celere  con  avviso  di
ricevimento,  effettuare  sino  e non oltre il centottantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento operazioni
di  verificazione  periodica  sui  misuratori della ditta per i quali
sono   autorizzati,   secondo  le  procedure  previste  dal  presente
provvedimento.  Gli  stessi  centri devono comunicare trimestralmente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' dalla medesima indicate,
i  dati  identificativi  delle  operazioni di verificazione periodica
effettuate.
  12.2  Nella  comunicazione  di  cui  al precedente punto 12.1. sono
indicati  i  nominativi  dei tecnici incaricati dell'esecuzione della
verificazione  periodica  insieme  agli altri elementi identificativi
previsti alla lettera c), del punto 10.1.
  13. Vigilanza.
  13.1  L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione,
direttamente  o  a  mezzo  dei  suoi  uffici  periferici, esercita in
materia  di  verificazione  periodica  in  concorso  con  gli  organi
istituzionali  di  controllo, le funzioni di vigilanza sulla corretta
applicazione  delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
e sul rispetto delle norme vigenti da parte dei laboratori abilitati.
  14. Entrata in vigore.
  14.1 Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
  Il   presente   provvedimento   riguarda   modifiche   al   decreto
ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni,
concernente  norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge
26 gennaio 1983, n. 18.
  Con  dette  modifiche  si  intende ovviare alle censure di vizio di
legittimita', sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione
dei   beni,   delle   quali,  a  parere  della  Commissione  europea,
risulterebbero  affette  le  modificande  norme contenute nel decreto
ministeriale  23 marzo  1983,  in quanto impongono agli operatori del
settore  degli  adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori
fiscali;  l'obbligo  della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza
delle  specifiche  tecniche  analiticamente indicate nell'allegato al
decreto  ministeriale  23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione
di  una  rete  di  assistenza  tecnica, ecc.) che, ancorche' connessi
all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'amministrazione,
«oltrepassano   quanto  necessario»  per  garantire  l'efficacia  dei
controlli medesimi.
Riferimenti normativi.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
  Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto.
  Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
    legge  26 gennaio  1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di
determinate   categorie   di  contribuenti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale  mediante  l'uso di
speciali apparecchi misuratori fiscali;
    decreto  del  Ministro  delle  finanze  23 marzo 1983, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  24 marzo  1983, e successive
modificazioni  ed  integrazioni; contenente norme di attuazione delle
disposizioni  di  cui  alla  citata  legge  n.  18  del  1983  ed  in
particolare  gli  articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11
con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma
dell'organizzazione del Governo;
    provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73);
    decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
      Roma, 28 luglio 2003
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara