IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327,  recante  «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande»,  che  prevede  all'art.  9  la  facolta' del Ministro della
sanita'   di  apportare  con  proprio  decreto,  in  applicazione  di
direttive comunitarie, modifiche agli allegati al regolamento stesso,
per  quanto  attiene al prelevamento di campioni per le analisi delle
sostanze alimentari;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 dicembre 1980 recante «Modalita'
di  prelevamento  dei  campioni  per  il  controllo  dei  residui  di
antiparassitari  negli e sugli ortofrutticoli» che attua la direttiva
della Commissione n. 79/700/CEE del 24 luglio 1979;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 maggio  2000
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2000), che fissa i limiti massimi residui di sostanze
attive  dei  prodotti  fitosanitari  tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione,  come  integrato  e  modificato  dai  decreti  del
Ministro  della  sanita'  10 luglio  2000  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177
del  1° agosto  2001),  8 giugno  2001  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  203 del 1° settembre 2001),
6 agosto  2001  (pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  239  del  13 ottobre 2001), e dai decreti del Ministro
della  salute  20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002
(pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87
del  13 aprile  2002),  9 maggio  2002  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  160  del  10 luglio  2002),
18 giugno  2002  (pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2003);
  Vista  la  direttiva della Commissione n. 2002/63/CE dell'11 luglio
2002, che stabilisce i metodi comunitari di campionamento ai fini del
controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti
alimentari  di  origine  vegetale e animale e che abroga la direttiva
della Commissione 79/700/CEE;
  Visto  il parere della Commissione permanente per la determinazione
dei  metodi  ufficiali  di  analisi  delle sostanze alimentari di cui
all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta
del 5 giugno 2003;
  Ritenuto   di   dover   recepire   nell'ordinamento   nazionale  le
disposizioni che formano oggetto della citata direttiva 2002/63/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prelevamento  di  campioni  di  prodotti  alimentari di origine
vegetale  e  animale  per  il  controllo  ufficiale  dei  residui  di
antiparassitari (sostanze attive dei prodotti fitosanitari), ai sensi
dell'art.  6  del  decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
viene effettuato secondo i metodi riportati nell'allegato al presente
decreto.