IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' del prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto 1'attestato della giunta regionale, Dipartimento economico ed
occupazionale,  della  regione  Lazio,  con  il  quale  la  stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2003,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Visto  il  decreto  direttoriale  29 agosto  2003, che autorizza le
operazioni di cui sopra;
  Vista  l'ulteriore  richiesta  presentata  dalla  giunta regionale,
Dipartimento  economico  ed occupazionale, della regione Lazio intesa
ad  ottenere  alcune  integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del
decreto sopra citato;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  testo  del comma 1 dell'articolo unico del decreto direttoriale
29 agosto  2003  concernente  «Autorizzazione  all'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti della vendemmia 2003
destinati  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna vitivinicola
2003/2004,  nella  regione  Lazio» e' sostituito per intero dal testo
appresso riportato:
  «1.  Nella campagna vitivinicola 2003/2004, e' consentito aumentare
il  titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Lazio  provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie
previste dagli specifici disciplinari di produzione:
    Frascati;
    Castelli Romani;
    Marino;
    Colli Albani;
    Colli Lanuvini;
    Velletri;
    Cori;
    Montecompatri Colonna» o Montecompatri o Colonna;
    Vignanello;
    Colli Etruschi Viterbesi;
    Orvieto;
    Aprilia;
    Cerveteri;
    Tarquinia;
    Est!! Est!! Est!! di Montefiascone.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e  rettificato,  fatte  salve le misure piu' restrittive
previste dai rispettivi disciplinari di produzione».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.

    Roma, 17 settembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate