Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione   della   D.O.P.  «Chianti  Classico»,  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva, registrata con Regolamento della Commissione
(CE)  n.  2446/2000  del  6 novembre  2000 nel quadro della procedura
prevista dall'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal
Consorzio  di  tutela  della  denominazione  di origine protetta olio
extravergine  di  oliva Chianti Classico, con sede legale in Radda in
Chianti  e direzione e amministrazione a San Casciano in Val di Pesa,
via Scopeti n. 155 - Sant'Andrea in Percussina.
    L'istanza  di  modifica  del disciplinare di produzione dell'olio
extravergine di oliva «Chianti Classico» D.O.P. riguarda le modalita'
di  oleificazione,  relativamente  al  controllo delle temperature di
estrazione,   la  valutazione  organolettica  dell'olio,  secondo  la
legislazione comunitaria vigente, ed il livello di tocoferoli totali.
    Considerato  che  il  medesimo  Consorzio  di tutela della D.O.P.
«Chianti  Classico»  assicura  che la modifica proposta non riduce il
legame  geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali
ha  trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette
la  qualita'  del  prodotto  ottenuto,  non  determina alterazioni al
prodotto   ne'   svalorizzazioni   organolettiche,   con  il  preciso
intendimento   di   adeguare   la  disciplina  alla  nuova  normativa
comunitaria intervenuta con il Regolamento (CE) n. 796/2002, relativo
alle  caratteristiche  degli  oli  di oliva nonche' ai metodi ad essi
attinenti.
    Considerato,  altresi',  che  l'art.  9  del Regolamento (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni di origine registrate.
    Considerato  che,  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  dell'olio extravergine di oliva
«Chianti  Classico», documento trasmesso alla Commissione europea per
la  registrazione  della  denominazione, e' il testo pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 17 gennaio 2001 -
serie  generale  n. 13, ritiene di dover procedere alla pubblicazione
delle sole modifiche proposte.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
la  tutela  del  consumatore  - QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai
soggetti   interessati   e   costituiranno   oggetto   di   opportuna
valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla
Commissione europea.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
     dell'olio extravergine di oliva a D.O.P. «Chianti Classico»
    L'art. 8 e' cosi' modificato:
    «L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta,
dopo  lavaggio  delle  olive  con  acqua  a temperatura ambiente, con
metodi  meccanici  e  fisici  leali  e costanti, la temperatura degli
impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a
28   0C.  Le  temperature  effettivamente  rilevate  nei  vari  punti
dell'impianto  non  possono  superare  di  oltre  2 °C la temperatura
suddetta.».
    All'art.  10,  nella valutazione chimica, al punto «f) tocoferoli
totali maggiori di» il valore «150 ppm» e' modificato nel valore «140
ppm»;  nella  valutazione  organolettica,  la  scheda di assaggio con
Panel - test e' cosi' modificata:
      a) fruttato di oliva 2-8;
      b) erba e/o foglia 0-6;
      c) amaro 1-8;
      d) piccante 1-8;
      e) pinolo mandorlo 0-5;
      f) frutta matura 0-2.
    L'ultimo  capoverso  dell'art.  10,  e'  cosi'  modificato:  «Per
l'ammissione  alla  D.O.P.  l'olio  del  Chianti Classico deve essere
classificato  nella  categoria extravergine secondo il regolamento n.
796/2002,  ovvero  nella  valutazione  organolettica:  la  mediana di
difetto  =  a  zero,  mediana del fruttato > di zero e, comunque, nel
rispetto degli indicatori di cui sopra a), b), c), d), e), f)».